In allegato due recentissime pronunce che mi sono state segnalate dal caro amico Avv. Roberto Brancaleoni Presidente della Camera Penale di Rimini.
Filippo Poggi
– la prima è la motivazione, depositata il 4 Novembre, dell’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Rimini ( Dott. Barbuto estensore ) ha annullato un sequestro preventivo per equivalente ritenendo che la condotta del datore di lavoro che porti illegittimamente in compensazione indennità in realtà non erogate con debiti verso l’INPS, non configura il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico, ma il diverso reato di cui all’art. 316-ter c.p., o nessun reato sotto i 4.000 €. La decisione assume una certa importanza a livello locale poiché pare che ci siano decine di procedimenti analoghi in corso, in cui la Procura di Rimini aveva sempre contestato la truffa aggravata ed i G.I.P. avevano confermato la qualificazione disponendo sequestri. la seconda è un’ordinanza del 3 Novembre con la quale il G.U.P. di Pesaro, in veste di Giudice dell’Esecuzione, ha accolto un’istanza di revoca di sentenza passata in giudicato per omesso versamento di I.v.a., condividendo la tesi che la modifica delle soglie di punibilità intervenuta con il D.Lgs. 158/2015 comporti abolitio criminis per le condotte sotto le nuove soglie, e che il Giudice dell’Esecuzione sia conseguentemente tenuto a revocare la sentenza, pur passata in cosa giudicata ( in questo caso addirittura in esecuzione).