In questa sentenza appena depositata dalla Quarta Sezione Penale è stata parzialmente annullata una sentenza del Tribunale di Ravenna.
La vicenda: in un processo per guida in stato di ebbrezza con valore alcolemico superiore a 1.5 g/L è stata patteggiata la pena mentre il Tribunale di ufficio ha determinato la pena accessoria nella misura di 1 anno e 6 mesi di sospensione della patente di guida, raddoppiandola a 3 anni in mancanza di prova della proprietà dell’autoveicolo in capo all’imputato.
In seguito al ricorso per Cassazione e premesso dal collegio che l’impugnazione anche per le sentenze di patteggiamento è ammessa dalle SU quando si contesti l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, la Suprema Corte ha rilevato dai documenti allegati al ricorso (non è chiarito se quei documenti fossero presenti anche nel fascicolo processuale come doveva essere, diversamente il giudice di legittimità avrebbe esteso la sua cognizione ad elementi non conosciuti dal giudice di merito) che l’automobile apparteneva all’imputato quindi il raddoppio della sanzione era illegittimo e la sentenza doveva essere annullata su questo punto, con rinvio al Tribunale di Ravenna per la sola determinazione della durata della sanzione della sospensione della patente di guida.
Qualche osservazione: intanto appare insolito che la Cassazione non abbia provveduto direttamente alla determinazione della sanzione con l’eliminazione del raddoppio come avrebbe potuto e probabilmente dovuto fare in quanto il giudice del merito aveva già esattamente individuato la misura della sanzione in 1 anno e 6 mesi (sospensione da 1 a 2 anni nella previsione edittale) facendo uso dei poteri conferiti alla Corte dall’art. 620 lett. l) c.p.p. e come correttamente chiesto dal PG con la requisitoria scritta.
Dalla sentenza di ricava anche che il Tribunale di Ravenna avrebbe dovuto invece disporre la confisca del veicolo ma questa ormai non è più possibile in mancanza di impugnazione sul punto da parte del PM il che consente di dedurre che nei gradi di impugnazione non è possibile per il giudice applicare di ufficio una sanzione amministrativa accessoria pur prevista dalla legge come obbligatoria (“è sempre disposta la confisca del veicolo”) nel caso di mancata impugnazione della parte pubblica ed in ossequio (ritengo) al principio di divieto di reformatio in pejus.
Prosit.
Filippo Poggi