Con ordinanza n. 12977/17 depositata il 23.5 la Corte di Cassazione (Sez. VI Civ.) ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che confermava la sentenza del GdP con cui accoglieva l’opposizione proposta dall’ex coniuge avverso il precetto notificatogli dall’ex moglie in forza di sentenza di divorzio e avente ad oggetto l’assegno dovuto per il mantenimento del figlio minore. La Corte di Cassazione ha ritenuto mancasse la legittimazione attiva della ex coniuge richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, è legittimato iure proprio ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio, quale titolare di un diritto autonomo (e concorrente con quello del minore) a ricevere il contributo delle spese necessarie a detto mantenimento”. Tale legittimazione sussiste anche nel momento in cui il figlio sia diventato maggiorenne ma non ancora autosufficiente ed in assenza di un’autonoma iniziativa in tal senso, salvo che venga meno il rapporto di coabitazione, come è avvenuto nel caso esaminato dalla Corte, che correttamente ha ritenuto che la ricorrente avesse agito in un nome proprio e quindi carente di legittimazione.
Fonte D & G
Giugno 2017
Nota a cura Avv. E. Oropallo