Di sicuro interesse, al di là di alcune scelte opinabili, la circolare del Procuratore di Tivoli del 16.03.2017 che comunque disciplina in modo molto puntuale l’attività di captazione di conversazioni tra il difensore ed il proprio assistito (ma anche tra il difensore ed i congiunti dell’assistito etc.) nonché le responsabilità poste in capo alla polizia giudiziaria ed al Pubblico Ministero cui compete dare direttive precise in ordine alla menzioni delle conversazioni anche sul brogliaccio fino alla stessa inclusione o meno del verbale nel fascicolo.
Fillippo Poggi