In questa mini rassegna di alcune recentissime sentenze delle Terza Sezione Penale in tema di diritto dell’ambiente, urbanistico e paesaggistico non si può fare a meno di notare un notevole rigore sanzionatorio nelle sentenze esaminate.
Le questioni sostanziali e processuali anche non direttamente rientranti nella materia sono risolte in malam partem come il ribaltamento della assoluzione da parte del giudice di appello dopo che il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131-bis del codice penale non necessità di rinnovazione istruttoria (inoltre viene ribadito che la richiesta ex art. 131-bis non può essere proposta per la prima volta in Cassazione). In ordine al principio di autosufficienza del ricorso nonostante la norma di cui all’art. 165 disp. att. c.p.p. si afferma che se la cancelleria non ha provveduto deve provvedere il ricorrente e se non lo ha fatto il motivo di ricorso non è ammissibile. Insomma chi fa da sé fa per tre, al solito.
Filippo Poggi