Riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ex art. 671 c.p.p.

In questo due sentenze della Prima Sezione Penale sono state parzialmente annullate per vizio di motivazione due ordinanze del Tribunale di Ravenna che non avevano riconosciuto per alcuni fatti la continuazione nella fase esecutiva. L’annullamento dell’ordinanza comporta comunque che il giudice in sede di rinvio debba essere individuato in altro magistrato persona fisica.

Filippo Poggi