La proroga del trattenimento dello straniero, da parte del giudice di pace deve essere emessa in udienza a seguito dell’audizione dello straniero ed il provvedimento che ne dispone la proroga deve indicare nella propria motivazione le ragioni che la rendono necessaria pena la sua invalidità.
Nel caso in esame il ricorrente aveva contestato le modalità dell’operato del Giudice di Pace, ed in particolare, osservava il difensore dello straniero, come si fosse provveduto in difetto di audizione dello stesso.
Non solo, ma anche sotto un altro aspetto il provvedimento si presentava illegittimo, quello della motivazione, la quale si limitava, contrariamente alla normativa vigente, alla generica indicazione delle ragioni individuate al fine di trattenere lo straniero presso il Cie, omettendo totalmente la necessaria indicazione dei motivi che lo rendevano necessario.
Da ultimo per corroborare ulteriormente la propria tesi, il difensore, deduceva altresì che lo straniero trattenuto fosse comunque inespellibile, dato che egli conviveva con il fratello titolare di cittadinanza italiana configurandosi una situazione rilevante ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.
Proroga del trattenimento dello straniero. Gli Ermellini ritenevano fondati tutti e tre i motivi di ricorso rappresentati dal ricorrente, annullando il provvedimento del giudice di pace.
Fonte D&G
Marzo 2019