Messa alla prova e sospensione della patente

In questa interessante sentenza della Quarta Sezione Penale, la Suprema Corte affronta un tema inedito: se in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova il giudice possa applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La soluzione adottata dalla Corte è negativa in quanto in tutti i casi di estinzione del reato senza accertamento di responsabilità come avviene appunto nel caso di esito positivo della messa alla prova, il giudice non deve applicare alcuna sanzione in quanto la competenza passa al Prefetto cui deve essere trasmessa copia della sentenza irrevocabile.

La pronuncia affronta anche la questione degli aspetti di contatto con l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito dell’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ravvisando appunto come i due istituti siano diversi in quanto in quest’ultimo caso il giudice accerta la responsabilità dell’imputato, poi procede alla sostituzione della pena con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, quindi resta nella competenza del giudice penale anche l’applicazione della sanzione della sospensione della patente.

E’ stata disciplinata dal Legislatore in modo non irragionevole il fatto che solo nel caso del lavoro di pubblica utilità venga dimezzato il periodo di sospensione della patente, beneficio non previsto invece nel caso di esito positivo della messa alla prova.

Un sentenza che merita piena condivisione.

Filippo Poggi

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