Così ha deciso la Cassazione con sentenza n. 13.570 del 2.7.2015.
Il caso. Un cittadino del Bangladesh all’arrivo in Italia presentava richiesta di asilo politico, cui successivamente rinunziava, in quanto il proprio datore di lavoro presentava domanda di emersione dal lavoro irregolare. A seguito della rinuncia formulata dal richiedente asilo politico, senza tener conto della domanda presentata dal datore di lavoro, il Questore emette un decreto di espulsione. Impugnato dal lavoratore innanzi l’AGO. Il Tribunale adito di Roma con sentenza del 21.5.2013 declina la propria giurisdizione a favore di quella amministrativa rilevando che “la controversia ha ad oggetto interessi legittimi e non diritti soggettivi”. Il provvedimento viene impugnato dall’interessato, innanzi al TAR Lazio che, con sentenza del 15.7.2014 solleva conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la controversia attiene alla legittimità dell’ordine di allontanamento, materia questa estranea alla giurisdizione amministrativa e spettante alla competenza del Giudice ordinario competente a valutare la sussistenza di eventuali cause di inespellibilità. La Cassazione con la sentenza richiamata rileva che l’art. 5 del d.lgs. del 2012 di attuazione della direttiva 2009/52/CE, prevede che, in caso di procedimento di regolarizzazione di lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale sancisce, comma 11, che, nelle more della definizione del procedimento, lo straniero non può essere espulso nei casi previsti dal comma 13 a meno che il provvedimento di espulsione non sia stato adottato a causa della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ipotesi questa esclusa nel caso in esame in quanto il Questore si è limitato a chiedere l’espulsione del lavoratore extracomunitario perché privo del permesso di soggiorno che può essere concesso a seguito della regolarizzazione del lavoratore per cui non si può parlare di interesse legittimo ma di vero e proprio diritto soggettivo del richiedente per cui il decreto non può essere eseguito fino a quando non sia concluso il procedimento di emersione del lavoro irregolare.
(Fonte D&G del 3.7.2015)
Agosto 2015
Nota a cura Avv. E. Oropallo