In allegato alla presente, la motivazione di una sentenza appena depositata il 21.12.2017 dalla Terza Sezione Penale con la quale, mi pare, si demolisce definitivamente un orientamento giurisprudenziale che aveva avuto una certa fortuna presso la Corte di Appello Felsinea.
La questione verteva intorno alla possibilità di notificare il decreto di citazione in appello presso il difensore anche quanto l’imputato avesse regolarmente dichiarato il domicilio altrove, in totale contrasto con gli approdi cui erano giunti le Sezioni Unite nel 2006.
La questione ora è stata nuovamente sottoposta alle Sezioni Unite che con la sentenza del 22.06.2017, Tuppi (la motivazione non è stata ancora depositata) hanno ribadito la nullità di tale notifica presso il difensore, anche di fiducia, quando vi sia un domicilio dichiarato senza che debba accollarsi alcun onere allo stesso difensore circa la mancata conoscenza dell’atto da parte dell’assistito.
In questa pronuncia della Terza Sezione Penale, resa il 12.4.2017, quindi ben prima dell’intervento delle Sezioni Unite, si afferma che in caso il difensore di fiducia abbia regolarmente ricusato di volere ricevere notificazioni per conto dell’assistito ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis c.p.p., la notifica effettuata via Pec al difensore non può in alcun modo essere considerata una tacita rinuncia a detta dichiarazione, in quanto la modalità stessa della notifica impedisce qualunque opposizione da parte del difensore.
Non è chiaro, almeno a me, perché dall’annullamento della sentenza di appello consegue il rinvio della causa alla Corte di Appello in altra composizione personale, invece che ad altra sezione della Corte (ma forse si tratta di un refuso).
E con questa annosa e anche abbastanza spiacevole questione finalmente composta dalla giurisprudenza di legittimità colgo l’occasione per augurare a tutti Buon Anno Nuovo!
Filippo Poggi