Esiti in Cassazione di Giurisprudenza Romagnola – 1

La Quarta Sezione Penale in un processo per guida in stato di ebbrezza ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva sostanzialmente confermato quella del GIP di Forlì che aveva condannato l’imputata per avendo la difesa eccepito la nullità degli accertamenti sanitari disposti per esclusiva finalità medico legale (catena di custodia del campione di sangue, esiti prodotti solo alcuni giorni dopo il sinistro etc.) senza l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore. La Corte di Appello in motivazione avevo rilevato la tardività della eccezione ma la Suprema Corte (giudice del fatto sulle questioni processuali) aveva evinto dal verbale di udienza che l’eccezione era stata correttamente proposta nel corso del giudizio di primo grado, di qui l’esito dell’annullamento senza rinvio e l’assoluzione dell’imputata perché il fatto non sussiste.

La Seconda Sezione Penale ha rilevato in ordine alla notifica del decreto di citazione a mani di “persona convivente” esaminando gli atti del processo (giudice del fatto) che la notifica era stata eseguita a mani di persona che in sede di perquisizione l’imputato aveva chiamato “la propria compagna” e che risultava residente nell’abitazione dove l’imputato aveva dichiarato il domicilio da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso che tuttavia non impedisce alla Suprema Corte di rilevare di ufficio la illegalità della pena in quanto ritenuta l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648 la pena base era stata individuata in misura superiore al massimo edittale previsto in Euro 516,00 (errore compiuto dal Tribunale ma non rilevato da alcuno), da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza con rettifica della pena pecuniaria operato direttamente dalla Cassazione.

La Quinta Sezione Penale ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Bologna (primo grado Tribunale di Forlì) che in un processo per furto e falso dopo avere assolto l’imputato dal reato di falso per depenalizzazione ha erroneamente ritenuto la sussistenza dell’aggravante originariamente contestata di cui all’art. 61 n. 2 codice penale (cd nesso teleologico) che invece dove cadere insieme alla assoluzione per il reato-fine, da qui la sentenza di annullamento della pronuncia ai fini penali per intervenuta prescrizione.

Filippo Poggi

Ricorso per autorizzazione alla vaccinazione di minore tra genitori divorziati in dissenso tra loro

Il Tribunale Civile di Lagonegro in composizione collegiale ha autorizzato la madre (il padre si opponeva) a fare vaccinare la figlia 17enne per covid19 valorizzando le pronunce delle Corte Edu e del Consiglio di Stato affermando anche che la procedura per introdurre la domanda è quella di cui all’art. 709-ter del codice di procedura civile.

Filippo Poggi

Dalla cassazione – Petrolchimico Ravenna e cartucce a salve

In allegato la sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione ha rigetto i ricorsi delle parte civili (la cui ammissione è stata però confermata per quanto riguarda associazioni e organizzazioni sindacali) nel processo per i decessi provocati dall’amianto per mesotelioma pleurico nel Petrolchimico di Ravenna.

Tra i difensori notiamo Giuseppe Lucibello che grande fama ebbe durante la stagione di “Mani Pulite”.

In altra pronuncia la Cassazione conferma (unico precedente reperito del 1993) la necessità della denuncia per le munizione caricate a salve ai sensi dell’art. 679 del codice penale (interessante lo scambio tra letteratura e tecnica dove la Corte richiama Flaubert invece del più prosaico Flobert). Ma saranno soggette a obbligo di denuncia anche la Flobert 6 mm. da scacciacani?

Filippo Poggi

Miscellanea Cassazione

In allegato alcune pronunce di sicuro interessa emesse dalla Suprema Corte negli ultimi mesi.

Nella prima viene rigettato il ricorso di un commercialista che aveva presentato all’Ordine di appartenenza una falsa autocertificazione in cui dichiarava di non avere carichi pendenti. La Suprema Corte oltre a svolgere pertinenti considerazioni sulla distinzione sul falso innocuo e sul falso inutile (i carichi pendenti non precludevano il mantenimento dell’iscrizione all’Albo), ha valutato come corretta la decisione del giudice di merito di escludere la ricorrenza dell’art. 131-bis del codice penale attesa la intensità del dolo e la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

In altra pronuncia assai ben motivata (Est. Morosini) viene annullata con rinvio l’ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari a carico di un avvocato senza valutare se le intercettazioni telefoniche rese nel corso di un mandato (ancorché non ancora formalizzato ma la questione pacificamente non rileva), per un causa civile potessero essere utilizzate o dovessero piuttosto essere escluse, nel giudizio di rinvio previa valutazione della sussistenza altri gravi indizi di colpevolezza idonei a sorreggere la misura, il Tribunale del Riesame dovrà provvedere a motivare correttamente in ordine alla sussistenza del reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso.

In altra sentenza (Est. Pavich) è stato annullato il provvedimento del GIP che aveva disposto la confisca di beni dell’imputato dopo avere pronunciato la sentenza di patteggiamento, in quanto con la pronuncia della sentenza di esaurisce il potere del giudice: peraltro il provvedimento era stato emesso del plano senza neppure ricorrere alla procedura partecipata di correzione dell’errore materiale.

Nell’ultima sentenza viene accolto il ricorso del PM avverso una mancata convalida di arresto per detenzione di stupefacenti: è pacifico che il narco test non occorre per procedere alla convalida dell’arresto (la natura di stupefacente non risultava neppure contestata dall’indagato) mentre è utile/indispensabile per motivare la gravità indiziaria in caso di applicazione di misura cautelare a seguito di arresto in flagranza.

Filippo Poggi

Motivazione in tema di bancarotta fraudolenta e colpa grave nella bancarotta semplice

In questa interessante sentenza della Quinta Sezione Penale la cui motivazione è stata appena depositata è stata abbastanza eccezionalmente annullata una (quasi) doppia conforme del Gup del Tribunale di Forlì confermata dalla Corte di Appello di Bologna tranne per quanto concerneva la durata della pena accessoria.

La Corte Suprema ha annullato con rinvio la sentenza bolognese affermando che con riguardo alla condotta distrattiva, la motivazione era da considerare carente in quanto “al di là di una certa apparente eloquenza, ha omesso di fornire una risposta puntuale” avuto riguardo anche alle valutazioni patrimoniali offerte dal consulente della difesa.

In ordine alla bancarotta semplice per omessa richiesta di “autofallimento” la Suprema Corte ha affermato che manca la seguente sequenza valutativa: sussistenza della condizioni di insolvenza rilevanti ai sensi dell’art. 5 della LF; verifica se tale omissione fosse addebitale a colpa grave dell’organo amministrativo in quanto la fattispecie richiede tale coefficiente soggettivo ed infine se tale omissione avesse cagionato un aumento del dissesto, evento del reato in parola.

La conclusione è stata l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte bolognese.

Filippo Poggi

Rassegna Costituzionale in materia penale

Come sempre di notevole interesse la Rassegna del Massimario sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale. Da rammentare la dichiarazione di incostituzionalità dell’obbligo per l’imputato di presentare istanze di accelerazione del procedimento ai fini del risarcimento Legge Pinto per irragionevole durata del processo (Corte cost. n. 175 -2021).

Filippo Poggi

Miscellanea

Nella sentenza N. 1425-2021 è stato affermato il principio per cui la revoca del testimone ammesso senza adeguata motivazione come pure il fatto che il presidente abbia indebitamente limitato il controesame della persona offesa (o comunque del testimone) non sono causa di inutilizzabilità ma di nullità relativa che resta sanata se non immediatamente eccepita dalla parte presente (nel caso l’eccezione era stata proposta solo con l’atto di appello).

In riferimento al potere di impugnazione del PG che può appellare solo quando il PM presso il giudice di primo grado, sembra di comprendere dalla sentenza n. 14042- 2021 che l’unico criterio che possa valutare il giudice dell’impugnazione per ritenere ammissibile l’appello del PG sia l’assenza dell’appello del PM che sarebbe titolare del potere di impugnazione in via principale.

Il rigetto del giudizio abbreviato non condizionato da parte del GUP è sicuramente illegittimo (fonte di possibile responsabilità disciplinare) ma l’imputato non ha concreto pregiudizio potendo riproporre la richiesta avanti al giudice del dibattimento di talché l’ordinanza non è direttamente ricorribile per cassazione – v. sentenza n. 14050 -2021.

Filippo Poggi

Il processo penale che ci attende

Ho dato una prima scorsa alla Legge Delega n. 134/2021 e devo dire che prima impressione è abbastanza positiva sul processo penale che ci attende da qui ad un anno.

I decreti delegati dovranno essere emanati dal Governo entro il 19.10.2022 ma si spera che siano emessi molti prima data anche la precisione delle della delega.

Tralascio per ora volutamente il processo penale telematico e la giustizia riparativa.

Ci sono diversi passaggi che mi hanno colpito la maggior parte appunto in senso favorevole. Ci sono anche aspetti invece sui quali converrà vigilare attentamente.

Qua e là senza pretese di completezza.

Intanto semplificazione delle notificazione per cui all’imputato le notificazioni successive alla prima saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia, con importanti eccezioni relative agli atti di citazione in giudizio che devono comunque essere notificati personalmente. Altre cautele in caso l’imputato sia assistito da un difensore di ufficio e il primo atto del procedimento non sia stato consegnato personalmente all’imputato o a soggetti a lui particolarmente vicini.

In caso di impugnazione il decreto di citazione avanti alla Corte di Appello o di Cassazione deve essere fatta presso il domicilio dichiarato o eletto (a pena di inammissibilità) nell’atto di gravame art. 1, comma 13 lett. a), una soluzione questa francamente inaccettabile per la gravità della sanzione processuale in relazione ad una omessa indicazione domicilio (esiste il precedente degli atti rivolti alla magistratura di sorveglianza per cui la mancata indicazione del domicilio è causa di inammissibilità dell’istanza).

Come era facilmente prevedibile tutti i giudizi di impugnazione in Appello e Cassazione saranno trattati in camera di consiglio non partecipata a meno che colui che ha proposto l’impugnazione o comunque l’imputato non chiedano la trattazione orale.

Vi è uno splendido lapsus freudiano all’art. 1, comma 13 lett. m) in cui si legge “la trattazione avvenga con contraddittorio scritto senza intervento dei difensori” sulla base del retropensiero che solo questi sono dei postulanti di cui fare magari volentieri a meno mentre invece il PG …

Temo per il giudice dell’impugnazione che possa finire in una sorta di catena di montaggio completamente autoreferenziale dove, anche per pigrizia dei difensori, lo voce (letteralmente) di questi non risuoni più nella aule e questo sarebbe sicuramente un danno per un Giustizia che non voglia abbracciare in modo acritico un efficientismo fordista.

L’atto di impugnazione in caso di imputato assente potrà essere sottoscritto solo da difensore munito di specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.

Finalmente il giudice potrà sindacare il tempo dell’iscrizione sul registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. (art. 1, comma 9 lett. q) e ordinare la retrodatazione in caso di iscrizione tardiva per “ingiustificato e inequivocabile ritardo”.

Si dovrà fare in modo (non so come) che la mera iscrizione sul registro delle notizie di reato “non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

In tema di riduzione dei processi da celebrare molto opportuna sembra la nuova regola di giudizio in base alla quale il GIP deve sindacare la richiesta di archiviazione (ove “gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna”) e il GUP il rinvio a giudizio (art. 1, comma 9 lett. m) in questo modo si spera di resuscitare l’udienza preliminare che attualmente tamquam non esset.

Del tutto condivisibile la modifica dei presupposti per l’ammissione del giudizio abbreviato condizionato che dovrà essere ammesso ove “se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale”.

In dibattimento giustamente ritorna una sintetica esposizione sulle richiesta di ammissione delle prove ed il giudice è tenuto a comunicare il calendario di udienza di istruttoria fino alla discussione finale. Nei procedimenti a citazione diretta è prevista una udienza predibattimentale in camera di consiglio nella quale si potranno richiedere riti alternativi, ma il giudice potrà anche pronuncia sentenza di NLP se dagli atti del fascicolo del PM “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

In caso di patteggiamento a pena superiore a 2 anni l’accordo possa estendersi alle pene accessorie e alla confisca facoltativa (sarebbe opportuno potere concordare anche le sanzioni amministrative accessorie).

Eliminazione delle preclusione al concordato in appello previste dall’art. 599-bis c.p.p.

C’è insomma da essere ragionevolmente ottimisti.

Filippo Poggi

Ricorso inammissibile della parte civile e spese all’imputato

Con questa sentenza della Quinta Sezione Penale appena depositata lo scorso 23.06.2021 è stato affermato il principio di diritto secondo il quale anche nel caso il ricorso della parte civile venga dichiarato inammissibile, l’imputato che ne abbia fatto richiesta ha diritto alla liquidazione della sua notula (principio generale di causalità e soccombenza). Mi pare di potere aggiungere che questo principio si applica quanto il ricorso venga deciso dalla sezione competente perché in caso di inammissibilità dichiarata dalla VII Sezione Penale non vi è attività defensionale da cui consegue che non vi sono di norma spese da rifondere.

Filippo Poggi

Motivazione sul riconoscimento della continuazione in fase esecutiva

Ennesima sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione che in questo caso ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice dell’esecuzione.

Nel caso de quo il Tribunale non aveva motivato sugli indici evidenziati dalla difesa al fine di riconoscere il medesimo disegno criminoso e la volizione unitaria (in tutti i casi oltre ad atri era stato commesso il reato di truffa) e neppure considerata la possibilità che la Cassazione esige, di motivare sul riconoscimento parziale della Cassazione su gruppi di sentenze (nel caso reati commessi nell’arco di 7 anni).

Il PG aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Filippo Poggi

Giudice Esecuzione e aumenti per continuazione

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte ha annullato con rinvio (sentenza depositata l’08.06.2021) l’ordinanza resa dal Tribunale di Forlì in funzione di giudice dell’esecuzione in quanto non è stato rispettato il principio di diritto secondo il quale il giudice ha l’onere di motivare su ciascun reato satellite per cui applica un aumento in continuazione. Nel caso di specie erano intervenuti due precedenti ordinanze di altri giudice dell’esecuzione che avevano determinato alcuni aumenti in continuazione, mentre il giudice forlivese rideterminava tali aumenti “in malam partem” per il condannato (il limite dell’aumento di pena non può mai essere superiore a quello determinato dal giudice della cognizione), tuttavia sempre il giudice dell’esecuzione deve motivare su detti aumenti specie quando siano già stato oggetto di valutazione di altro giudice dell’esecuzione con provvedimento ormai definitivo.

Filippo Poggi

Whistleblowing

Si segnala che è stata implementata la sezione di Whistleblowing all’interno dell’area “Privacy e Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ordine.

Tramite questo modulo è possibile inviare la propria segnalazione anonima, che verrà direttamente trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Sospensione necessaria della sanzione amministrativa in attesa esito LPU

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del GIP che nel patteggiamento non aveva disposto la sospensione (in attesa della valutazione dei LPU) della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, sospensione che deve essere sempre disposta per non vanificare in attesa della fissazione di udienza per l’estinzione del reato il possibile effetto premiale del dimezzamento della durata della sanzione amministrativa.

Filippo Poggi

Limiti della richiesta di rogatoria ad altro GIP

La Prima Sezione Penale della Cassazione ha risolto il conflitto negativo di competenza sollevato dal GIP di Forlì nel senso da questi proposto affermando la competenza del GIP di Modena a celebrare l’incidente probatorio e nello specifico l’audizione di un minore domiciliato nel Circondario del tribunale forlivese. La Suprema Corte ha affermato che il GIP delegato per l’incombente può sempre sindacare “l’impossibilita di assumere la prova nella circoscrizione del giudice procedente” e nel caso di specie Di conseguenza, sebbene il Giudice per le indagini preliminari delegato non avesse la possibilità di esaminare così approfonditamente il merito della questione, così come emerge dall’ordinanza che solleva il conflitto, poteva tuttavia interloquire sui punti concernenti l’urgenza dell’atto e l’impossibilità di esperirlo nel circondario del Giudice delegante: ciò che il G.I.P. del Tribunale di Forlì ha fatto con argomentazioni convincenti.

Filippo Poggi

La convalida del daspo e il termine dilatorio di 48 ore a difesa

In questa sentenza della Prima Sezione Penale che ha parzialmente annullato l’ordinanza del Tribunale di Forlì in funzione di giudice dell’esecuzione sono ribaditi e distinti i concetti di esecutività del titolo regolato dall’art. 670 c.p.p. (difetto di conoscenza legale) e remissione nei termini ai fini della impugnazione ai sensi dell’art. 175 c.p.p. (divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva). In una delle sentenza de quibus la Suprema Corte ha ritenuto corretto il giudizio in ordine alla formazione del titolo esecutiva ma annullato l’ordinanza in punto di diniego di remissione nei termini in quanto nel caso di specie la conoscenza da parte del condannato nel corso del procedimento l’avvenuto arresto in quanto solo la conoscenza della formale vocatio in iudicium si può ritenere valida ai fini della effettiva conoscenza del processo e della accusa contestata all’imputato anche alla luce del recente arresto della Sezioni Unite. Neppure è state ritenuta sufficiente per negare la restituzione nel termine l’elezione del domicilio presso un difensore di fiducia che successivamente aveva rinunciato al mandato in quanto atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale” (Cass. Sez. 5, n. 16330 del 20/03/2013, Rv. 254842),e il ricorrente va rimesso nei termini per impugnare.

Filippo Poggi

Esecutività del titolo e remissione in termini per l’impugnazione ai sensi dell’art. 175 cpp

In questa sentenza della Prima Sezione Penale che ha parzialmente annullato l’ordinanza del Tribunale di Forlì in funzione di giudice dell’esecuzione sono ribaditi e distinti i concetti di esecutività del titolo regolato dall’art. 670 c.p.p. (difetto di conoscenza legale) e remissione nei termini ai fini della impugnazione ai sensi dell’art. 175 c.p.p. (divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva). In una delle sentenza de quibus la Suprema Corte ha ritenuto corretto il giudizio in ordine alla formazione del titolo esecutiva ma annullato l’ordinanza in punto di diniego di remissione nei termini in quanto nel caso di specie la conoscenza da parte del condannato nel corso del procedimento l’avvenuto arresto in quanto solo la conoscenza della formale vocatio in iudicium si può ritenere valida ai fini della effettiva conoscenza del processo e della accusa contestata all’imputato anche alla luce del recente arresto della Sezioni Unite. Neppure è state ritenuta sufficiente per negare la restituzione nel termine l’elezione del domicilio presso un difensore di fiducia che successivamente aveva rinunciato al mandato in quanto atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale” (Cass. Sez. 5, n. 16330 del 20/03/2013, Rv. 254842),e il ricorrente va rimesso nei termini per impugnare.

Filippo Poggi

Motivazione del sequestro preventivo anche in funzione di confisca – maltrattamento animali

In allegato la motivazione della sentenza della Terza Sezione Penale che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del riesame.

La Suprema Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, rammentando quali sono gli oneri motivazionali in caso di sequestro preventivo anche in caso di maltrattamento di animali per cui è prevista la confisca obbligatoria salvo il caso che l’animale appartenga a persona estranea al reato (nel caso di specie non era stato provato alcun collegamento soggettivo a carico dell’indagato oltre alla mera proprietà di cani ai quali era stata praticata la caudotomia).

Filippo Poggi

Indici di valutazione per il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ex art. 671 cpp

In allegato la motivazione della sentenza appena depositata della Prima Sezione Penale che ha annullato parzialmente l’ordinanza del Tribunale di Forlì che aveva riconosciuto solo in parte la continuazione tra reati commessi da soggetto asseritamente tossicodipendente. La Cassazione indica esattamente gli indici cui il giudice deve fare riferimento e sui quali deve espressamente motivare ai fini del rigetto della continuazione in fase esecutiva (nella fattispecie il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto che il condannato in sede di cognizione era stato condannato per fatti posti in continuazione nello stesso arco temporale). Lo status di tossicodipendente deve essere adeguatamente comprovato e su questo specifico punto, invece, il ricorso della difesa è stato rigettato.

Rinvio al Tribunale di Forlì in persona di altro giudice per nuovo esame.

Filippo Poggi

Il contraddittorio differito nella decisione sulla liberazione anticipato – Necessità della nomina di un difensore anche di ufficio in vista del reclamo al TS

In questa sentenza della Sezioni Unite appena depositata è stato rafforzato il contraddittorio nella fase esecutiva avanti alla magistratura di sorveglianza.

Il tema era quello del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che rigetta la richiesta di liberazione anticipata proposta dal condannato o dagli altri soggetti legittimati.

L’orientamento praticamente dominante era quello per cui il provvedimento di rigetto in caso di mancata nomina di un difensore di fiducia, doveva essere notificato al solo condannato.

Le Sezioni Unite valorizzando il richiamo all’art. 127 c.p.p. e l’interpretazione sistematica della norma hanno invece stabilito che in questo procedimento a contraddittorio differito, in caso di rigetto della istanza l’ordinanza deve essere notificata al difensore e se questo manca deve esserne nominato uno di ufficio con la conseguenza che trattandosi di impugnazione in senso tecnico il termine per il reclamo scade dopo 10 giorno dall’ultima delle notifiche. La decisione è stata assunta con la parere conforme della Procura Generale della Cassazione.

In quanto impugnazione il reclamo deve essere specificamente motivato ai sensi dell’art. 581 c.p.p. e per questo anche necessità che il condannato debba avere l’assistenza tecnica del difensore, anche  se questo reclamo come gli altri atti può essere sottoscritto personalmente dal condannato. La decisione sul reclamo spetta la Tribunale di Sorveglianza del cui collegio non può fare parte il magistrato che ha emesso il provvedimento oggetto di reclamo (argomento a favore della classificazione del reclamo quale mezzo di impugnazione).

La pronuncia stimola qualche considerazione più generale sulla impossibilità di ridurre il processo penale a quello civile anche per quanto riguarderà il nuovo processo telematico che in queste settimane è causa di gravi disfunzioni che incidono sul diritto di difesa: nel processo penale c’è uno spazio per l’autodifesa dell’indagato/imputato/condannato che è impensabile nel processo civile dove gli atti sono tutti compiuti a mezzo dei procuratori delle parti. Nel processo penale in buona sostanza l’imputato può fare quasi tutto anche da sé senza l’assistenza del difensore: tranne il ricorso per cassazione e gli interventi orali di fronte al giudice e l’esame dei testimoni, può impugnare le sentenza in appello, depositare liste testi, impugnare le ordinanza de libertate, chiedere revoche e modifiche delle misure cautelari ex art. 299 c.p.p. insomma l’assistenza tecnica è necessaria ma resta e per fortuna un grandissimo spazio assicurato alla auto difesa presidiato dall’art.111, comma 3 Costituzione che renderà sempre complessa la creazione di un processo penale telematico.

Filippo Poggi