Bozza DL Covid 31/03/2021

In allegato la bozza di Decreto Legge in forma sostanzialmente definitiva che sarà pubblicato sulla GU di oggi 1/04/2021 con efficacia immediata.

Intanto tutti i termini per la legislazione processuale emergenziale vengono differiti al 31/7/2021 quindi occorre richiedere la celebrazione in presenza dei giudizi di appello o di fronte alla Corte di Cassazione nei termini previsti (art. 6).

In tema di depositi del Portale degli atti Penale viene previsto come espressa causa di remissione in termini ex art. 175 c.p.p. il malfunzionamento del Portale certificato dal DGSIA ma viene prevista anche una generale possibilità per i Procuratori della Repubblica di autorizzare depositi in cartaceo quando delle specifiche condizioni locali lo rendano necessario.

Importante modifica in tema di deposito atti del Portale: La nuova norma risulta così formulata: Il deposito è tempestivo quanto è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Viene espressamente prevista la possibilità di chiedere la trattazione in presenza dell’appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.

E’ previsto lo scudo penale per coloro che somministrano il vaccino Covid purché nel pieno rispetto di tutta la normativa di settore. I fatti di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale in quei casi non sono punibili restano naturalmente i profili risarcitori civilistici (art. 3).

Obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari a contatto col pubblico (tutti gli esercenti professioni sanitarie compresi farmacisti e liberi professionisti di studi privati) in mancanza di vaccino il dipendente può essere trasferito anche a mansioni inferiori oppure se questo non è possibile viene messo in aspettativa senza stipendio fino al termine massimo del 31/12/2021 (art. 4). E’ prevista la segnalazione all’Ordine Professionale per la sospensione dell’iscritto.

Spetta al MMG attestare, con le responsabilità che ne conseguono, che vi sono patologie che impediscono al dipendente o comunque all’esercente una professione sanitaria di vaccinarsi.

Filippo Poggi

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