Sul tema si pronuncia la Corte di Cassazione con sentenza n. 32774/18, depositata il 19 dicembre.
La vicenda. Un cittadino senegalese chiedeva l’accertamento al proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostenendo di essere stato oggetto di grave sfruttamento lavorativo, di aver manifestato la volontà di cooperare nel processo penale a carico del proprio datore di lavoro.
Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione del Ministero dell’Interno, che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia fosse di competenza del giudice amministrativo, riteneva che la situazione soggettiva avesse consistenza di interesse legittimo. La Corte d’Appello confermava la sussistenza in materia di giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso tale decisione, il cittadino senegalese propone ricorso per cassazione.
La giurisdizione. Come già più volte ribadito dalla Suprema Corte, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, poiché al questore stesso non è attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all’adozione degli atti riguardanti i permessi umanitari.
Pertanto, le Sezioni Unite della Cassazione, in accoglimento del ricorso, con rinvio della sentenza cassata al Tribunale, chiede a quest’ultimo di attenersi al seguente principio di diritto: “In tema di immigrazione, l’opposizione avverso il diniego del questore al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, che procederà con cognizione piena a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere del Procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all’interno del procedimento amministrativo, non vincolando l’autorità giurisdizionale”.
Non è la prima volta che la Cassazione interviene per riaffermare il punto della giurisdizione ordinaria laddove l’organo amministrativo delo Stato rivendica la sua specifica competenza in materia.
Come ribadisce la Corte con questa sentenza, quella del soggetto che si vede respinta la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari è un diritto soggettivo vero e proprio che appartiene solo alla giurisdizione del giudice ordinario.
Fonte D & G
Nota a cura avv. E. Oropallo
Gennaio 2019