Nuove regole ricorso CEDU

Dal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento di procedura della Corte Europea dei diritti dell’uomo così come modificato nel 2014 che ha introdotto un nuovo schema di ricorso che si può scaricare sul sito della CEDU. L’art. 47 prevede, in particolare, che il ricorso possa essere presentato solo tramite questo formulario prevedendo già il rigetto del ricorso in caso di mancato rispetto degli obblighi elencati nei paragrafi da 1 a 3 del nuovo articolo. Ai fini dell’art. 35 § 1 della Convenzione, il ricorso si considera presentato nella data in cui un formulario di ricorso che soddisfi ai requisiti previsti dal presente articolo è inviato alla Corte, facendo fede il timbro postale. Inoltre è richiesto che il ricorrente firmi la procura all’avvocato nel formulario utilizzato e che informi la Corte di ogni cambiamento d’indirizzo.

Gennaio 2016

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Sangue infetto: Italia condannata per eccessiva durata del processo

Ancora una volta la Corte EDU con sentenza del 14.1.2016 ha sanzionato il Governo Italiano per eccessiva durata del processo. La vicenda prende le mosse da 19 ricorsi presentati da 889 cittadini in base all’art. 34 Convenzione EDU, in quanto vittime di trasfusioni di sangue infetto o utilizzo di emoderivati. La legge italiana n. 210/1992 prevede un indennizzo per chi abbia subito una menomazione permanente della integrità psico-fisica da vaccinazioni obbligatorie per legge. Tale indennizzo è stato espressamente esteso anche ai soggetti che risultano contagiati a seguito di somministrazioni di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari. La Corte EDU, richiamandosi a precedenti decisioni, evidenzia che le procedure civili attivate dai ricorrenti hanno avuto una durata irragionevole. Durata che si è prolungata, secondo i casi, da cinque anni e tre mesi a dodici anni di giudizio, da sette anni a quattordici anni e sette mesi per due gradi di giudizio sino a quattordici anni ed un mese per tre gradi di giudizio. Ritiene, quindi la Corte che vi sia stato una violazione dell’art. 6 della Convenzione, oltre a ritenere che l’indennizzo non fosse effettivo per cui ha condannato l’Italia anche per violazione della norma che assicura il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva tenuto conto che in alcuni casi ci son voluti ben 12 anni per un solo grado di giudizio per ottenere l’indennizzo.

La Corte ha preso atto dell’art. 27 bis della C. n. 114/14 introdotta dal Governo italiano che ha previsto una procedura accelerata per chiudere tutti i processi entro il 31.12.2017 per cui i ricorrenti potranno promuovere nuovo ricorso alla Corte limitando l’ulteriore violazione, ove i processi in corso non terminassero entro quella data.

Ben magra soddisfazione per quelle famiglie che hanno visto morire i propri congiunti senza ottenere il risarcimento previsto da una legge dello Stato.

Ancora una volta – e sta accadendo ormai spesso- la Corte EDU, oberata da migliaia di ricorsi, buona parte proveniente da cittadini italiani, rinunzia al suo ruolo di garante dei diritti confidando su una incerta soluzione ventilata dallo Stato Italiano. Se lo Stato non ha rispettato in questi anni il diritto del cittadino, si può credere veramente nella promessa dello Stato che rinvia ancora una volta di 2 anni il pagamento effettivo dell’indennizzo? Ci sarà ancora la Corte EDU a riparare il torto subito? Le istituzioni europee – soprattutto la Corte EDU – sono in crisi anche per il notevole aumento dei ricorsi – che riguarda non solo i paesi UE ma anche altri paesi per cui è opportuno filtrare i ricorsi eliminando quelli inammissibili e consentendo così la possibilità di esaminare quelli che abbiano seri elementi di fondatezza. Si tratta di riorganizzare tutta la struttura giudiziaria della Corte e alcuni passi in questo senso già sono stati fatti ma ne parleremo in una prossima nota.

Fonte D&G del 15.1.2016

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Adesione dell’Italia al Brevetto UE

Anche l’Italia aderisce al brevetto UE rivedendo la opposizione già svolta in passato per cui è vincolata dai regolamenti n. 1257/2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria e dal regolamento n. 1260/2012.

In effetti non era comprensibile la netta opposizione manifestata in passato basata essenzialmente sulla scelta del regime linguistico limitato all’inglese, al francese e al tedesco. Con decisione n. 1753/2015 la Commissione del 30.9.2015 si è espressa favorevolmente alla adesione al progetto formulata dall’Italia che diventa così il 26° Stato membro parte del brevetto europeo. I due regolamenti sono entrati in vigore in Italia il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla GU UE avvenuta il 1°.10.2015

Gennaio 2016

Nota a cura avv. Oropallo

Il diniego alla assistenza di un legale di fiducia viola l’art. 6 §§ 1 e 3 Cedu

Lo stabilisce recente arresto della Grande Camera di Strasburgo del 20.10.2015 (ric. 25703/11 Caso Dvorski c. Croazia) la quale ha modificato la sentenza resa in primo grado.

Il ricorrente, a seguito della denuncia degli abitanti di un quartiere in cui erano avvenuti 3 omicidi, lamentava che già nell’interrogatorio di garanzia gli era stata vietata l’assistenza del legale di fiducia nominato dai suoi genitori. La Corte richiamando la normativa internazionale, ribadisce il diritto dell’indagato a nominare un avvocato di fiducia fin dall’inizio (fermo, indagini etc..) e fino alla conclusione del processo. L’impossibilità, dunque, di consultare il proprio avvocato di fiducia costituisce una violazione dell’equo processo. E’ importante, dunque, fin dall’inizio delle indagini che l’indagato chieda di nominare un avvocato di fiducia, essendo un suo imprescindibile diritto che va rispettato in ogni caso, solo che non sia possibile rintracciare, compatibilmente con i termini della giustizia, l’avvocato nominato dall’indagato.

Fonte D & G

Novembre 2015

Nota a cura avv. Oropallo

Rifiuto di difendere d’ufficio due imputati perché la parcella è troppo bassa: giusta la multa (Sez. IV CEDU caso Kostantin Stefano c/ Bulgaria ric. 35399/05)

Così ha decretato la CEDU con sentenza del 27.10.2015 rigettando il ricorso presentato da uno dei legali nominati difensori di ufficio per difendere due congiunti in un processo per furto, che si videro calcolare la parcella in base ai minimi tariffari vigenti.

Quando il giudice ne comunicò ai legali l’importo questi rifiutarono di difendere i loro clienti, malgrado la minaccia, poi concretizzatasi, di essere multati, oltre il rischio di esporsi a sanzioni disciplinari. La Cedu ha ritenuto che non sussiste alcuna ipotesi di violazione della libertà di espressione, né una lesione sotto il profilo patrimoniale. Ricorso infondato tenuto conto del giusto equilibrio tra la tutela degli interessi collettivi e i diritti fondamentali del ricorrente.

Sentenza da tener presente –tenuto conto del principio applicato – anche nei numerosi casi in cui il difensore d’ufficio, nel sistema vigente in Italia, spesso si vede liquidato un compenso ancorato ai minimi tariffari.

Fonte D & G

Novembre 2015

Nota a cura avv. Oropallo

La CEDU e la nozione di genocidio

La Corte EDU – chiamata in causa da un ex ufficiale dei servizi di sicurezza lituani – (caso Vasiliauskas / Lithuania n. 10/2015) con sentenza della Grande Camera del 20.10 u.s. è ritornata a definire i limiti entro i quali si possa parlare di crimine di genocidio. In questo caso specifico essa ha ritenuto che la condanna intervenuta a carico del ricorrente è contraria all’art. 7 della Convenzione (nulla poena sine lege) tanto più che, all’epoca dei fatti contestati, anche nel diritto internazionale non si prevedeva che gli atti di genocidio comprendessero anche azioni commesse contro i membri di un gruppo politico e i partigiani, dunque, non potevano essere considerati vittime di genocidio.

Effettivamente, il ricorrente, che si era reso responsabile di delitti nei confronti di partigiani; era stato condannato per genocidio dopo la modifica del codice penale lituano avvenuta nel 2003 per i fatti risalenti al 1953. Applicazione retroattiva contraria alla Convenzione europea, ha stabilito Strasburgo.

Ottobre 2015

Nota Avv. E. Oropallo

Il caso Contrada: ultimo atto

Con sentenza del 14.4.2014 (Contrada / Italia n. 3) la CEDU aveva già condannato l’Italia per violazione dell’art. 7 della Convenzione in base al quale “nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale” in riferimento alla condanna per il reato di concorso esterno ad associazione di stampo mafioso ritenuto da Strasburgo non sufficientemente chiaro all’epoca dei fatti contestati al Contrada. Di qui la condanna dell’Italia a corrispondere un indennizzo per danni morali di € 10.000,00. A parte la condanna pecuniaria comminata all’Italia, la sentenza è particolarmente interessante in quanto – in base alla nostra stessa legge penale – essa potrebbe aprire la strada per un giudizio di revisione della condanna riportata in Italia dal Contrada.

Contro la detta sentenza l’Italia ha fatto ricorso alla “Grande Camera”, massimo organo giurisdizionale della Corte. Ricorso respinto in quanto i Giudici hanno ritenuto che non sussistevano le condizioni necessarie perché non si poneva un problema importante relativo alla applicazione o all’interpretazione della Convenzione o un problema di rilevanza generale, così come prevede la normativa della CEDU. Pertanto, la sentenza impugnata è diventata definitiva e potrà essere fatta valere dal ricorrente nei confronti dell’Italia.

Ottobre 2015

Nota Avv. E. Oropallo

Libero esercizio della professione forense nell’UE

(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 17.7.2014)

Recentemente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, ha deciso di applicare rigorosamente la norma che prevede per gli avvocati che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo in altro paese dell’UE. Si parla degli avvocati assistiti, indifferentemente dalla loro nazionalità, anche se si tratta di cittadini italiani – laureati in Italia – e che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo degli avvocati in Romania o in Spagna. Paesi nei quali l’iscrizione all’Albo è ottenibile con il conseguimento della laurea in giurisprudenza, senza dover superare alcun esame, come avviene oggi in Italia. Il CdO di Bologna vuole mettere fine a quello che viene configurato come un vero e proprio “abuso di diritto” che penalizza chi in Italia può iscriversi all’Albo nazionale degli Avvocati solo dopo un periodo di formazione e il superamento dell’esame.

Ricordo che la Corte di Giustizia di Lussemburgo già si è occupata della vicenda più volte, ribadendo in una sua recentissima sentenza emessa dalla Grande Sezione (sentenza del 17.7.2014 cause unite C- 58/13 e 59/13) come deve essere interpretata la direttiva 5/98 trasposta dall’Italia nel proprio sistema interno con il d.lgs. del 2 febbraio 2001 n. 96.

L’intervento della Corte è stato provocato da un ricorso pregiudiziale presentato dal CNF il quale era stato sollecitato dal CdO di Macerata che aveva rigettato la richiesta di iscrizione all’Albo presentata da due cittadini italiani che, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza in Italia, hanno ottenuto entrambi una laurea in giurisprudenza in Spagna e iscritti successivamente, su  loro richiesta, all’Ordine degli Avvocati di Santa Cruz de Tenerife.

La CdG nella sentenza richiamata ha ricordato come la direttiva comunitaria ha lo scopo di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. A tale riguardo la Corte – ricorda che tale direttiva istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare con il titolo conseguito nello Stato membro di origine, ribadendo che l’unico requisito cui deve essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante è la presentazione all’autorità di questo Stato di un certificato di iscrizione presso l‘autorità dello Stato membro di origine.

In effetti – scrive la Corte – compete al cittadino europeo il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. Diritto che nasce, in un mercato unico, dal rispetto delle libertà fondamentali garantite dai Trattati.

Il fatto che il cittadino di uno Stato membro abbia scelto di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro, diverso da quello in cui risiede, allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non consente, di per sé, di ritenere che il fatto costituisca abuso di diritto.

Conclude la CdG che l’art. 3 della direttiva 98/5 non prevede in alcun modo che l’iscrizione, presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, possa essere subordinata alla condizione che venga svolto un periodo di pratica come avvocato nello Stato membro d’origine.

Anche se in qualche paese dell’UE sia più facile conseguire l’iscrizione all’Albo degli avvocati, non può il CdO sottrarsi all’obbligo di iscrizione – sia pure alle condizioni previste dalla norma interna-. D’altra parte, bisogna ricordare che non di privilegio si può parlare ma di diritto che spetta ad ogni cittadino europeo, anche all’avvocato italiano che decida di lavorare in altro paese dell’UE.                       Se vogliamo parlare, in prospettiva, di uno Stato federale, nel nostro sistema universitario si potrà anche creare un percorso professionale che abiliti il laureato in giurisprudenza a chiedere l’iscrizione all’Albo degli avvocati, eliminando, dunque, il gap che oggi esiste con altri paesi dell’UE che hanno una legislazione più elastica.

Il fatto è che il nostro Paese non è ancora pronto ad una vera e propria riforma della professione forense finché si resta ancorati a stereotipi storicamente superati.

Ottobre 2015

(Avv. E. Oropallo)

Più ampi poteri al PM europeo

Recentemente, partecipando ad una riunione dei Ministri della Giustizia dell’UE, il Ministro Orlando si è pronunciato a favore di più ampi poteri al PM europeo che potrebbe far uso anche delle intercettazione telefoniche rilevando che, comprimendo questa possibilità di ricorrere a tale strumento di indagine, si finirebbe per ridurre la Procura stessa ad un soggetto poco più che ornamentale.

Piuttosto fredda è stata la reazione di diversi paesi, tra cui la Germania ma il Ministro Orlando – come si legge in D & G – ha ribadito la necessità di dotare il PM europeo di strumenti efficienti, senza sottovalutare le potenti organizzazioni criminali che proprio grazie alle frodi all’UE hanno rafforzato il loro potere.

Sembra davvero sorprendente che il Ministro Orlando abbia mutato opinione o, meglio, abbia preso le distanze dai dubbi che una parte della magistratura che ha fatto una tiepida accoglienza al progetto della costituzione di una Procura europea. Val la pena dare qualche informazione ai colleghi che sono, purtroppo, lontani dalle dinamiche europee. Eppure si tratta di un tema di cui in Europa si dibatte dopo che, nel dicembre 2009 il Trattato di Lisbona ne ha delineato la figura. In verità, già prima del Trattato di Lisbona, in assenza di un esplicito appiglio normativo, l’idea di una Procura europea per la tutela penale degli interessi finanziari dell’UE nel quadro di uno spazio giudiziario comune aveva suscitato vivaci dibattiti. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è realizzato concretamente questo disegno. L’art. 86 TFUE prevede infatti che “per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale può istituire una procura europea partendo da Eurojust”. Si tratta di una disposizione che, seppur generica e solo programmatica, ha il merito di introdurre il formale riconoscimento di una figura istituzionale da molti ritenuta indispensabile per un efficace contrasto alle frodi contro il bilancio UE. Fin dal 2010 si è, dunque, cominciato a lavorare attorno a questo progetto anche per delineare i rapporti tra questa Procura e le Procure nazionali. L’auspicio è che – se l’obiettivo è solo quello di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea – questo non venga a sconvolgere i delicati equilibri processuali, a scapito della libertà e dei diritti individuali. Il rischio è reale per cui è necessario individuare correttamente quali siano i poteri effettivi di questa Procura, competente per tutto il territorio dell’Unione europea con poteri sia di indagine che di impulso dell’azione penale.

Un dibattito che è ancora in corso ma che sembra essere comunque in dirittura d’arrivo. Per gli avvocati penalisti soprattutto ma anche per tutta l’avvocatura il dovere professionale di conoscere di questa figura istituzionale così delicata per gli sviluppi che si possono ipotizzare in un prossimo futuro dell’Unione.

Ottobre 2015

(Avv. E. Oropallo)

Sospensione della patente di guida nell’UE

Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell’UE – sentenza del 23.4.2015 nella causa C 260-13 – ha stabilito che gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata in un altro paese UE se il titolare del documento ha commesso un’infrazione sul proprio territorio, senza, però, che ciò ricada sull’utilizzo della patente nello Stato di residenza.

A condizione, però, che lo Stato preveda dei meccanismi per riacquistare la idoneità alla guida che  non può essere revocata in modo indefinito. Il giudizio espresso dalla Corte è efficace per garantire il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale oltre a dirsi del tutto proporzionata la misura adottata.

Fonte

Guida al Diritto n. 20 del 9.5.2015 – commento di Marina Castellaneta

Ottobre 2015

(Avv. E. Oropallo)

La libera circolazione dei cittadini UE

Principio cardine dei Trattati UE, la libera circolazione dei cittadini all’interno dei paesi UE, sta per essere messa in discussione dalla Gran Bretagna. Come si legge nel Sole 24 Ore del 31.8, il cittadino che arrivi anche da un paese europeo troverà porte aperte solo con un lavoro già garantito.

E’ l’idea del Ministro degli Interni inglese, Theresa May che “sullo sfondo di un’emergenza immigrazione, auspica apertamente restrizioni a uno dei principi cardine della Europa comunitaria. Bisogna tornare alle origini – scrive il giornale – prima di quegli accordi Schengen che May indica come la causa scatenante della crisi odierna”.

Secondo una interpretazione del ministro britannico “libera circolazione significa libertà di spostarsi per lavorare, non libertà di attraversare le frontiere per cercare un lavoro o usufruire di benefici altrui”. In altre parole il ministro chiarisce che l’Inghilterra, proseguendo nella sua politica ex-coloniale, e isolazionista, è pronta ad accogliere chi si reca in Inghilterra con un permesso di lavoro – che pervenga da un paese dell’Unione o da altro paese non importa – purché possa essere utilizzato nel settore produttivo, dove vi sia carenza sul posto di trovare mano d’opera specializzata.

In effetti, in alcuni settori, a partire da quello sanitario e per finire a quello agricolo, vi è una forte richiesta di lavoratori stranieri.

Il problema, dunque, non sono solo gli immigrati extra-comunitari ma anche quei cittadini europei, soprattutto giovani entrati nel Regno Unito con visto da studente che poi decidono di fermarsi per trovare un lavoro. In effetti, malgrado i controlli, nell’ultimo anno sono stati censiti in Gran Bretagna 300.000 nuovi arrivi per cui si teme per la tenuta del sistema sanitario e previdenziale godendo i cittadini europei degli stessi diritti dei residenti, anche se in questi ultimi anni i vantaggi della politica del welfare sono stati ampiamente ridimensionati.

Ammessa nell’UE solo nel 1973, nonostante la presa di distanza dal governo francese, la Gran Bretagna ha sempre guardato con scetticismo e distacco alle istituzioni europee, limitandosi a cercare di trarre vantaggi dalla sua appartenenza all’UE rispetto agli altri paesi.

Ancora oggi il governo Cameron ha promesso di fare per l’anno prossimo un referendum per decidere se restare nell’UE in vista del quale intende strappare altre concessioni alla governance europea.

Richiesta quella del ministro degli interni inglese che neppure si comprende in quanto oltre a non aver adottato l’euro, neppure fa parte dell’area Schengen – cittadina lussemburghese – dove fu decisa la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’UE, per cui non ne può richiedere la modifica se neppure lo ha sottoscritto.

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