Con sentenza n. 17717/2008 la Corte di Cassazione ha sostenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del decreto Minniti rigettando sul punto il ricorso presentato. Ma nello stesso tempo la 1° Sez. Civ. ha riaffermato il principio di diritto, disatteso nel caso esaminato che “in materia di protezione internazionale, ai sensi art. 35 bis del d. lgs. n. 25/2008, come inserito nel d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni della legge n. 46/17, ove non sia disponibile la video registrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere il ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.
Un’interpretazione legittima a difesa del diritto del richiedente asilo spesso violata dalla Commissione e avallata dai Tribunali.
Agosto 2018
Nota a cura avv. Oropallo