Motivazione in tema di bancarotta fraudolenta e colpa grave nella bancarotta semplice

In questa interessante sentenza della Quinta Sezione Penale la cui motivazione è stata appena depositata è stata abbastanza eccezionalmente annullata una (quasi) doppia conforme del Gup del Tribunale di Forlì confermata dalla Corte di Appello di Bologna tranne per quanto concerneva la durata della pena accessoria.

La Corte Suprema ha annullato con rinvio la sentenza bolognese affermando che con riguardo alla condotta distrattiva, la motivazione era da considerare carente in quanto “al di là di una certa apparente eloquenza, ha omesso di fornire una risposta puntuale” avuto riguardo anche alle valutazioni patrimoniali offerte dal consulente della difesa.

In ordine alla bancarotta semplice per omessa richiesta di “autofallimento” la Suprema Corte ha affermato che manca la seguente sequenza valutativa: sussistenza della condizioni di insolvenza rilevanti ai sensi dell’art. 5 della LF; verifica se tale omissione fosse addebitale a colpa grave dell’organo amministrativo in quanto la fattispecie richiede tale coefficiente soggettivo ed infine se tale omissione avesse cagionato un aumento del dissesto, evento del reato in parola.

La conclusione è stata l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte bolognese.

Filippo Poggi