La partecipazione a corsi di nuoto misti non viola l’Art. 9 CEDU

 

Lo stabilisce una recente sentenza della Corte EDU che ha respinto il ricorso di una coppia mussulmana che era stata multata per aver vietato alle figlie in Svizzera di frequentare corsi scolastici obbligatori di nuoto misti perché contrari ai loro precetti religiosi, escludendo che vi fosse stata – come sostenevano i ricorrenti – una  violazione dell’art. 9 CEDU. L’integrazione sociale degli alunni provenienti da diverse culture e di diversa fede religiosa, ha ritenuto la Corte, è un diritto fondamentale ed un interesse pubblico prevalente sulle opposte convinzioni religiose e filosofiche dei loro genitori. Anche a tener conto del fatto che l’interferenza era minimizzata da alcune misure come il permesso di indossare il burkini, come quella di tenere distinti gli spogliatoi e separate le docce per bambini e bambine. Sentenza depositata il 10.1.2017 nel ricorso n. 29086/12.

Non si possono escludere, ritiene la Corte, dai programmi scolastici pratiche tollerate dalla società al di fuori della scuola, solo perché in contrasto con le credenze religiose. Lo sport unisce e non viola le diverse convinzioni altrui”.

Pur nel rispetto della diversità non può ritenersi dunque violato l’art. 9 della Cedu che garantisce la libertà di religione in quanto, deve essere la minoranza ad adattarsi agli usi e costumi della maggioranza né si può pretendere di “piegare” le abitudini e le tradizioni locali agli interessi di gruppi minoritari.

L’insegnamento dello sport, come il nuoto, non è volto solo all’attività fisica degli alunni e a migliorare il loro sviluppo ma soprattutto, dovendosi svolgere in gruppi, migliora e favorisce la loro socializzazione. Si può aggiungere che, se potesse ritenersi per assurdo legittima la decisione dei genitori, ad essere discriminati in questo caso sarebbero proprio i minori ai quali viene negata la possibilità di confronto e di una maggiore integrazione nel corpo sociale dello Stato di accoglienza. Corretta, dunque, la decisione delle autorità pubbliche svizzere di far prevalere l’interesse superiore dei minori per migliorare la loro integrazione sociale sulla volontà dei genitori di richiedere l’esonero senza che si possa parlare di interferenza arbitraria e contraria all’art. 9 CEDU.

Gennaio 2017

Fonte D & G 10.1.2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

Ancora una volta la Legge Pinto sotto la lente della Cassazione

Ancora una volta la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un aspetto della legge Pinto nella sua nuova forma riveduta e corretta. Non sfugge, agli operatori del settore, come la Suprema Corte sia sollecitata da numerosi ricorsi per avere una interpretazione corretta della norma nell’applicazione che ne fa il giudice di merito. Ciò in considerazione dei numerosi interventi legislativi che vanno intesi solo nell’ottica di rendere più difficile e articolata la via del ristoro nei confronti dello Stato per l’ingiusta durata del processo. Valga la pena ricordare la l. 134/2012 (art. 35) che da una parte ha reso più tortuoso il percorso giudiziario per chi resta vittima della lentezza della giustizia e dall’altro ridotti anche gli importi liquidati portandoli sotto il livello di quelli applicati dalla Corte EDU mentre il giudice nazionale dovrebbe adeguarsi ai parametri europei. Tutto questo non fa che abbassare sempre di più l’asticella della legalità di questo paese alle prese con una crisi cronica del settore giustizia sul quale il legislatore interviene sistematicamente per riformare quanto già riformato. Si può dire che i Governi passano ma i problemi restano a conferma di un sistema perennemente in crisi per efficienza e credibilità. Inoltre, sembra proprio che questo sistema adottato dal legislatore sta ottenendo un risultato opposto a quello sperato.

La Corte Suprema recentemente ha chiarito (sent. n. 26627/16 del 21.12. 2016) che in tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un processo penale, la disposizione di cui all’art. 2 c. 2 quinquies, lett. e) l. 89/2001- a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo “quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di cui all’art. 2-bis”, non è applicabile alle domande relative a procedimenti penali che alla data dell’entrata in vigore della stessa, avessero superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 bis della medesima legge.

In effetti, la Corte preliminarmente ricorda che l’attuale disciplina – introdotta con la l. 208/2015 – ha abrogato il citato art. 2 quinquies prevedendo in tema di “rimedi preventivi” che l’istanza di accelerazione deve essere presentata almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis. Tanto premesso, ritiene che questa norma non possa essere applicata retroattivamente nel caso di procedimenti che alla data di conversione della l. n. 134/2012 fossero già caratterizzati da un’eccessiva durata.

Non a caso, come accennato, questi interventi che finiscono per limitare l’accesso del cittadino alla giustizia, paradossalmente portano ad una moltiplicazione dei processi, ad un allungamento degli stessi, dilatando anche i costi della giustizia. Considerando l’ulteriore giro di vite della l. 208/2015, non è difficile prevedere un ulteriore peggioramento della situazione, tenendo conto che cresce l’attesa anche per ottenere l’effettivo ristoro, anche a causa delle limitate disponibilità dei fondi disposti dalla legge.

Gennaio 2017

Fonte Diritto & Giustizia

Nota a cura avv. E. Oropallo

Ingresso illegale e status di cittadino UE

Recentemente la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata sul reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che scatta con l’ingresso illegale di un cittadino extra UE che, successivamente, però aveva acquisito la cittadinanza europea a seguito dell’ingresso del proprio Stato nell’UE. Con sentenza del 6.10.2016 nella causa C-218/15, resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Campobasso, la CdG, confermando le conclusioni dell’Avvocato generale, ha precisato che l’acquisizione dello status di cittadino europeo da parte di coloro che sono entrati illegalmente nel territorio italiano, non incide sugli elementi costitutivi del reato in materia di favoreggiamento dell’immigrazione. In effetti la Corte ha rilevato che “l’acquisizione della cittadinanza costituisce una circostanza di fatto che non è di natura tale da modificare gli elementi costitutivi del reato”. Quindi essa non fa venir meno il reato commesso dagli imputati nel procedimento penale dinanzi al Giudice italiano che è di carattere istantaneo e scatta nel momento in cui lo straniero attraversa le frontiere esterne dell’UE per cui i cambiamenti successivi sono irrilevanti.

Novembre 2016

Nota a cura avv. E. Oropallo

La convivenza more uxorio blocca l’espulsione

A chiarirlo è la Corte di Cassazione -1° Sez. pen. – con sentenza n. 44182/2016 depositata il 18 ottobre accogliendo il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva dato via libera all’espulsione del ricorrente in base all’art. 16 del Dlgs n. 286/1998.  La Corte riconosce che la condizione ostativa dell’espulsione del ricorrente in base all’art. 16 Dlgs n. 286/1998 è legata alla presenza di un coniuge o di un parente entro il quarto grado, dovendosi ritenere irrilevante la convivenza con una cittadina italiana. Ma l’approvazione della legge 20 maggio 2016 n. 76 “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ha portato a cambiamenti che sono senz’altro rilevanti anche nel caso specifico in quanto, equiparando l’ipotesi della persona unita e convivente a quella del coniuge, il destinatario del provvedimento di espulsione può acquisire lo status familiare simile a quello del coniuge per cui manca il presupposto per ritenere legittima l’espulsione. Sentenza che ha rigorosamente e legittimamente ritenuto che anche la convivenza di fatto con cittadino italiano può ritenersi ostativa all’espulsione dello straniero.

Novembre 2016

Nota a cura avv. Eugenio Oropallo

La Scozia avvia il referendum anti Brexit

Come aveva minacciato nei mesi scorsi, il governo di Edimburgo presenterà nei prossimi giorni un disegno di legge per avviare un secondo referendum sull’indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Al congresso del partito nazionalista scozzese che si è tenuto nei giorni scorsi a Glasgow, il primo ministro Nicola Sturgeon ha sostenuto che la Scozia deve riconsiderare la questione dell’indipendenza del paese, dopo la decisione della Gran Bretagna di lasciare l’Unione Europea, per proteggere gli interessi del paese. Ovviamente, Londra ha fatto subito sapere di non voler riconoscere agli scozzesi il diritto al “contro-referendum”. Ora, a parte il fatto che il referendum – questo come quello che si è concluso in senso favorevole all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea – ha solo un carattere consultivo senza alcun vincolo per il governo, è chiaro quali potranno essere le implicazioni politiche di questo voto. La Scozia intende utilizzare il risultato del voto, se favorevole a restare nell’UE, per fare pressioni sul governo centrale – prima che venga completato il percorso di defezione della Gran Bretagna dall’UE per influire sulla decisione del parlamento nazionale che deve ancora esprimere il proprio voto a favore  o meno della Brexit o, in caso sia completato questo processo, per avere la libertà di uscire dalla Gran Bretagna e riappropriarsi della propria indipendenza. Un gesto forte che potrebbe davvero portare alla nascita di un nuovo Stato all’interno dell’Europa. Si tratta di ipotesi ma il governo scozzese sta lavorando in questa direzione. Tanto più che, il primo referendum ebbe esito negativo solo perché Cameron all’epoca non solo assicurò agli scozzesi maggiori concessioni ma, esplicitamente, che la Gran Bretagna non sarebbe uscita dall’UE. Dunque, la partita della Brexit resta ancora aperta e se il governo inglese ha deciso di dar seguito alla scelta risicata del referendum di uscire dall’UE, adesso dovrà vedersela con la grana che le scoppia in casa. Come negare al governo scozzese di indire un referendum per l’indipendenza della Scozia quando ha deciso, proprio in base ad un analogo referendum, di uscire dall’UE?

Non possiamo al momento immaginare quali saranno le conseguenze istituzionali di questo braccio di ferro: certo è che cambierà non solo la geografia politica ma anche la politica estera verso l’UE.

Ottobre 2016

Avv. Eugenio Oropallo

Il Senato americano rimuove l’immunità degli Stati esteri

Il 28 settembre scorso il Senato americano ha bocciato il veto apposto dal Presidente Obama sul progetto di legge “Justice Against Sponsors of Terrorism Act” in modo che la giustizia americana possa colpire gli Stati esteri che supportano, direttamente o indirettamente, organizzazioni e/o individui che compiono attività terroristiche contro gli Stati Uniti. Scrive la prof. Castellaneta in un commento sul suo blog, che ciò “può essere il preludio a un cambiamento anche sul piano internazionale, incidendo sulla norma consuetudinaria in materia di immunità di Stati esteri e organi dello Stato dalla giurisdizione civile. Con un possibile effetto a cascata ossia che anche altri Paesi seguano la strada tracciata da Washington”.  Sul ridimensionamento dell’immunità già si era pronunciata anche la giustizia italiana. In primis la Corte di Cassazione italiana che nella sentenza n. 5044/2004 aveva negato l’immunità alla Germania e riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in cui lo Stato estero, pur nell’esercizio della sua attività sovrana, aveva commesso atti configurati come crimini internazionali ma la Germania, ebbe a rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia che con sentenza del 3.2.2014 condannava l’Italia per violazione della norma internazionale disponendo che “la Repubblica italiana …dovrà fare in modo che le decisioni dei suoi tribunali e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l’immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci”. Al fine di adempiere agli obblighi internazionali nonché di adeguarsi alle decisioni della CIG veniva promulgata la legge n. 5/2013 per cui nuovamente interpellata la Suprema Corte a seguito di ricorso da parte della Repubblica Federale di Germania avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze (n. 490/2011), preso atto del mutato quadro normativo interno, non ha potuto fare altro che “dichiarare il difetto di giurisdizione con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata”.  Lo stesso giorno in cui la Suprema Corte confermava l’avvenuto arresto della propria battaglia con la sentenza n. 1136/2014, interveniva una ordinanza del Tribunale di Firenze con cui si sollevava una questione di legittimità costituzionale a protezione dei principi fondamentali dell’ordinamento, ritenuto inaccettabile che, tramite il principio di uguaglianza sovrana degli Stati, possa sacrificarsi una effettiva tutela dei singoli nel caso di crimini contro l’umanità.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 22.10.2014, già definita pronuncia “storica” non sembra che abbia risolto il problema sul piano pratico pur riconoscendo che sia “del tutto sproporzionato” il sacrificio che il diritto alla tutela giurisdizionale subirebbe in una situazione come quella del caso di specie in cui l’interesse concorrente da salvaguardare, ossia la funzione di governo sovrana dello Stato straniero, riguardasse la commissione di crimini internazionali. Detto questo, quando va ad affrontare la questione dell’incidenza della norma consuetudinaria nell’ordinamento interno, non può far altro che affermare che la norma consuetudinaria di diritto internazionale ha “rango equivalente” a quello costituzionale in virtù del rinvio effettuato dall’art. 10 Cost., e che, in caso di contrasto con altre norme e principi costituzionali non superabile in via ermeneutica, spetta alla stessa Corte in via esclusiva effettuare l’operazione di “bilanciamento” tra interessi e valori in conflitto. In prosieguo essa accoglie la eccezione di illegittimità costituzionale della legge di esecuzione della Carta dell’ONU in ragione dell’insuperabile contrasto che essa determina, nel caso di specie, con il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 2 e 24 della Costituzione.

La sentenza costituisce un tentativo di difesa dei principi fondamentali del nostro ordinamento, riconoscendo il diritto delle vittime dei crimini commessi dai nazisti di poter richiedere alla Repubblica Federale di Germania il ristoro dei danni subiti ma resta il dubbio riguardo alla sua incidenza pratica in considerazione delle perdurante efficacia della sentenza della CIG nell’ordinamento internazionale. Resta l’auspicio, difronte a questa preclusione giuridica, che il governo italiano decida di riaprire i negoziati. Ne avrà la forza questo Governo di riaprire una quérelle con la Germania nelle difficili condizioni in cui oggi lo Stato italiano si trova in seno all’UE?

Ne dubitiamo fortemente.

Ma, riportandoci alla decisione assunta dal Senato americano, la vicenda può condurre ad un vero e proprio stravolgimento delle regole poste a base dei rapporti interstatuali. Con questo atto, se non fosse corretto, gli USA in fondo non fanno che violare i principi posti a base della Carta delle NU. Se il suo esempio fosse seguito da altri Stati, si verrebbe a violare una norma consuetudinaria, quella dell’immunità degli Stati, che metterebbe fine ad una pacifica convivenza tra gli Stati.

Ed è quello che già sta accadendo in quanto il concetto di “Stato canaglia” è ormai entrato prepotentemente nei rapporti internazionali. Ma chi giudica che uno Stato possa definirsi tale, sempre che sia accertata una precisa responsabilità dello Stato per crimini contro l’umanità?

Nel caso di specie non va solo demolito il principio dell’immunità ma anche quello della certezza del diritto perché non vi è stato fino ad oggi nessuna azione giudiziaria nei confronti della Arabia Saudita né si è pronunciata in tal senso una Corte internazionale sulle sue eventuali responsabilità. Anche nel caso della condanna comminata dalla Corte Penale Internazionale a Milosevic, all’epoca dei massacri di Srebrenica, capo dello Stato jugoslavo, non vi è stato alcuna richiesta di indennizzo da parte delle vittime di quel massacro nei confronti della Serbia. Grave dunque il vulnus subito dal diritto internazionale in questo caso per cui ci attendiamo che la legge adottata dal Senato americano vada rimossa al più presto per evitare l’insorgere di conflitti ulteriori tra gli Stati che potrebbe mandare a gambe all’aria uno dei principi basilari che regola i rapporti internazionali tra gli Stati. Certo sarebbe auspicabile che siano cambiate le regole per una maggiore ed efficace tutela delle vittime civili dei crimini di guerra in presenza del riconoscimento di una precisa responsabilità degli Stati ma questo porrebbe in crisi tutto l’assetto internazionale facendo cadere il mondo in una nuova epoca di barbarie giuridiche. E poi, siamo proprio convinti che sia sempre e solo il diritto a regolare i rapporti tra gli Stati? Difronte ai disastri causati dagli USA nei loro ripetuti interventi in Afghanistan, in Medio Oriente, si può escludere la responsabilità per crimini di guerra degli USA? Sia pure amaramente, per chi si batte contro le ingiustizie, le discriminazioni e la guerra, bisogna ammettere che i conflitti economici e quelli politici stanno per aprire nuovi scenari pericolosi per la sicurezza internazionale e per la pace tra i popoli.

Ottobre 2016

Avv. Eugenio Oropallo

Perseguitato perché omosessuale: il richiedente asilo è credibile anche se non lo ha subito precisato

Lo ha affermato la Corte di Giustizia nella sentenza nella causa riunita da C-148/13 a C-150/13 del 2.12.2014. “Il richiedente asilo, a parere della Corte, non manca di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione” (Corte di Giustizia UE – Grande Sezione). Il ricorso alla Corte di Giustizia era stato promosso distintamente da tre cittadini di paesi extracomunitari che avevano presentato richiesta di asilo nei Paesi Bassi, adducendo il timore di essere perseguitati nei loro rispettivi paesi di origine a causa della loro omosessualità. Le loro richieste venivano respinte dalle autorità competenti con la motivazione che il loro orientamento sessuale non era dimostrato per cui i tre richiedenti avevano proposto appello avverso tali decisioni. Investito della controversia, il Consiglio di Stato olandese chiedeva pertanto alla Corte di Giustizia di chiarire gli eventuali limiti che potessero essere imposti dal diritto dell’UE con riferimento alla verifica dell’orientamento sessuale dei richiedenti asilo.

La Corte nella sentenza richiamata precisava che per valutare le dichiarazioni di un richiedente asilo occorre considerare le circostanze personali quali la sua estrazione sociale e l’orientamento sessuale.

Riteneva ancora che la circostanza che il richiedente asilo non risponda alle domande sull’orientamento sessuale non incide sulla sua credibilità ritenendo che i dettagli sulla pratiche sessuali del richiedente asilo sono contrari al rispetto della privacy. E’ contrario alla dignità umana il “test di omosessualità” per stabilire la omosessualità dei richiedenti perché sarebbe idoneo a ledere la dignità umana il cui rispetto è garantito dalla Carta.

Fonte D&G

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016   

La CEDU garantisce il diritto di cambiare il sesso

La normativa interna che vieta il cambiamento di sesso perché sussiste ancora la capacità di procreare è contraria all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale.

E’ il principio fissato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Y.Y. c/ Turquie depositato il 20.3.2015 (ricorso n. 14793/08). La Corte europea riconosceva il diritto di una cittadina turca al cambiamento di sesso e di avvalersi pienamente dello sviluppo delle propria personalità.

La legge turca, nel caso di specie, scrive la Corte, ammette il cambiamento di sesso ma lo condiziona al fatto che sussista un’incapacità definitiva di procreare. Secondo Strasburgo, un individuo ha la libertà di definire la propria appartenenza sessuale, tenendo conto che detta liberà fa parte del diritto all’autodeterminazione ricordando che anche i Tribunali turchi nel 2013, adeguandosi alla Convenzione, avevano già cambiato orientamento non richiedendo più l’esistenza dell’incapacità di procreare.

Fonte www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016

Non può essere arrestato lo straniero per reingresso irregolare

Il reingresso irregolare di un cittadino straniero espulso in precedenza dall’Italia non può essere punito con la reclusione. Lo ha chiarito l’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE nelle conclusioni depositate il 28.4.2014 nella causa C-290/14 del 20.05.2014 con le quali è stato assestato un ulteriore colpo alla normativa italiana che continua a presentare contrasti con la direttiva 2008/115 sulle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il caso sollevato dinanzi alla CdG è partito dal rinvio pregiudiziale del Tribunale di Firenze chiamato a decidere sulla vicenda di un cittadino albanese che, espulso nel 2012, era rientrato in Italia nel 2014. L’uomo era stato arrestato per violazione del Dlgs n. 286/98 per il reato di reingresso clandestino. Ad avviso dell’Avvocato generale, che ha così respinto la posizione del Governo italiano, la misura della detenzione è in contrasto con la normativa UE perché impedisce la realizzazione dell’obiettivo principale che è quello di far cessare il soggiorno irregolare e non punire i casi di ingresso irregolare per cui la detenzione finisce per bloccare la realizzazione di questo obiettivo.

Va poi ricordato che la direttiva 2008/115 non prevede la reclusione come sanzione penale per il soggiorno irregolare per cui ammettere la reclusione per motivi diversi da quelli disposti nella direttiva, finisce per essere una inammissibile sospensione unilaterale della applicazione della direttiva.

Fonte www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016

Il continuo rinnovo dei contratti a tempo determinato nel settore della scuola è contrario al diritto comunitario

Lo ha affermato la Corte di Giustizia UE, 3°Sez., nella sentenza nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 del 26.11.2014 precisando che “l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una normativa che, in attesa dell’espletamento dei concorsi per l’assunzione di personale di ruolo, autorizzi il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti, senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa di un tale abusivo rinnovo”.

La sentenza è stata sollecitata da una richiesta pervenuta dalla Corte Costituzionale nonché dal Tribunale di Napoli che chiedevano di sapere se la normativa italiana fosse conforme all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, in particolare, se quest’ultimo consentisse il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo nelle scuole statali. La Corte ha ritenuto che tale pratica costituisse in effetti un abuso criticando la legge italiana che non fa nulla per prevenire il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato e che non consente neanche la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato per cui – scrive la Corte – l’Italia è obbligata a prevedere una misura adeguata per sanzionare il ricorso abusivo a questa pratica diffusa in numerosi comparti dell’impiego pubblico.

Fonte D&G

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016

Esecuzione di mandato d’arresto europeo

La Corte di Cassazione – VI Sez. Pen. – con la pronunzia n. 23277/16 del 3.6.2016 ha bloccato l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania a causa delle condizioni disumane e degradanti delle carceri dello Stato richiedente e per la mancata verifica da parte della Corte d’Appello che aveva dato il via libera alla consegna. La vicenda riguarda il caso di un cittadino rumeno condannato nel suo paese per traffico di stupefacenti. Rileva la Cassazione che la Corte di Giustizia dell’UE con sentenza del 5.4.2016 (C – 404/15) ha previsto che non può essere eseguito un MAE nel caso in cui vi siano “seri indizi” circa la violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali sanciti dall’art. 6 del Trattato UE da parte dello Stato di emissione in riferimento alle condizioni di detenzione. Si tratta di un’ipotesi non prevista dal legislatore UE nella decisione quadro 2002/584 sul MAE e la procedura di consegna tra Stati membri, recepita in Italia con la legge n. 69/2005. Ma sia la CdG che la Cassazione hanno richiamato nella loro valutazione sia le pronunce della Corte EDU che ha condannato la Romania per il sovraffollamento delle carceri nonché i rapporti del Comitato contro la tortura che hanno accertato le pessime condizioni dei reclusi nelle carceri rumene. La Cassazione si è riportata nella sua valutazione anche a uno dei principi di cui si fa cenno nella legge europea che prevede la sospensione dell’esecuzione se sussiste una grave e persistente violazione da parte dello Stato emittente dei principi sanciti dall’art. 6 TUE. Prima di procedere alla consegna, le autorità italiane devono accertare se non sussiste tale violazione per cui sulla base delle informazioni fornite non può essere escluso il rischio concreto di trattamento disumano e degradante di modo che l’esecuzione del mandato di arresto deve essere rinviata fino a quando non sia accertata la situazione reale che nel caso specifico è mancata per cui è stata annullata la decisione della consegna.

Riteniamo che la sentenza sia apprezzabile sotto il profilo delle garanzie previste dalla legge europea: in effetti, lo Stato richiesto della consegna non può limitarsi ad osservare una posizione passiva ma assicurarsi che siano fatte salve tutte le garanzie per il soggetto di cui si chiede la consegna. Ancora, va ricordato che per lo stesso motivo la Corte EDU ha sanzionato lo Stato Italiano per violazione dell’art. 3 della CEDU, costringendo da una parte l’Italia a migliorare le condizioni dei detenuti nelle prigioni italiane e dall’altra (si tratta della famosa sentenza Torreggiani e altri) a riparare il toro subito dai detenuti.

Per finire, ricordiamo che un Tribunale tedesco recentemente ha rifiutato la consegna di un detenuto richiesta dall’Italia proprio sulla scorta di quella sentenza di condanna subita dall’Italia che denunciava la totale inadeguatezza degli spazi di cui può disporre il detenuto.

Fonte (www.marinacastellaneta.it)  

Nota a cura avv. E. Oropallo

La Turchia e l’obbligo di garantire la libertà di culto

Con recente sentenza della Corte EDU depositata il 24.5 u.s. la Turchia è stata condannata per violazione dell’art. 9 della Convenzione che assicura la libertà di religione. La Corte di Strasburgo ha chiarito che una norma amministrativa in materia urbanistica non può limitare il diritto degli appartenenti ad una fede religiosa, impedendo loro di costruire un edificio nel quale esercitare il proprio credo religioso. La sentenza è conseguente ad un ricorso presentato dalla Congregazione dei Testimoni di Geova che in un primo momento erano stati autorizzati a celebrare il proprio culto in un appartamento privato. In base ad una legge nazionale, le autorità turche avevano poi impedito che tali funzioni potessero essere svolte in un appartamento privato ma contemporaneamente avevano rigettato la richiesta formulata dai credenti di costruire un edificio per esercitare la loro fede. La Corte ha ritenuto che anche la mancanza di un luogo di culto per celebrare regolarmente il proprio credo è una limitazione del diritto di esercizio della propria fede, riaffermando, dunque, il principio che il diritto di libertà religiosa va tutelato in ogni momento in cui si ponga un ostacolo al loro libero esercizio. Purtroppo in Europa ci sono ancora Stati, come in Italia, dove i Comuni facendo riferimento a presunti limiti urbanistici si rifiutano di concedere l’autorizzazione alla costruzione di luoghi di culto. E questo in particolare per i mussulmani spesso costretti ad esercitare le loro funzioni religiose in luoghi non idonei o addirittura all’aperto con grave discriminazione anche in confronto ad altre fedi religiose.

Giugno 2016

Fonte (www.marinacastellaneta.it)

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Rinvio pregiudiziale alla CdG obbligatorio in caso di dubbio

Con sentenza del 5.4.2016 relativa alla causa C – 689/13 la Corte di Giustizia dell’UE ha ribadito che – in caso di dubbi interpretativi o applicativi della normativa UE – i giudici nazionali hanno il dovere di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte stessa.

Il principio è stato ribadito dalla CdG che ha esaminato un ricorso pregiudiziale promosso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana che aveva chiesto alla Corte UE di chiarire se sia ammissibile che una norma interna impedisca ad una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di rivolgersi alla Corte europea.

Ipotesi bocciata dalla Corte perché il diritto interno “non può impedire ad un organo giurisdizionale nazionale di avvalersi del rinvio pregiudiziale”. Ricordiamo che il rinvio pregiudiziale alla Corte serve per eliminare ogni dubbio in caso di contrasto tra norma interna e norma europea o sussista dubbio sulla corretta interpretazione della norma UE di cui la Corte è interprete autentico.

D’altra parte – rileva la Corte – gli organi giurisdizionali nazionali sono obbligati ad applicare immediatamente il diritto dell’Unione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e disapplicare di propria iniziativa le norme contrarie senza attendere che il potere legislativo provveda a rimuovere la norma interna di contenuto difforme rispetto alla norma europea.

Giugno 2016

Fonte: www.marinacastellaneta.it

(Nota a cura Avv. E. Oropallo)

Avvocati stabiliti e titolo di Avokat conseguito in Romania: ciò che conta è l’organo (rumeno) che lo ha rilasciato

Con una recente ordinanza (Cass. Sezioni Unite ordinanza n. 6464/16 depositata il 4/4) la Corte di Cassazione ha ribadito che possono essere riconosciuti in Italia gli iscritti che abbiano conseguito il titolo di Avokat rilasciato dalla UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti), con sede in Bucarest.

Nel caso specifico la Corte ha confermato la decisione del Consiglio dell’Ordine italiano che aveva disposto la cancellazione di un soggetto che aveva chiesto l’iscrizione ad un altro organismo, nella fattispecie Unionea Natinala a Barourilor din Bota Ordine Costituzional, Struttura Bota, non autorizzato in tal senso dal Ministro della Giustizia Rumeno. In effetti, il Ministero della Giustizia Italiano – attraverso il sistema IMI – ha accertato che l’unico organismo competente ad operare in questa materia attraverso il sistema di cooperazione europea – era esclusivamente il primo. Di qui la sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti del soggetto privo del titolo abilitante allo svolgimento della professione.

(D & G 5.4.2016)

Aprile 2016

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Sistema Giustizia? L’Italia maglia nera in Europa

Questo è quanto ritiene la Commissione Giustizia dell’UE che l’11 aprile scorso ha pubblicato l’annuale quadro di valutazione UE sulla Giustizia dal quale emerge che il nostro sistema è lento e farraginoso (peggio fanno solo Grecia e Malta) ma soprattutto che è molto diffusa la sfiducia nei confronti della magistratura. L’analisi è relativa al quinquennio 2010-2014. Per quanto concerne i tempi, malgrado tutti gli sforzi fatti, si sono allungati. La durata di processo civile in primo grado è passato da 493 a 532 giorni (comprese le liti innanzi il GdP), malgrado la forte diminuzione delle pendenze e di nuove liti: segnale chiaro di sfiducia nel sistema.

Ancora, rileva la Commissione siamo al quintultimo posto per la promozione e la risoluzione delle liti tramite la mediazione, malgrado la sua obbligatorietà. In compenso – non è una novità – resta elevatissimo il numero degli avvocati: 378 ogni 100.000 abitanti. Per quanto riguarda la valutazione della Magistratura, il giudizio non è meno severo e preoccupante. Sono pochi, solo 11 ogni 100.000 abitanti, pochissime le donne, soprattutto nelle Corti superiori.

La Commissione segnala che non è previsto un obbligo di aggiornamento continuo e multisettoriale e solo lo 0,4% dei giudici si aggiorna sul diritto dell’UE o di un altro Stato membro. Per quanto riguarda la mancanza di indipendenza della magistratura la Commissione ritiene che sia troppo influenzata da interessi economici o di altra natura, ma soprattutto dal Governo e dalla politica. E’ quanto accade ormai da diversi anni e spesso, per avere le spalle coperte, i governi si affidano ai membri della magistratura nei settori più delicati. Senza dimenticare che gli ex magistrati si ritrovano spesso sui banchi del Parlamento, a sottolineare lo stretto rapporto tra settore politico e la magistratura: peggio di noi fanno solo Bulgaria e Slovacchia.

Questo giudizio impietoso di un organo così autorevole della UE, come la Commissaria alla Giustizia, non fa che confermare il grave stato di salute in cui versa il sistema giudiziario in Italia.

Purtroppo tutto ciò è frutto di un sistema sociale – economico minato da una diffusa corruzione che sembra ormai difficile da eliminare, poiché essa penetra tutti i settori della vita associata, quello dell’economia, degli appalti, dei servizi vanificando ogni tentativo di bonifica malgrado tutti i successi vantati da questo governo.

D&G 12.4.2016

(commento a cura Avv. E. Oropallo)

 

Avvocato stabilito ed esercizio della professione

1) Prova attitudinale

Due recenti pronunzie della Suprema Corte si sono occupate di alcuni aspetti dell’attività in Italia di chi abbia conseguito all’estero il titolo di avvocato. Una prima e più importante è quella resa dalla Suprema Corte a SS.UU. (sent. n. 5073/16 depositata il 15.3) la quale ha chiarito che l’avvocato stabilito che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’UE, può ottenere la dispensa della prova attitudinale di cui all’art. 8, d. lgs n. 115/1992 qualora abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine, per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale nell’albo degli avvocati.

In effetti, la Corte ha riconosciuto che chi abbia esercitato in Italia col titolo di abogado, ad es. se proveniente dalla Spagna, per almeno tre anni, può richiedere il passaggio dell’iscrizione all’Albo ordinario, senza dover sostenere la prova attitudinale prevista dall’art. 82 d.lgs. n. 96/2001.

Diversamente, se l’avvocato stabilito ha esercitato in Italia utilizzando impropriamente il titolo di avvocato, ebbene non potrà ottenere la dispensa. Ancora, aggiunge la Corte, che “per esercizio effettivo e regolare della professione s’intende l’esercizio reale dell’attività professionale senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana”, aggiungendo che“l’esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l’iscrizione mediante dispensa ai sensi art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall’art. 348, di abusivo esercizio della professione, precisando, però, che se la condotta illecita sia stata svolta in buona fede, sotto l’aspetto della eventuale responsabilità penale, la mancanza del dolo esclude il reato”.

Sentenza ineccepibile sotto il profilo giuridico, tenuto conto della normativa vigente ma ci si consenta di ricordare che spesso, come è stato denunciato tante volte da diverse organizzazioni sindacali – ultima in linea di tempo l’ANAO – l’esame di Stato in Italia è diventato un vero e proprio terno al lotto per cui non avviene sempre che a superarlo siano i colleghi meglio preparati.

Giustificata dunque la scelta di tentare la strada per ottenere lo status di “avvocato stabilito”, anche per chi per lunghi anni ha esercitato in Italia sia pure iscritto nella sezione di avvocato praticante.

Credo che siano maturi i tempi per modificare l’esame di Stato, che preveda innanzitutto che la selezione avvenga già nell’ambito universitario, in modo da migliorare la professionalità e la preparazione dei candidati, senza imporre un rituale che alla fine si è dimostrato inidoneo a selezionare effettivamente i più meritevoli.

Fonte: Diritto & Giustizia del 16.3.2016

2)  Requisito della condotta specchiatissima e illibata

Ancora la Suprema Corte – a SS.UU. Civili – con sentenza n. 4252/16 depositata il 4.3.2016 ha stabilito che l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti, ai sensi art. 3 – 2° c. della direttiva n. 98/5/CE e dell’art. 6 – 2° c. d. lgs. n. 96/01 è subordinata alla sola condizione della documentazione che attesti l’avvenuta iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro.

Nel caso in esame, il Consiglio dell’Ordine aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati stabiliti di un professionista “abogado” per aver riportato condanna per reati di falsità materiale e contraffazione di pubblici sigilli. Posizione condivisa dal CNF ma la Corte ha stabilito che gli unici obblighi dell’avvocato stabilito sono quelli di essere residente in Italia e di eleggere domicilio presso un collega iscritto presso la sezione ordinaria. Solo quando, trascorsi tre anni, l’avvocato stabilito richieda l’iscrizione presso la sezione ordinaria dell’Albo, il CdO potrà valutare il possesso o meno dei requisiti da parte del candidato, così come previsto per chiunque richieda l’iscrizione all’Albo ordinario, senza distinzione tra il cittadino italiano che risieda in Italia e il cittadino di altro Stato membro che abbia acquisito il titolo all’estero. E questo anche quando la richiesta venga fatta da cittadino italiano che abbia acquistato il titolo in altro Stato dell’UE. Ovviamente, il CdO, in questo ultimo caso, potrà valutare se si tratta di ipotesi di abuso del diritto, ostativo all’iscrizione.

Ipotesi che, a nostro avviso, non sussiste perché – come si è espressa anche la Corte di Giustizia – non può essere negato al cittadino italiano in questo caso lo stesso trattamento che viene riservato al cittadino di un altro Stato membro che richieda di essere iscritto in Italia nell’Albo ordinario, dopo i tre anni di esercizio in Italia. Comunque, per il CNL il problema resta ancora aperto.

Fonte: Diritto & Giustizia 7.3.2016

(Commento a cura avv. Eugenio Oropallo)

La CEDU condanna l’Italia per il caso Abu Omar

Per fortuna, sarebbe il caso di dirlo, c’è sempre un giudice a Berlino (in questo caso Strasburgo) a riparare i torti della giustizia italiana. Ma questa volta, la condanna della CEDU fa seguito ad una coraggiosa azione giudiziaria promossa dalla Procura della Repubblica di Milano che ha portato alla condanna degli autori del crimine.

E veniamo ai fatti. Venuto in Italia nel 1998 e diventato imam nel 2000, Abu Omar ottiene l’asilo politico in Italia. Nel centro di Milano nel 2003 l’imam fu rapito e portato – come poi accertato – nella base americana di Aviano e poi in quella di Ramstein in Germania.

Gli autori del rapimento – individuati successivamente in agenti della Cia – con l’assistenza dei servizi segreti italiani – consegnarono il malcapitato nella mani dei servizi segreti egiziani, torturato a più riprese, per essere rilasciato solo nel 2004. La Procura di Milano aveva intanto aperto una indagine per sequestro di persona.

L’inchiesta per la quale bisogna dare atto ai magistrati di Milano di non aver ceduto alle pressioni del potere politico, che vedeva come indagati appunto agenti della Cia e del servizio segreto italiano, si è conclusa con una sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 4.11.2009 che ha condannato 23 cittadini USA (22 agenti della Cia e il colonnello Romano) e 2 agenti italiani del Sismi, tenuti a versare un indennizzo alla vittima. Ma in appello la condanna contro i due agenti del SISMI è stata annullata perché era intervenuta la sentenza n. 106/2009 della Consulta in base alla quale i due agenti del Sismi non potevano essere interrogati perché non potevano divulgare fatti coperti dal segreto di Stato.

La sentenza della CEDU, depositata il 23.2.2016 ha accertato le violazioni della Carta di cui l’Italia si è resa responsabile e condannata la stessa per violazione dell’art. 3 (divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti), dell’art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dell’art. 13 (diritto alla tutela giurisdizionale effettiva) ma essa colpisce tutte le istituzioni statali, pesantemente richiamate in causa per le violazioni accertate e per la reticenza con cui hanno tentato di fermare la macchina giudiziaria e di coprire le responsabilità di agenti facenti parte dei servizi segreti. A partire dal Governo (e si tratta di ben quattro governi che si sono succeduti a partire da quello presieduto da Prodi, poi Berlusconi, poi Monti e Letta), accusati di aver abusato del segreto di Stato per favorire l’impunità dei responsabili, passando per la Corte Costituzionale, senza dimenticare il Presidente della Repubblica, allora Giorgio Napolitano, che concedeva la grazia ai due agenti della Cia condannati dai giudici italiani.

Senza dimenticare che il Governo – malgrado ne avesse il potere in base al Trattato di cooperazione giudiziaria esistente con gli USA – non ha mai richiesto l’estradizione degli agenti della Cia. Motivo per cui la Corte ha condannato l’Italia a versare ai due ricorrenti (Abu Omar e la moglie) 85 mila euro per i danni non patrimoniali e 30 mila euro per le spese giudiziarie.

Questo di Abu Omar è stato davvero un caso gravissimo che ha visto come la legalità sia stata tradita proprio dagli organi istituzionali, implicate le maggiori cariche dello Stato, stravolto ogni principio di giustizia. Grazie solo al coraggio dei giudici di Milano si è potuto far luce (e neppure tutta) su una vicenda così clamorosa.

Avremo modo di ritornare a discutere di questa vicenda cui dedicheremo un prossimo convegno nell’ambito della formazione professionale.

Marzo 2016

(commento a cura avv.to E. Oropallo)

Permesso di soggiorno anche per il partner dello stesso sesso

In un recente caso di cui si è occupato la Corte EDU (Pajic c/ Croazia) con sentenza del 23.2.2016 ha ribadito che il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare deve essere riconosciuto anche al partner dello stesso sesso per cui ha condannato la Croazia a risarcire il danno alla ricorrente cittadina bosniaca che si era vista rifiutare il visto di soggiorno da parte delle autorità croate per il ricongiungimento con la propria compagna che viveva appunto in Croazia.

La Corte ha condannato la Croazia sia per violazione del diritto al rispetto alla vita privata e familiare (art. 8) che del divieto di discriminazione (art. 14) rilevando che la nozione di famiglia include i legami di fatto e non solo quelli formalizzati dal matrimonio riconoscendo come la nozione di famiglia si sia notevolmente evoluta in questi ultimi anni sino a ricomprendervi tutte quelle situazioni di fatto che possono essere omologate alla famiglia tradizionalmente intesa, spazzando via quindi ogni diversa concezione basata su base religiosa. E questo mentre in Italia, dopo pressioni da parte dell’UE, il Parlamento ha votato una legge che prevede il riconoscimento sì delle coppie omosessuali ma lasciando aperto uno dei punti chiave, quello del diritto del partner a riconoscere il figlio dell’altro partner. Ci sarebbe da discutere molto su questo punto: qui vogliamo ribadire solo che il concetto di famiglia va storicizzato in quanto il concetto di famiglia, come formazione sociale oggi prevalentemente basata sul vincolo matrimoniale tra persone di sesso diverso, possa ritenersi immodificabile sul piano sociale per cui il diritto non può oggi che prendere atto delle nuove formazioni sociali che vanno sperimentandosi.

Marzo 2016

(Commento a cura avv. E. Oropallo)

La laicità dello Stato consente il licenziamento disciplinare della lavoratrice che rifiuta di togliersi il velo islamico.

Così ha deciso la Corte EDU esaminando il caso del licenziamento di una lavoratrice (assistente sociale in un ospedale) perché ostentava il velo e rifiutava di toglierlo (Ebrahimiac c. Francia ric. 64846/11 – sentenza del 26.11.2015). In effetti la ricorrente aveva sostenuto un’indebita interferenza dell’amministrazione nella propria scelta religiosa.

Va ricordato che recenti riforme in Francia avevano vietato di indossare il velo e una sentenza del Consiglio di Stato vietava ai dipendenti pubblici di ostentare la propria fede religiosa con simboli (compresi indumenti). Divieto fondato sui principi di neutralità e di laicità dello Stato per cui la Cedu riteneva di escludere la violazione dell’art. 9 della Carta richiamata dalla ricorrente.

Questa sentenza ci sembra di notevole portata generale perché legittima il diritto dello Stato di limitare l’uso dei simboli religiosi all’interno di strutture collettive e pubbliche. Il che significa che l’esclusione vale per tutti i simboli religiosi e non solo per chi professa la religione mussulmana.

In un altro giudizio, ormai vecchio di qualche anno, la Corte aveva ritenuto illegittima l’esposizione del crocefisso in un’aula di una scuola pubblica ma la Corte – in seduta plenaria – successivamente era stata di avviso contrario. Segno evidente di una visione non certo equitativa e obiettiva rispetto alle diverse confessioni religiose.

Febbraio 2016

(Avv. E. Oropallo)

La CEDU e il principio del libero accesso alla giustizia

Come abbiamo scritto in una nostra nota di qualche giorno fa, la Corte EDU ha modificato il regolamento di procedura stabilendo precise norme per poter ricorrere alla Corte.

Innanzitutto è previsto che ogni ricorso depositato a norma dell’art. 34 vada presentato esclusivamente su formulario fornito dalla Cancelleria.

Il ricorso tra l’altro (art. 1/e) deve contenere una esposizione succinta e leggibile dei fatti o delle allegate violazioni della convenzione e delle argomentazioni pertinenti (art. 1/f) e un’esposizione succinta e leggibile che confermi il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell’art. 35 c. 1 della Convenzione. Tutte le informazioni previste devono consentire alla Corte di determinare, senza consultare ulteriori documenti, la natura e l’oggetto del ricorso (cd. principio di autosufficienza).

Il ricorrente comunque può allegare al formulario del ricorso un documento al massimo di 20 pagine per integrare ed esporre in dettaglio i fatti e le allegate violazioni della Convenzione e le argomentazioni pertinenti.

Inoltre (art. 3/1)il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rapp.te corredato a) dalle copie dei documenti riguardanti le decisioni giudiziarie o i provvedimenti denunciati, che siano o meno di natura giudiziaria; b) dalle copie dei documenti e delle decisioni che dimostrino che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interno ed osservato il termine richiesto dall’art. 35/1 della Convenzione (termine di sei mesi dalla decisione interna definitiva). Inoltre (art. 3/2) i documenti presentati a sostegno del ricorso devono figurare in un elenco per ordine cronologico. In caso di non rispetto degli obblighi elencati dai paragrafi da 1 a 3, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte che può comunque richiedere al ricorrente, prima di decidere, di presentare entro un determinato termine ogni informazione o ogni documento utile nella forma e nella maniera ritenuta opportuna (art. 5.2). Ancora il ricorso ai fini art. 35/1 della Convenzione, si considera presentato nella data in cui un formulario – che soddisfi i requisiti previsti nel presente articolo è inviato alla Corte, salvo che la Corte non decida una diversa data, se lo ritiene giustificato. Infine il ricorrente (art. 7) deve informare la Corte di ogni cambiamento d’indirizzo e di ogni fatto pertinente per l’esame del suo ricorso.

Invece di semplificare, a noi sembra che il nuovo regolamento finisca per rendere più accidentato il percorso per chi voglia lamentare un torto subito dalla giurisdizione di uno dei paesi aderenti alla Convenzione.

Innanzitutto, ove prima il ricorso si intendeva depositato appena pervenuto in Cancelleria, oggi esso si ritiene depositato se sono state formalmente rispettate tutte le istruzioni fornite (par. 5/1).

Il ricorso dunque, prima ancora di essere ritenuto ammissibile o meno, sarà esaminato dalla Cancelleria per accertare se esso rispetti o meno i requisiti di forma sopra enunciati.

Esame che non sospende il termine dei 6 mesi previsti dalla Convenzione per cui  -se ci fosse qualche omissione o irregolarità segnalata dalla Cancelleria – si dovrà provvedere onde evitare che maturi il termine previsto dei sei mesi che chiude le porte alla ricevibilità del ricorso. E’ opportuno, dunque, per evitare questa probabile tagliola, depositare il ricorso appena si abbia notizia del provvedimento finale del giudice interno.

Successivamente si passa alla fase in cui il Giudice unico (art. 27) ai sensi art. 35 verifica se sussistono o meno le condizioni di ricevibilità. Rientra nei poteri del Giudice dichiarare il ricorso irricevibile e rigettarlo se ritiene che la decisione possa essere presa senza esame complementare. Nel caso in cui non lo ritenga irricevibile o non lo cancelli dal ruolo, lo trasmette ad un comitato composto da tre giudici o ad una Camera per un esame complementare. Esame che ancora una volta può portare ad una dichiarazione di irricevibilità.

In caso contrario, il Comitato o la Camera deciderà anche sul merito o meno che non ritenga di rimettere la decisione alla Grande Camera (17 giudici) quando la vicenda solleva un problema relativo all’interpretazione della Convenzione o se la soluzione possa portare ad un contrasto con una decisione già resa anteriormente dalla Corte.

Come si vede, un percorso piuttosto accidentato che può fermarsi già nella prima fase per aver violato le regole previste per la redazione del ricorso. Il motivo di questo irrigidimento sta nel fatto che, purtroppo, è aumentato notevolmente il numero dei ricorsi che perviene alla Corte che per carenza di mezzi è costretta a bloccare sul nascere la marea dei ricorsi. Si pensi, per fare un paragone, che il bilancio della Corte è di un sesto rispetto a quello della Corte di Giustizia UE malgrado quest’ultima esamini un numero di ricorsi notevolmente inferiore, non essendo previsto fino ad ora il ricorso individuale. Ma questo non giustifica affatto questa chiusura operata dal regolamento che tende a limitare l’accesso alla Corte.

Se i ricorsi sono effettivamente aumentati in questi ultimi anni è anche perché sono aumentati i casi di violazione dei diritti umani da parte degli Stati. Allora, se si tengono a cuore i diritti dei cittadini e si vuole far sopravvivere una istituzione sovranazionale indipendente che possa far cessare l’abuso e condannare lo Stato inadempiente, allora bisogna che nell’ambito del Consiglio d’Europa, si rafforzi sia sul piano economico che sul quello istituzionale questo organismo perché sia garantito il rispetto di quei diritti per cui è giustificata la stessa esistenza della Corte che finora è stato l’unico avamposto a livello continentale contro gli abusi dei singoli Stati, in questi tempi di crisi, sempre più frequenti.

Insomma, se l’Europa vuole continuare ad essere faro di civiltà e culla dei diritti umani, bisogna, per rendere effettiva questa tutela, rafforzare la Corte EDU che con le sue decisioni ha arginato fino ad ora le violazioni da parte degli Stati membri.

Febbraio 2016

Nota a cura avv. E. Oropallo