La Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19.4.2018, in tema di regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 92 – 2° c. del c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
In particolare la Corte ha evidenziato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di uguaglianza (art. 3 primo comma, Cost) aver il legislatore nel 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Maggio 2018
Nota a cura
Avv. E. Oropallo