Improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. – Le prime avvisaglie dei ranghi serrati

La Suprema Corte sta già ponendo le basi teoriche per annullare gli effetti della improcedibilità prevista dall’art. 344-bis c.p.p. affermando che il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza che per mera creazione giurisprudenziale impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado, a regime di questa sciagurata riforma (personalmente auspico un ritorno alla prescrizione senza stop dopo la sentenza di primo grado, come è nella nostra secolare tradizione giuridica), ebbene tale manifesta infondatezza impedirà anche di dichiarare la improcedibilità con il che la Suprema Corte continuerà a modulare sapientemente infondatezza e manifesta infondatezza (sfido a fornirne una distinzione operativa chiara e persuasiva) anche per ragioni inconfessate e legate alla sorte del processo. Non è chiaro però (né coerente con il decisum di questa ordinanza) perché anche attualmente la remissione di querela (causa estintiva del reato di tipo processuale ex art. 529 c.p.p.) possa essere dichiarata anche se il ricorso è inammissibile.

Forse se ci dobbiamo tenere questa pseudo riforma occorre pensare alla eliminazione della “manifesta infondatezza” quale causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Filippo Poggi

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pdf Cass. sez. VII (ord.) 19.11.2021 n. 43883 235 KB