Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21200/18 – depositata il 27.8 – premesso che l’art. 6 CEDU include tra i procedimenti anche quelli fallimentari – ha precisato che occorre aver riguardo – quale dies a quo – al decreto col quale ciascuno dei creditori sia stato ammesso al passivo, rimanendo invece irrilevante il momento in cui il presunto creditore ha proposto domanda di insinuazione precisando il Collegio che “solo dal momento di ammissione al passivo i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti dell’irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare, rimanendo per gli stessi irrilevante la durata pregressa della procedura”.
Settembre 2018
Fonte: “www.dirittoegiustizia.it”
Nota a cura avv. E. Oropallo