In questa interessantissima sentenza della Quarta Sezione Penale si affronta finalmente un tema negletto in tema di accertamento dello stato di ebbrezza tramite il prelievo ematico in termini tanto esaustivi quanto del tutto condivisibili alla luce del dettato normativo e della giurisprudenza delle Sezioni Unite: la Corte richiama la tradizionale distinzione fatta tra prelievi con finalità (anche) terapeutiche che possono sempre essere utilizzati nel processo penale, per quanto riguarda i prelievi con finalità esclusivamente medico legali premesso in buona sostanza che se il prelievo è stato fatto significa che la persona non ha manifestato un “dissenso espresso” (questione sulla quale forse si potrebbe discutere), tuttavia è certo che in quel caso il prelievo deve essere preceduto dall’avvertimento di farsi assistere da un difensore di fiducia, adempimento che deve essere eseguito a pena di nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita prima della pronuncia del giudizio di primo grado (secondo l’insegnamento delle SU) e che non si sana neppure in caso di richiesta e ammissione al giudizio abbreviato.
Filippo Poggi