Esercizio abusivo della professione ed altro

In allegato il testo (estratto) della Legge 11.01.2018 n. 3 di riforma delle Professioni Sanitarie che entrerà in vigore il prossimo 15.02.2018.

Nel testo della Legge (art. 12) viene molto opportunamente riscritto l’intero articolo 348 del codice penale che reprime l’esercizio abusivo di qualsiasi professione prevedendo adesso pene adeguatamente deterrenti della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da 10.000 a 50.000 oltre a misure di sicurezza della confisca, pubblicazione della sentenza e trasmissione della stessa al competente Ordine professionale (tra cui appunto quelli sanitari in cui tutti i precedenti Collegi tra cui quello degli Infermieri vengono elevati ad Ordini).

Il delitto di omicidio colposo si arricchisce di una nuova aggravante per cui se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria la pena edittale viene elevata da 3 a 10 anni di reclusione. Inasprimenti di pena anche per le lesioni colpose commesse nelle stesse circostanze.

Viene introdotta (art. 14) una circostanza aggravante comune all’art. 61 del codice penale, segnatamente il nuovo numero 11-sexies che prevede un inasprimento di pena fino a 1/3 per tutti i delitti non colposi commessi in danno di persone ricoverate in strutture sanitarie, socio-sanitarie (anche semi-residenziali), socio-educative pubbliche e private.

Infine sono previste nuove pene in materia di corretta conservazione e distribuzione dei farmaci.

Filippo Poggi

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