In questa interessante sentenza della Suprema Corte si affronta il tema di un reato di non frequente applicazione come quello di cui all’art. 379-bis del codice penale (secondo periodo quello che punisce appunto la rivelazione di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e secretate dal pm ai sensi dell’art. 391-quinquies c.p.p.).
L’esito del processo con la dichiarazione di prescrizione purtroppo per noi lettori lascia molte questioni in sospeso rispetto alla ricchezza dei motivi di ricorso che danno sputi su come redigere un ricorso ammissibile e quindi idoneo ad instaurare il rapporto processuale ai fini della dichiarazione della prescrizione.
Molto interessante, almeno a mio giudizio, appariva il motivo relativo alla mancata motivazione del decreto di secretazione (obbligatoria per legge) che appunto deve essere motivato e non consente prolungare oltre il termine di 2 mesi l’obbligo di non rivelare le dichiarazioni rilasciate.
Un reato commesso il 15/09/2011 si prescrive il 14/03/2019 (non il 15) quindi il giorno precedente a quello corrispondente al 7° anno e 6° mesi successivi alla commissione del fatto computati secondo il calendario comune.
Filippo Poggi