L’apposizione di un termine per l’esecuzione di un adempimento economico in favore della parte civile connesso alla sospensione condizionale della pena

Le Sezioni Unite Penale della Suprema Corte (Pres. Bricchetti) hanno stabilito che in caso di mancata apposizione di un termine da parte del giudice per l’adempimento di un risarcimento in favore della parte civile non possa essere revocata la sospensione condizionale prima che il PM abbia chiesto al Giudice dell’Esecuzione di apporre il termine non apposto dal giudice della cognizione. In mancanza il termine per l’adempimento di deve considerare fissato entro rispettivamente 5 o 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. L’apposizione di un termine può essere apposto anche dal giudice di appello ex officio.

Invio anche due sentenze recenti del Supremo Collegio in tema di revoca del LPU a carico di un condannato che aveva contestato le mansioni assegnate come non adeguate al suo livello culturale e professionale (tutto giustamente irrilevante alla stregua della norma che regola questo istituto) nonché la pronuncia che ha confermato la mancata convalida del fermo di polizia giudiziaria stabilito del GIP forlivese e rigettato il ricorso del pm.

Filippo Poggi