Non può essere accolta la domanda cautelare volta all’annullamento del provvedimento di diniego dell’accesso alla scuola pubblica per il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale previsto dal d.l. n. 73/2017, conv. in l. n. 119/2017. La mera presentazione all’istituto scolastico della formale richiesta alla Asl competente per la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie è infatti idonea ai soli fini dell’iscrizione, ma la procedura deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. Così ha stabilito il TAR Abruzzo, Sez. I, ordinanza n. 41/19; depositata il 23 febbraio.
Fonte D&G
Marzo 2019