Atti sessuali con minorenne – revoca misura cautelare e parere persona offesa

In allegato l’interessante (ma niente affatto condivisibile) motivazione della sentenza resa della Terza Sezione Penale della Cassazione che ha ritenuto inammissibile l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale non previamente comunicata alla persona offesa dal reato di cui all’art. 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne).

La Corte di Cassazione per superare il chiaro dettato della norma con riferimento al concetto di reati commessi con violenza, essendo questa pacificamente esclusa nella fattispecie di cui all’art. 609-quater del codice penale (che appunto segna il confine – al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609-bis – con la fattispecie di cui all’art. 609-bis rubricata appunto come “Violenza sessuale”) fa riferimento alla Direttiva EU 2012/29/UE che è stata recepita nell’ordinamento interno e sulla base della quale dovrebbe interpretarsi la norma di cui all’art. 299 c.p.p.

L’operazione ermeneutica appare scorretta (la difesa aveva invocato infatti la violazione delle Preleggi) in quanto non appare possibile, quando non vi siano dubbi sul preciso significato testuale della norma che dovrebbe sempre essere il primo criterio interpretativo, utilizzare altri argomenti per snaturare (in questo caso) il preciso significato normativo del termine “violenza alla persona” come questo è assunto nell’ordinamento interno, sostituendolo con un altro, di derivazione eurounitaria, asseritamente più ampio, fino ad arrivare alla conclusione (certamente una analogia in malam partem in materia processuale penale, ma con rilevantissimi effetti sulla libertà personale) che siccome si sono conseguenze dannose per la parte lesa, allora vi è stata certamente una violenza, magari di natura morale o psicologica.

Si potrebbe senz’altro convenire sulla opportunità di inserire il reato tra quelli per cui è prevista la comunicazione dell’istanza alla persona offesa (mentre è certo che dovrebbe essere eliminata l’individuazione per categoria a favore di una individuazione per specifici titoli di reato), ma in questo caso l’attività di interpretazione della norma sembra avere invaso le prerogative che spettano solo al legislatore.

Come si legge in motivazione, il GIP aveva ritenuto ammissibile l’istanza di revoca/sostituzione della misura rigettandola poi nel merito.

Una sentenza forse non abbastanza meditata che si spera resti isolata nella giurisprudenza di legittimità.

Filippo Poggi

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pdf Cass. 5832 - 2018 Parere persona offesa 220 KB