La conoscenza formale del decreto di citazione non consente di procedere in assenza

La sentenza delle Sezioni Unite appena depositata in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale (in buona parte poco affidabili, ndr), la attestazione da parte dell’agente postale di assenza, irreperibilità del destinatario legittima senza altre ricerche o adempimenti la notifica al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 161, comma 4 c.p.p. in questo caso aderendo all’orientamento più restrittivo di esegesi dell’art. 170 c.p.p. Tuttavia nel caso di specie la sentenza di appello e quella di primo grado sono state annullate in quanto la mera conoscenza legale dell’atto introduttivo del giudizio non basta per la celebrazione del giudizio in assenza dell’imputato dovendo essere la conoscenza della vocatio in judicium effettiva e non formale (nel caso di specie a seguito dell’attestazione da parte dell’agente postale la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata presso il difensore di ufficio il quale non si era presentato al dibattimento venendo di volta in volta sostituito ex art. 97, comma 4 c.p.p. di qui l’annullamento della sentenza di appello che aveva rigettato la censura nonché quella di primo grado che aveva proceduto senza che vi fossero tutti i presupposti per dichiarare l’assenza).

Filippo Poggi