Così ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 8677/19 depositata il 28 marzo.
Ha ritenuto la Corte che in una fattispecie nella quale è applicabile ratione temporis il d.m. 585/1994 sulle tariffe professionali, se l’avvocato ha assistito una pluralità di parti con posizioni processuali identiche trova applicazione il comma 4 dell’art. 5 del d.m.. Il legale ha così diritto alla liquidazione di un onorario unico che può essere aumentato nelle percentuali indicate nella disposizione citata in base al numero di parti assistite.
Vale la pena osservare che il principio espresso dalla Cassazione può essere esteso anche agli odierni parametri forensi di cui al d.m. 55/2014.
Infatti oggi l’art. 4, comma 2 del d.m. citato (modificato poi dal d.m. 37/2018) ha prescrizioni analoghe.
Anche sotto il vigore dell’attuale disciplina si può quindi ritenere che la norma citata detti un principio di carattere generale, non riferito al solo soccombente ma anche al cliente.
Fonte D&G
Marzo 2019
Nota a cura avv. E. Oropallo