Deposito atti penali in Cassazione

Mi pare che la questione del deposito degli atti penale al giudice sia risolta visto che anche il Primo Presidente della Cassazione ha emanato un provvedimento organizzativo che la presuppone.

Occorre fare chiarezza sul termine del deposito: le ore 14 come da DM n. 44/2011 ovvero le 23.59 come nel PCT e nelle notificazioni e mezzo PEC tra le parti?

Sembra che alcune pronunce abbiamo ritenuto disapplicabile la norma del DM e quindi che l’atto si debba considerare depositato il giorno in cui perviene nella PEC della Cancelleria purché entro le 23.59 di un giorno feriale.

Il dato testuale sembra disporre in tale ultimo senso: l’art. 24, comma 5 del DL N. 137/2020 stabilisce che venga inserito nel fascicolo cartaceo del processo una copia analogica dell’atto ricevuto: “con attestazione della data di ricezione nella casella PEC dell’Ufficio”.

Ogni contributo interpretativo da parte di tutti voi sarà davvero molto gradito.

Filippo Poggi

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