Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 32781/18, depositata il 19 dicembre, hanno affermato che, in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, l. 12 luglio 2017 n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore di detta legge e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma terzo del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi.
L’applicazione non retroattiva della norma.
Sempre a parere del Giudice di legittimità attribuire rilevanza, ai fini dell’ineleggibilità, anche ai mandati antecedenti all’entrata in vigore della novella normativa non implica l’applicazione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, l. n. 113/17.
La sentenza della Cassazione sopra riportata rischierebbe, secondo alcuni commentatori, di creare problemi per le prossime elezioni degli Ordini degli Avvocati previste per questo mese nella misura in cui, debbono essere conteggiati anche i nominativi scelti prima dell’entrata in vigore della legge 113/2017.
In sostanza, la Cassazione sancisce il limite del doppio mandato alle cariche elettive, indicando come ratio l’esigenza di garantire un’ampia parrtecipazione alle funzioni di governo degli ordini, favorendo l’avvicendamento in modo “da garantire la par codicio tra candidati”, “nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazioni nelle relative compagini”.
Fenomeno questo ben diffuso in passato per cui va senz’altro ritenuto corretta ed adeguata la decisione della Corte.
Fonte D & G
Gennaio 2019
Nota a cura avv. E. Oropallo