Carissimi Colleghi,
sono ad segnalarVi, allegata alla presente, la sentenza n. 488 emessa in data 25 settembre 2015 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, depositata il 8.1.2016, che stabilisce che se dagli atti della fase esecutiva risulta individuato un difensore di fiducia non si deve provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio nel successivo procedimento di sorveglianza.
Il caso si riferisce a un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna che ordinava il differimento provvisorio dell’esecuzione della pena nei confronti di un soggetto in stato di grave deficienza immunitaria, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede, che, a sua volta, fissava con decreto l’udienza in camera di consiglio designando , ex art.97 c.p.p., altro difensore, ai sensi dell’art. 655, comma 5, c.p.p nonostante l’istanza fosse stata presentata dal difensore di fiducia del condannato.
Nelle more, il difensore di fiducia depositava una nota con cui dichiarava, quale difensore del condannato, di non rinunciare alla sospensione feriale dei termini processuali.
Con un successivo atto, il Tribunale di Sorveglianza fissava una nuova udienza, in occasione della quale rigettava l’eccezione di omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza sollevata dal medesimo avvocato, che lamentava di aver ricevuto solo la notifica per il condannato, difeso nella fase di cognizione.
Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l’eccezione ed anche le istanze di differimento dell’esecuzione della pena.
Avverso tale provvedimento, ricorre per Cassazione il difensore del condannato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.
Contesta il difensore l’erronea ed inopportuna nomina di un difensore d’ufficio, pur in presenza di un difensore di fiducia (egli, infatti, dichiara di aver ricevuto l’ordine di esecuzione del condannato, di aver inoltrato istanza di differimento obbligatorio della pena, di aver ricevuto il provvedimento di rinvio dell’esecuzione, di aver depositato nota riportante la volontà di avvalersi dei termini feriali).
Rileva la Suprema Corte che l’art.656, comma 5, c.p.p. dispone che il decreto di sospensione della pena detentiva, ove manchi il difensore nominato per la fase dell’esecuzione, è notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.
Ciò al fine di consentire la proposizione delle domande di concessione di misure alternative alla detenzione dalla stessa previste.
Siffatta disciplina è speciale rispetto a quella contenuta nell’art.655, comma 5, c.p.p., a tenore della quale per tutte le altre notifiche da effettuare in fase di esecuzione è prescritta la designazione di un difensore d’ufficio da parte del pubblico ministero in assenza di nomina da parte dell’interessato.
Pertanto – ritiene la suprema Corte – poiché l’avvocato ricorrente, ancorché non nominato difensore di fiducia per la fase dell’esecuzione, ha proposto delle istanze successivamente alla notifica dell’ordine di carcerazione, sulle quali il Tribunale si è pure pronunciato, la conclusione è che il difensore in questione non poteva vedersi negato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di fissazione di udienza ed a partecipare alla medesima.
Da tale sentenza in sintesi si deduce la non legittimità della prassi del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che a fronte di istanza di formulata dopo la notifica dell’ordine di carcerazione con contestuale sospensione ex art. 656 c.p.p. notificato al difensore di fiducia della fase di merito che propone istanza di misura alternativa senza provvedere a formalizzare la nuova nomina a difensore di fiducia , non riceve il decreto di fissazione dell’udienza in quanto viene (erroneamente) nominato un difensore di ufficio.
Ettore Grenci insieme al Direttivo si sta occupando della situazione al fine di cercare di risolvere il problema, ma sin da subito suggerirei di eccepire la nullità della mancata notifica al difensore di fiducia alla luce della errata prassi seguita dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Un caro saluto.
Gian Luca Malavasi
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 settembre 2015 – 8 gennaio 2016, n. 488
Presidente Cortese – Relatore Novik
Rilevato in fatto
- Con decreto emesso il 14 maggio 2014, il Magistrato di sorveglianza di Bologna ordinava il differimento provvisorio dell’esecuzione della pena nei confronti di H.L. in relazione allo stato di grave deficienza immunitaria del detenuto e trasmetteva gli atti al Tribunale in sede per le determinazioni di competenza.
2. II Tribunale di sorveglianza di Bologna, con decreto emesso il 29 maggio 2014, fissava l’udienza in camera di consiglio per il giorno 19 agosto 2014 alle ore 9.30 e notificava l’atto al condannato nel domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L.B. di Bologna. Designava come difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen. l’avvocato S.B. del foro di Bologna. II 5 agosto 2014 l’avvocato L.B. depositava nota con cui “quale difensore di H.L.” comunicava all’A.G. di non rinunciare alla sospensione feriale dei termini processuali.
Con nota 19 agosto 2014, notificata al domicilio eletto, il Tribunale di sorveglianza di Bologna richiedeva al condannato di far pervenire certificazione sanitaria aggiornata rilasciata da struttura pubblica e fissava nuova udienza al 6 novembre 2014.
In questa udienza, il Tribunale rigettava l’eccezione di omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza sollevata dall’avvocato B., osservando che per il procedimento di sorveglianza non vi era stata nomina fiduciaria in favore del predetto avvocato che aveva assistito il condannato nella fase di cognizione. Rilevava quindi che H., ammesso al differimento provvisorio dell’esecuzione della pena, dopo la scarcerazione aveva reso impossibile l’effettuazione dell’accertamento dei permanere dei presupposti per il differimento della pena e non aveva prodotto nessuna certificazione sanitaria relativa alle condizioni di salute. In conseguenza, detto Tribunale ratificava il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza e rigettava le istanze di differimento dell’esecuzione della pena residua da espiare di anni tre, giorni sei di reclusione e mesi quattro di arresto.
3. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione H.L., a mezzo dei difensore di fiducia avvocato L.B., chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Il difensore contesta che sia stato nominato un difensore di ufficio al condannato nonostante egli ne fosse il difensore di fiducia. Fa presente di aver ricevuto nella qualità la notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione; di aver avanzato richiesta di differimento obbligatorio della pena, accolta dal Magistrato di sorveglianza di Bologna; di aver ricevuto il provvedimento di rinvio dell’esecuzione; di aver depositato l’istanza con cui rappresentava la volontà di avvalersi della sospensione dei termini feriali, accolta dal Tribunale di
sorveglianza. Ritiene quindi che la nomina di più difensori di ufficio nella stessa procedura sia nulla.
4. II Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso venga respinto.
Considerato in diritto
- II ricorso è fondato. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione, può – e talora deve – accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (tra le altre, Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, Sentenza n. 8521 del 09/01/2013, Chaid; Sez. 1, n. 30558 del 15/07/2010, dep. 30/07/2010, non massimata; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv. 230568).
2. Dagli atti del procedimento risulta che:
– in data 7/5/2014 l’avv. B. depositò un’istanza, sottoscritta esclusivamente da lui, per il rinvio dell’esecuzione della pena, che fu accolta dal Magistrato di sorveglianza che, con provvedimento del 14/5/2014, ordinò il differimento provvisorio della pena;
– nel successivo provvedimento di rinvio dell’esecuzione, emesso dal procuratore della Repubblica il 15/5/2014, fu dato atto che il condannato era assistito dal difensore avvocato B. Luciano, che lo aveva assistito nella fase del giudizio;
– in tale veste, l’avvocato B., avendo ricevuto, quale domiciliatario di H. Kadar, il decreto di fissazione dell’udienza al 19/8/2014 per il rinvio dell’esecuzione della pena, il 5/8/2014 depositò al Tribunale di sorveglianza la comunicazione, a sua firma, di non rinunciare alla sospensione dei termini processuali;
– l’udienza fu rinviata al 6/11/2014.
3. L’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dispone che il decreto di sospensione della pena detentiva, ove manchi il difensore nominato per la fase dell’esecuzione, è notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase dei giudizio. La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che nel procedimento di esecuzione, la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), è preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell’art. 655 cod. proc. pen., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell’interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero (Sez. 1, n. 36797 del 28/09/2006 – dep. 08/11/2006, Mondi’, Rv. 235269; Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003 – dep. 04/03/2003, Varavallo, Rv. 224828)
4. La conseguenza che se ne deve trarre è che l’avvocato B., ancorchè non nominato difensore di fiducia per la fase dell’esecuzione, quale difensore che aveva proposto la domanda di differimento dell’esecuzione della pena, sulla quale il Tribunale aveva provveduto nel merito attivando la procedura -Tribunale che aveva anche recepito l’istanza di rinuncia ai termini-, non poteva poi vedersi denegato il diritto di ricevere la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza e di partecipare alla stessa.
L’omissione di tale avviso ha inficiato il procedimento e l’ordinanza che lo ha concluso. Consegue l’annullamento con rinvio, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.