Faccio seguito alla pronuncia della Prima Sezione Penale della Cassazione per allegare l’ordinanza del Tribunale di Milano 16.03.2017 (che a quella giurisprudenza si richiama) e che ha dichiarato la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dal PM per una pena espianda residua non superiore a 4 anni di pena detentiva.
L’ordinanza è stata impugnata dalla Procura di Milano e speriamo di avere presto la decisione della Cassazione magari nel suo massimo consesso, trattandosi di questione di speciale importanza e che attiene alla libertà personale di un numero verosimilmente assai rilevante di condannati.
Filippo Poggi