Esiti in Cassazione di Giurisprudenza Romagnola – 2

La sentenza che non poteva mancare: la Seconda Sezione Penale (Pres. Messini D’Agostini) ha rigettato il ricorso di un rapinatore che sosteneva che non poteva ritenersi integrata l’aggravante del travisamento del volto in considerazione del fatto che indossava una mascherina in ottemperanza alla normativa anti covid-19 (fatto del 5.06.2020).

La Quinta Sezione Penale ha posto fine ad una lunghissima vicenda che aveva per primo impegnato il Tribunale forlivese con una udienza preliminare rinnovata perché era stata accolta l’istanza di ricusazione del Gup. In definitiva i reati addebitati ad uno dei due imputati erano stati dichiarati prescritti in appello, tuttavia il difensore proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna e le ordinanze di primo grado che avevano rigettato la questione di competenza territoriale e che avevano revocato testi indotti dalla difesa, ricorso ovviamente dichiarato inammissibile. Il ricorso del secondo imputato è stato rigettato in ordine al fatto che la bancarotta fraudolenta si può realizzare anche su beni aziendali di illecita provenienza (giurisprudenza pacifica) ed accolto solo in relazione alla durata della pena accessoria per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma che la determinava in misura fissa di 10 anni. Non è chiaro il fatto per cui il ricorso sia stato trattato solo nel 2021 a fronte di una sentenza di appello emessa nel 2014.

La Prima Sezione Penale ha confermato le sentenza del Gup di Ravenna e della Corte di Appello di Bologna con riferimento alla corretta nozione giuridica di “incendio”, inoltre è stata ritenuta corretta la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento della parti civili costituite, non ritenuta valida la revoca (con atto scritto e dichiarazione resa a verbale in udienza) effettuata da difensore non munito di procura speciale (si tratta di atto personalissimo) mentre è noto che la mancata presentazione della conclusioni in grado di appello con comporta la revoca tacita della costituzione, valendo le conclusioni depositate in primo grado.

Filippo Poggi