In questa sentenza molto interessante e riccamente motivata della Seconda Sezione Penale si affrontano tematiche introdotte dalla nuova normativa in tema di applicazione e riesame delle misure cautelari personali.
In particolare la Suprema Corte ha deciso (annullando senza rinvio e disponendo la scarcerazione dell’imputato) che il termine di 45 gg. per il deposito della motivazione del riesame ex art. 309 c.p.p. deve intervenire da quanto è stata assunta la deliberazione del giudice collegiale come risulta dal dispositivo e dal verbale della camera di consiglio e non dal termine come in questo caso eventualmente successivo, in cui il dispositivo è stato depositato in cancelleria. In questo modo è assicurato all’imputato di avere le decisione nel termine di 10 gg dalla ricezione degli atti e la motivazione delle ragioni della sua detenzione entro i successivi 45 gg decorrenti appunto per solito dalla data di celebrazione della camera di consiglio, essendo nella esperienza pratica pressoché inesistenti le ipotesi in cui la camera di consiglio per la decisione si prolunghi per più giorni (naturalmente per il giudice non si applica la sospensione feriale dei termini processuali che invece vale per pm e difensori).
Filippo Poggi