La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato e risolto la questione delle condizioni alle quali il “saluto romano” e “la chiamata del presente” tipiche manifestazioni fasciste possono ancora costituire reato ai sensi della Legge Scelba art. 5 Legge n. 645/1952 ovvero della Legge Mancino art. 2, comma 1 DL n. 122/1993.
Il Tribunale di Milano aveva ritenuto la sussistenza dell’elemento materiale del reato contestato (Legge Mancino) ma assolto tutti gli imputati ai sensi dell’art. 5 del codice penale ritendo che versassero in una condizione di ignoranza inevitabile della legge penale come indicato dalla Corte costituzionale con la nota pronuncia n. 364 del 1988.
La Corte di appello di Milano andando di contrario avviso aveva invece condannato tutto gli imputati mantenendo la qualificazione del fatto secondo la Legge Mancino e ritenendo che non si potesse ritenere una situazione di ignoranza inevitabile.
La Corte di Cassazione ha “bocciato” i giudici di merito ritenendo che quelle manifestazioni rientrino eventualmente nel fuoco della previsione penale dell’art. 5 della Legge Scelba n. 645/1952 che tutela i valori cui si richiama la XII Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione.
La Suprema Corte ha anche deciso che tra le due ipotesi delittuose non vi sia un rapporto di specialità reciproca e che possano senz’altro concorrere ove ne ricorrano le condizioni.
Nel caso di specie il Giudice del Rinvio dovrà valutare se nella condotta in esame la cui qualificazione giuridica stabilita dalla Cassazione non può essere oggetto di ulteriore valutazione, sia connotata dal pericolo concreto di ricostituzione del disciolto PNF.
Infine la Suprema Corte pur riaffermando che il reato contestato è appunto di pericolo concreto e quello previsto dalla Legge Mancino di pericolo presunto, ha ricordato la importanza della distinzione si affievolisce in considerazione del fatto che anche nei reati di pericolo presunto il giudice deve scrutinare l’esistenza di una condotta connotata da offensività penale come ricordato da Corte cost. n. 139/2023.
Il reato si è purtroppo prescritto il 27/02/2024, nelle more tra la decisione e il deposito della motivazione, ma si confida che gli imputati in ossequio ai loro principi rinunceranno senz’altro alla prescrizione per attendere una decisione nel merito delle loro azioni.
Filippo Poggi