In allegato la motivazione della sentenza di appello, che ribaltando quella di primo grado, ha assolto l’imputata perchè il fatto non sussiste.
La Corte bolognese ha rimarcato che dal compendio probatorio emerge l’innocenza dell’imputata e che il PM sarebbe rimasto soccombente anche se si fosse applicata la regola di giudizio del processo civile “più probabile che” piuttosto che quella del processo penale che esige la assoluta certezza della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio (v. pag. 69).
La Corte ha mosso anche alcuni rilievi alle conclusioni cui era giunto il consulente del PM (v. pag. 66 della motivazione).
Comunque ciascuno potrà farsi una sua opinione dalla lettura della motivazione che è senz’altro esaustiva e di scorrevole lettura.
Filippo Poggi