Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2365/19, depositata il 18 gennaio.
Il Supremo Collegio ribadisce che può essere disapplicato dal giudice penale il solo provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore se privo di motivazione o insufficientemente motivato. Infatti il giudice penale deve procedere alla verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge nelle quali rientra «l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» del destinatario dell’ordine. Di conseguenza il medesimo Giudice non può «sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo mentre gli è consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge». Ebbene, il provvedimento questorile, vertendo su un giudizio prognostico di pericolosità sociale dell’imputato, deve riferirsi a elementi di fatto dediti alla commissione di reati che possano dunque offendere o mettere in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica.
Nel caso di specie, poiché attraverso il provvedimento questorile emergevano solo generiche espressioni prive di riferimenti a fatti concreti e modalità di condotte prive di rilevanza penale, la S.C. annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Fonte: D&G
Agosto 2019
Avv. E. Oropallo