In questa recentissima sentenza della Quinta Sezione Penale è stato annullato il provvedimento del GIP di Forlì che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 263, comma 5 c.p.p. della persona offesa avverso il provvedimento del PM di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio in un procedimento per omicidio preterintenzionale (copia forense del contenuto di un telefono cellulare estratto con la procedura ex art. 360 c.p.p. nei confronti dell’indagato).
Le motivazioni rese dalla Suprema Corte meritano piena condivisione.
Filippo Poggi