In questa recentissima sentenza della Sezione Quinta Penale è stato affermato che la dichiarazione di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis codice penale impedisce qualunque statuizione civile e se pronunciata nei successivi gradi di giudizio ne comporta la revoca tanto per risarcimento del danno che per spese legali liquidate in favore della parte civile (auspicata modifica de jure condendo visto che la sentenza ha valore di giudicato nel giudizio civile di danno).
Filippo Poggi