Care Colleghe e Colleghi,
Vi segnaliamo di seguito alcune importanti novità legislative.
1) LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELLE AVVOCATE IN GRAVIDANZA E IN MATERNITA’
Nella Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n. 205 art. 1 commi 465 e 466), su proposta del Consiglio Nazionale Forense, è stato introdotto il diritto delle avvocate in gravidanza e in maternità di invocare il legittimo impedimento dal comparire in udienza.
Sia nel rito civile sia in quello penale il periodo preso a riferimento è di due mesi anteriori alla data presunta del parto e di tre mesi successivi.
In particolare, in ambito civilistico, la gravidanza delle avvocate va ad incidere sui calendari delle udienze, con l’unica eccezione delle cause rispetto alle quali si richiede una trattazione urgente. Pertanto, solo in tali limitate ipotesi, l’avvocata dovrà necessariamente farsi sostituire da un collega.
La fonte normativa è costituita dal comma 465 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, il quale aggiunge un ulteriore comma all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del C.P.C.prescrivendo che: «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall’applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione».
In ambito penalistico il comma 466 della citata legge di Bilancio ha novellato l’articolo 420-ter del C.P.P.(« Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore”), con inserimento del comma 5 bis: «Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».
Si tratta di un importante risultato ottenuto attraverso la sinergia del CNF, del Comitato Pari Opportunità presso il CNF e del Ministero, che pone fine ad un’ingiustificabile diversità di trattamento della ns categoria professionale rispetto alle altre.
2) VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Segnaliamo inoltre che il 6 aprile 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 570 bis del codice penale, introdotto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 21/2018, che prescrive l’applicazione delle pene previste dall’art. 570 del codice penale al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Quale conseguenza di ordine sistematico, il decreto n. 21/2018 ha previsto l’abrogazione sia dell’art. 12 sexies della legge n. 898/1970 sia dell’art. 3 della legge 54/2006.
Vi informiamo infine che a breve illustreremo al Presidente del Tribunale l’ultima versione, concordata con il Consiglio dell’Ordine, del Protocollo sul Legittimo impedimento del difensore che contempla il legittimo impedimento, non solo limitato alla maternità come recentemente introdotto dalla Legge di Bilancio n. 205/2017, ma esteso anche a patologie invalidanti e malattie.
Con i migliori saluti.
Il Comitato Pari Opportunità