In questa interessantissima sentenza appena depositata dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione (25.07.2019) vengono affrontate e rivisitate alcune questioni di fondamentale importanza nell’ottica della difesa.
La vicenda era stata giudicata dal Tribunale di Forlì e confermata dalla Corte di Appello di Bologna sul presupposto che in questa materia se vi è stato decreto penale di condanna, l’eccezione di nullità per mancato avviso della possibilità di essere assistito dal difensore deve essere eccepita nell’atto di opposizione.
Quindi l’eccezione era stata sempre rigettata e l’imputato condannato mentre la Cassazione ha annullato entrambe le sentenze assolvendo l’imputato per insussistenza del fatto previa dichiarazione della nullità degli accertamenti alcolemici.
In buona sostanza la Suprema Corte ha “rivisitato” la pronuncia a Sezioni Unite che si era occupato del tema e che era stata chiarissima nell’affermare che tale eccezione poteva essere sollevata fino alla pronuncia di primo grado (nel caso che occupa era stata sollevata nella trattazione delle questioni preliminari e ribadita in discussione).
In quella sentenza vi era in effetti un passaggio successivo per cui si affermava che in caso di decreto penale l’eccezione doveva essere proposta nell’opposizione, tuttavia nella sentenza in commento quel passaggio è stato fortemente criticato, non condiviso anche perché considerato un mero obiter dictum, in cui superficialmente, tra l’altro, si equiparava il decreto penale alla sentenza di primo grado.
Nel caso in questione poi non si trattava di accertamento mediante etilometro, ma di analisi sui liquidi biologici dell’imputato ricoverato in Ospedale dopo un sinistro stradale, richiesti dalla Polizia Giudiziaria per finalità medico legali: la pronuncia che qui si annota e condivide pienamente non solo ribadisce che gli inquirenti dovevano dare formale avviso all’indagato ai sensi dell’art. 114. disp. att. c.p.p. ma rileva come giurisprudenza pacifica che tale avviso vada dato anche per eseguire esami su campioni di liquidi biologici già prelevati dai sanitari per finalità di diagnosi e cura.
Un ottimo risultato davvero per il Collega Avv. Gian Luca Betti difensore dell’imputato che ha coltivato l’eccezione fino alla Suprema Corte di Cassazione.
Buone vacanze a Tutti.
Filippo Poggi