La Cassazione ribadisce che le controversie per la liquidazione del compenso dell’avvocato nei confronti del cliente, previste dall’art. 28 l. n. 794/1942, come modificata dall’art. 34 d.lgs. n. 150/2011, devono essere trattate con la procedura di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, anche nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l’an della pretesa.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4485/18, hanno infine fatto luce sul tema: dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, le controversie relative al compenso dell’avvocato possono essere introdotte con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. con procedimento sommario speciale (disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del d.lgs.) oppure ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. e l’eventuale successiva opposizione deve essere proposta ex art. 702-bis c.p.c., integrato con la disciplina speciale degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c..
Fonte: D&G
Agosto 2019
Avv. E. Oropallo