Vademecum deposito telematico degli atti penali

In allegato questo utilissimo vademecum realizzato meritoriamente dal COA di Roma che chiarisce molti aspetti ancora problematici.

L’unico passaggio che non mi convince del tutto è l’orario per il deposito di atti a mezzo PEC che viene individuato nelle ore 13 dei giorni feriali.

L’art. 24, comma 4 del DL N. 137/2020 come risulta nel testo modificato in sede di conversione in Legge n. 176/2020 (entrata in vigore il 24.12.2020) afferma che:  “il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza” espressione semantica che non può essere assolutamente confusa con l’orario di apertura al pubblico di cancellerie e segreterie (art. 172, comma 6 c.p.p.) secondo i provvedimenti dei Dirigenti (il che implica finalmente un unico regime per tutto il territorio della Stato).

Il deposito a mio avviso è quindi tempestivo purché inviato  via PEC entro le 23.59 del giorno di scadenza.

Le copie di documenti allegati agli atti debbono essere sottoscritti con firma digitale per conformità all’originale.

Filippo Poggi

 


                      Art. 24

Disposizioni per la semplificazione delle attivita’  di  deposito  di atti,   documenti   e   istanze   nella   vigenza    dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

  1. In deroga ((a quanto previsto)) dall’articolo 221, comma 11, del

decreto-legge n. 34 del 2020  convertito  con  modificazioni  ((dalla

legge n. 77)) del  2020,  fino  alla  scadenza  del  termine  di  cui

all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito  di

memorie,  documenti,  richieste  ed  istanze  indicate  dall’articolo

415-bis, comma 3, del codice di procedura penale  presso  gli  uffici

delle  procure  della  repubblica   presso   i   tribunali   avviene,

esclusivamente, mediante deposito dal  portale  del  processo  penale

telematico individuato con provvedimento del Direttore  generale  dei

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia  e

con le modalita’ stabilite ((nel medesimo provvedimento)),  anche  in

deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo  4,

comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli

atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di

accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita’

stabilite dal provvedimento.

  1. Con uno o piu’ decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno

indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sara’  reso  possibile  il

deposito telematico nelle modalita’ di cui al comma 1.

  1. Gli uffici giudiziari, nei quali e’ reso possibile  il  deposito

telematico ai sensi dei commi 1 e 2,  sono  autorizzati  all’utilizzo

del portale, senza necessita’ di ulteriore verifica o accertamento da

parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

  1. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque  denominati

diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino  alla  scadenza  del

termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e’

consentito  il  deposito   con   valore   legale   ((mediante   invio

dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro

generale degli  indirizzi  certificati  di  cui  all’articolo  7  del

regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  giustizia))  21

febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita’ di cui al  periodo

precedente deve essere effettuato  presso  gli  indirizzi  PEC  degli

uffici giudiziari destinatari ed indicati in  apposito  provvedimento

del Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati,

((pubblicato nel portale)) dei servizi telematici.  Con  il  medesimo

provvedimento  sono  indicate  le  specifiche  tecniche  relative  ai

formati degli atti ((e alla sottoscrizione digitale)) e le  ulteriori

modalita’ di  invio.  ((Quando  il  messaggio  di  posta  elettronica

certificata eccede la dimensione massima stabilita nel  provvedimento

del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui

al presente comma, il deposito puo’ essere eseguito mediante  l’invio

di piu’ messaggi di posta elettronica  certificata.  Il  deposito  e’

tempestivo quando e’ eseguito entro la fine del giorno di scadenza)).

  1. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei  difensori

inviati tramite posta elettronica certificata ai  sensi  del  ((comma

4)), il  personale  di  segreteria  e  di  cancelleria  degli  uffici

giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di  ricezione  e

ad  inserire  l’atto  nel  fascicolo  telematico.   Ai   fini   della

continuita’ della tenuta del fascicolo cartaceo  provvede,  altresi’,

all’inserimento nel predetto fascicolo di copia  analogica  dell’atto

ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella  di

posta  elettronica  certificata  dell’ufficio  ((e  dell’intestazione

della casella di posta elettronica certificata di provenienza)).

  1. Per gli atti di  cui  al  comma  1  e  per  quelli  che  saranno

individuati ai sensi del comma 2 l’invio  tramite  posta  elettronica

certificata non e’ consentito e non produce alcun effetto di legge.

((6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1,  e

583 del codice di procedura penale, quando  il  deposito  di  cui  al

comma 4 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma  di  documento

informatico  e’  sottoscritto  digitalmente  secondo   le   modalita’

indicate con il provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi

informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica

indicazione degli allegati, che sono trasmessi in  copia  informatica

per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita’

all’originale.

  6-ter.  L’impugnazione  e’  trasmessa  tramite  posta   elettronica

certificata  dall’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del

difensore a  quello  dell’ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento

impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita’  e  nel

rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non  si  applica  la

disposizione  di  cui  all’articolo  582,  comma  2,  del  codice  di

procedura penale.

  6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono  proposti,  nei  termini

rispettivamente previsti, secondo le  modalita’  indicate  nei  commi

6-bis e 6-ter, con atto  in  formato  elettronico  trasmesso  tramite

posta elettronica certificata  dall’indirizzo  di  posta  elettronica

certificata  del  difensore  a  quello   dell’ufficio   del   giudice

dell’impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

  6-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6-bis,  6-ter  e

6-quater si applicano a tutti  gli  atti  di  impugnazione,  comunque

denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni  di  cui  agli

articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai

reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.  354.

Nel caso di richiesta di riesame o di  appello  contro  ordinanze  in

materia  di  misure  cautelari   personali   e   reali,   l’atto   di

impugnazione, in  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  6-ter,  e’

trasmesso  all’indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   del

tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice  di  procedura

penale.

  6-sexies. Fermo quanto previsto dall’articolo  591  del  codice  di

procedura penale, nel caso di proposizione  dell’atto  ai  sensi  del

comma 6-bis l’impugnazione e’ altresi’ inammissibile:

  1. a) quando l’atto di impugnazione non e’ sottoscritto digitalmente

dal difensore;

  1. b) quando le copie informatiche per  immagine  di  cui  al  comma

6-bis  non  sono  sottoscritte   digitalmente   dal   difensore   per

conformita’ all’originale;

  1. c)  quando  l’atto  e’  trasmesso  da  un  indirizzo   di   posta

elettronica certificata che non e’  presente  nel  Registro  generale

degli indirizzi certificati di cui al comma 4;

  1. d)  quando  l’atto  e’  trasmesso  da  un  indirizzo   di   posta

elettronica certificata che non e’ intestato al difensore;

  1. e) quando l’atto e’ trasmesso a un indirizzo di posta elettronica

certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il

provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale  dei

sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso  di

richiesta di riesame o di appello  contro  ordinanze  in  materia  di

misure  cautelari  personali  e  reali,  a  un  indirizzo  di   posta

elettronica certificata diverso da quello indicato per  il  tribunale

di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale  dal

provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e

automatizzati di cui al comma 4.

  6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che  ha

emesso il provvedimento  impugnato  dichiara,  anche  d’ufficio,  con

ordinanza l’inammissibilita’ dell’impugnazione e dispone l’esecuzione

del provvedimento impugnato.

  6-octies. Le disposizioni  del  comma  6-sexies  si  applicano,  in

quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.

  6-novies.  Ai  fini  dell’attestazione  del  deposito  degli   atti

trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da

6-bis a 6-quinquies e della continuita’ della  tenuta  del  fascicolo

cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

  6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis  a  6-novies  si

applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli  atti  di

opposizione e ai  reclami  giurisdizionali  proposti  successivamente

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto. Fino alla suddetta data  conservano  efficacia  gli

atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione  e  i

reclami  giurisdizionali   in   formato   elettronico,   sottoscritti

digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata  in  vigore

del presente decreto alla casella di  posta  elettronica  certificata

del giudice competente, ai sensi del comma 4.

  6-undecies.  Dall’attuazione  del  presente  articolo  non   devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le

amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono

con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente)).

Allegati

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