Licenziamento e discriminazione religiosa

La Corte di Giustizia dell’UE con sentenza depositata nella causa                      C-68/17 ha ritenuto che il divorzio di un medico cattolico che lavorava in un ospedale religioso, come motivo di licenziamento, è una forma di discriminazione religiosa. Questo perché il rispetto del carattere sacro e indissolubile del matrimonio non è una condizione professionale essenziale per l’attività professionale svolta e non può portare al licenziamento.

Tanto più che, osserva la Corte, posti analoghi erano ricoperti da dipendenti di diversa confessione religiosa. “Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – scrive Lussemburgo – riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione ora sancinto dall’art. 21 della Carta, ed è di per sé sufficiente a conferire agli individui un diritto irrevocabile come tale nell’ambito di una controversia che li veda opposti in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione”.

La Corte ha affermato, altresì, l’obbligo per il giudice nazionale di modificare una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva, nel nostro caso la direttiva n. 2000/78 che stabilisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro recepita in Italia con il Dlgs. n. 216/2003.

Settembre 2018

Fonte: www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Indennizzo per ritardo dell’aereo

In base al regolamento UE n. 261/2004 i passeggeri hanno diritto ad un indennizzo per ritardo superiore a tre ore, per voli all’interno dell’UE, di 250 euro per tutte le tratte pari o inferiori a 1.500 Km o pari a 400 euro se la tratta supera i 1.500 km e per tutte le altre comprese tra i 1.500 e i 3.000 km o a 600 euro per tutte le altre rotte. Al fine di stabilire il soggetto su cui grava l’indennizzo la Corte di Giustizia dell’UE con sentenza del 4.7.2018 Causa C-532/17 ha stabilito che il vettore che si limita a noleggiare i suoi aerei e a fornire l’equipaggio, senza però assumere alcuna responsabilità operativa dei voli, non può essere ritenuto responsabile ai fini dell’indennizzo, essendo irrilevante la circostanza che la conferma della prenotazione di un posto su un volo indichi come vettore quello che ha fornito l’aereomobile in wet lease.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Condanna dell’UE per un processo troppo lungo

Per la prima volta nella sua storia la Corte di Giustizia dell’UE ha condannato l’UE a causa della durata eccessiva di un procedimento giurisdizionale svoltosi innanzi al Tribunale accogliendo il ricorso di due società che avevano lamentato la violazione dell’art. 47 della Corte dei diritti fondamentali dell’UE che assicura la durata ragionevole del processo. Osservano gli eurogiudici che far passare 46 mesi tra la fine della fase scritta e l’apertura di quella orale non è giustificabile malgrado la complessità delle cause sulla concorrenza condannando l’UE a pagare alle due società 47.064 euro, oltre interessi, per il danno materiale e 5 mila euro ad ognuna per il danno non patrimoniale causato dall’incertezza prolungata.

(CdG UE sentenza dell’11.1.2017)

Agosto 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Riconoscimento del diritto di soggiorno a coppia dello stesso sesso

La Corte di Giustizia UE con sentenza del 5.6  C- 673/16 ha ribadito il principio che, anche quando la legislazione interna di uno Stato membro non riconosca il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non può impedire l’esercizio del diritto alla libera circolazione e di soggiorno dei cittadini UE. A rivolgersi alla Corte di Giustizia è stata la Corte Costituzionale rumena che ha esaminato il caso di un cittadino rumeno che si era sposato a Bruxelles con un cittadino statunitense che si era visto rifiutare dall’Ispettorato Generale per l’immigrazione il visto di soggiorno per il proprio coniuge per un periodo superiore a tre mesi, adducendo come motivo la circostanza che l’ordinamento rumeno non prevede il matrimonio omosessuale.

La Corte UE ha chiarito che la legislazione nazionale non può violare il diritto primario di circolare e soggiornare liberamente nello spazio europeo. Questo diritto è assicurato anche al coniuge, del cittadino europeo, anche se dello stesso sesso.

Ed invero la direttiva 2004/38 tra i familiari del cittadino include anche il coniuge. Questa nozione – osserva la Corte – ha carattere neutro dal punto di vista del genere, con la conseguenza che può comprendere anche il partner dello stesso sesso. Aggiunge la Corte che la competenza dello Stato va esercitata nel rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo né lo Stato nazionale può invocare motivi di ordine pubblico.

Giugno 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Il diritto di visita del minore secondo il regolamento n. 2201/2003

Con recente sentenza del 31.5 u.s. nella causa C- 335-17 la Corte di Giustizia UE è intervenuta per chiarire la nozione di “diritto di visita” fissata nel regolamento n. 2201/2003 precisando che il diritto di visita è riconosciuto anche ai nonni nei confronti dei nipoti mentre la competenza per la decisione spetta al Giudice dello Stato membro in cui risiede il minore.

Giugno 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Sciopero selvaggio e tutela del consumatore

Con sentenza del 17.4.2018 la Corte di Giustizia UE ha chiarito che “lo “sciopero selvaggio” di una parte consistente del personale di volo non può essere qualificato dalla compagnia aerea come “circostanza eccezionale” per cui non esclude il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria” (Corte di Giustizia UE, 3° Sez., sentenza 17.4.2018 cause riunite C-195/17 e cause riunite)

Maggio 2018

(Avv. E. Oropallo)

Limite del risarcimento del danno ai soli familiari conviventi

Recentemente la Cassazione si è occupata di un ricorso presentato dalla vedova, di nazionalità macedone ma residente da anni in Italia, di un uomo morto in Serbia a seguito di un incidente stradale. Il Tribunale di Trento, cui si era rivolta la donna insieme ad altri eredi non conviventi, confermando la propria giurisdizione e applicando la legge serba, aveva concesso un limitato risarcimento alla donna, ai figli e ai gentiori del “de cuius”, negandolo invece ai nipoti e ai fratelli non conviventi, in quanto la legge serba, che non esclude la risarcibilità del danno morale, lo riconosce solo “ai congiunti che siano conviventi”. Appellata la sentenza da parte dell’assicurazione, veniva successivamente ridimensionato anche l’importo riconosciuto. Ricorre la donna chiedendo se la norma serba possa dirsi contraria all’ordine pubblico di cui all’art. 16 della legge n. 218/95. La giurisprudenza della Cassazione, già in passato, si era espressa nel senso che il venir meno della convivenza non può essere considerata a priori una negazione della relazionalità per cui la Suprema Corte ha ribadito che “una legge straniera che restringa la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del congiunto esclusivamente al caso in cui costui fosse convivente è da ritenere contraria all’ordine pubblico italiano ai sensi dell’art. 16, c. 1° della legge n. 218 del 1995 e deve essere disapplicata dal giudice italiano, dovendosi nell’ordinamento italiano dare alla convivenza solo il valore di elemento eventualmente rilevante in concreto sul piano probatorio del danno di tal genere”(Cass. Civ. 3° Sez. sentenza n. 10321/2018 depositata il 30.4). In parole più semplici, il danno morale va risarcito a tutti gli eredi legittimi, anche non conviventi con il de cuius, a condizione però che esso venga specificamente provato.

Fonte

www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Maggio 2018

Il mancato rinvio pregiudiziale a Lussemburgo non viola le regole sull’equo processo

Secondo la Suprema Corte di Giustizia dell’UE (ricorso n. 55385/41 Baydar c/ Paesi Bassi), con sentenza depositata il 24.4.2018 non viola il diritto all’equo processo, garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, il giudice di ultimo grado che decide di non procedere a un rinvio pregiudiziale dell’interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE, richiamando nell’ordinanza unicamente le norme rilevanti, senza una motivazione dettagliata, respingendo così il ricorso presentato da un cittadino che aveva lamentato appunto il mancato rinvio del giudice di merito alla Corte di Giustizia per la verifica della corretta qualificazione della nozione di residenza . In base all’art. 267 del Trattato di funzionamento dell’UE, i tribunali nazionali dei singoli Stati membri, inclusi quelli di ultimo grado, non sono obbligati ad effettuare il rinvio pregiudiziale laddove ritengono che la questione non sia rilevante ai fini della soluzione del caso. Condivisibile la decisione della CdG sulla base di quanto prevede la normativa europea, fino a quando non intervenga una modifica che possa consentire alla parte privata il potere oggi riconosciuto esclusivamente solo all’organo giudicante, per giunta a carattere discrezionale.

Fonte

www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Maggio 2018

L’utilizzo del termine “mafia” in un marchio di azienda è contrario ai valori essenziali dell’Unione europea

E’ quanto ha stabilito il Tribunale dell’Unione Europea – Sez. IX – con sentenza del 15.3.2018 con la quale l’Italia è riuscita ad ottenere la dichiarazione di nullità della registrazione del marchio richiesto da una società spagnola, per servizi di ristorazione, con la scritta “la mafia se sienta a la mesa” (la mafia si siede a tavola) proprio per salvaguardare i valori fondamentali e la tutela dell’ordine pubblico.

Nel commento che ne ha fatto su “Guida al diritto n. 16” la prof. Castellaneta, si rileva innanzitutto che “il regolamento n. 2071 del 2009 sul marchio dell’Unione europea, sostituito dal n. 1001/2017, dispone all’art. 7 che i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume sono dichiarati nulli “. Ed invero si legge nel commento “lo stesso Tribunale sottolinea che gli obiettivi degli impedimenti alla registrazione sono funzionali a evitare la registrazione di marchi che “pregiudicherebbero l’ordine pubblico o il buon costume al momento del loro utilizzo nel territorio dell’Unione”.

In effetti, precisa il Tribunale che i valori sui quali si fonda l’Unione ed in particolare i valori del rispetto della dignità umana e delle libertà sono patrimonio spirituale e morale dell’Unione “senza dimenticare che lo stesso Trattato dell’Unione europea, all’art. 83 include la lotta alla criminalità tra le finalità dell’Unione”.

La mafia, poi, è considerata una “minaccia seria per la sicurezza in tutto il territorio dell’Unione”.

Ci sembra inoltre condivisibile – si legge sempre nel commento – la decisione del Tribunale di non banalizzare l’utilizzo di un termine che richiama fatti cruenti per il solo fatto – addotto a giustificazione della società – che evoca il film “il Padrino” in quanto …la percezione negativa da parte del pubblico di riferimento, infatti, resta ferma e non muta per il solo fatto che il titolare del marchio riteneva effettuare un collegamento al film”. Respinta anche la tesi secondo la quale la registrazione doveva essere consentita perché alcuni marchi in Italia contengono l’elemento “mafia”” in quanto il regime dei marchi comunitari è indipendente rispetto ai diversi sistemi nazionali”.

Ovviamente, ci sembra legittimo il diritto dell’Italia di non far passare un marchio che identifica, nella percezione collettiva, il nostro paese al fenomeno criminale, ma è altrettanto incredibile che in Italia, come sembra sia avvenuto, passino marchi con riferimento esplicito alla mafia, segno che in Europa la nostra dignità sia meglio difesa che in Italia.

Fonte

Guida al Diritto n. 16/2018

Commento di Marina Castellaneta

Nota a cura avv. E. Oropallo

L’ICI non pagata dalla chiesa va recuperata dall’Italia

In una serie di cause avviate da una scuola privata laica e dal titolare di un bed & breakfast italiano, innanzi alla Corte di Giustizia, che lamentavano il più favorevole trattamento riservato negli anni passati alla Chiesa Cattolica, esentata dal pagamento dell’ICI, l’Avvocato generale della Corte UE ha chiesto ai giudici di obbligare l’Italia a recuperare il gettito che si è perduto tra il 2006 e il 2011 grazie alle esenzioni poi dichiarate illegittime dalla Commissione. Con la sua richiesta l’Avvocato generale chiede di ribaltare le conclusioni a cui era arrivato il Tribunale UE nel 2016 e le decisioni della Commissione, che avevano aderito all’idea di mettere un velo pietoso sugli sconti generalizzati agli enti ecclesiastici, esclusi dall’obbligo dell’ICI, bocciati dalla Commissione come aiuti illegittimi, perché davano un vantaggio concorrenziale rispetto alle scuole e agli alberghi soggetti all’imposta comunale. Il Tribunale però nel 2016 aveva per la prima volta giudicato appellabili le decisioni della Commissione in base all’art. 263 comma 4 del Trattato sul funzionamento della UE, aprendo la porta al giudizio arrivato ieri alle conclusioni dell’Avvocato generale che giustamente ha ritenuto che i problemi organizzativi di una pubblica amministrazione non sono una ragione sufficiente per non recuperare gli aiuti di Stato illegittimi che vengono a porsi in contrasto con la normativa UE. Richiesta, abbiamo detto, più che legittima in quanto già all’epoca non riuscivamo a capire le motivazioni di questa esclusione dalle scuole ecclesiastiche e delle migliaia di alberghi nei quali arriveranno certo anche pellegrini ma anche aperti ad un pubblico indifferenziato a tariffe che erano in concorrenza con quelle degli alberghi privati, in barba al concetto di eguaglianza difronte alla legge. Senza timore di smentite, è certo che il governo di questo paese, di qualunque colore politico, ha inteso avere un occhio di riguardo per la Chiesa Cattolica, a tutto svantaggio dell’imprenditoria privata soggetta a quell’onere fiscale. Sarà forse questo il momento di un “operoso ravvedimento”? Ne dubitiamo fortemente.

Aprile 2018   

Fonte: il Quotidiano del Diritto

Nota a cura avv. E. Oropallo

Lecito il licenziamento delle lavoratrici in gravidanza

Una legge nazionale che prevede il licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo non è contraria al diritto comunitario.

Con questa sentenza (causa C 103/2016) la Corte di Giustizia ha rimosso ogni dubbio sulla legittimità della normativa vigente in Spagna. Nell’ambito di una controversia sorta a seguito del licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza, il giudice spagnolo aveva sollevato la questione del possibile contrasto con le norme della direttiva 92/85 che stabilisce apposite misure a tutela della salute delle donne gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La Corte ha ritenuto infondato questo dubbio, rilevando che il divieto di licenziamento mira a prevenire gli effetti dannosi che può generare per la lavoratrice un licenziamento per motivi connessi al loro stato ma non lo vieta qualora l’atto sia fondato su motivi non connessi allo stato di gravidanza della lavoratrice. “Tali motivi – precisa la Corte – possono essere economici, tecnici o relativi all’organizzazione o alla produzione dell’impresa e devono essere indicati per iscritto dal datore di lavoro il quale deve comunicare alla lavoratrice gestante i criteri oggettivi per designare il personale da licenziare” per cui la tutela risarcitoria, invocata dalla lavoratrice licenziata, riguarda solo l’ipotesi in cui il recesso sia fondato sulla condizione personale della lavoratrice. La sentenza non avrà alcun impatto sulla normativa italiana, più favorevole alla lavoratrice, laddove impedisce il licenziamento della lavoratrice madre anche in caso di procedura collettiva, a meno che non ci sia una chiusura per l’intera azienda.

Fonte: Il Quotidiano del Diritto

Marzo 2018

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

A breve il telepass europeo

Se ne parla ormai da anni e dal 2004 c’è anche una direttiva che lo prevede, attuata cinque anni dopo con una decisione della Commissione UE (la n. 750/2009).                            Così la UE si prepara ad una soluzione che dovrebbe arrivare in porto per la fine dell’anno che comprende anche modifiche al sistema dell’Eurovignette per i veicoli pesanti.

Modifiche sono ancora possibili: il dibattito sulla proposta della Commissione è previsto per il 24 aprile: il voto sul dossier è previsto per il 15 maggio in commissione Trasporti per essere poi licenziato a luglio in sessione plenaria a Strasburgo. Quindi toccherà alla Commissione, insieme al Consiglio e al Parlamento, arrivare al testo finale: verosimilmente, tutto si concluderà in autunno, di certo entro la fine dell’anno.

Altro problema è il recupero dei pedaggi non pagati dagli stranieri.Il testo prevede un meccanismo analogo a quello delle infrazioni più gravi e collegamenti telematici tra gli Stati per rintracciare i proprietari dei veicoli per notificare loro la richiesta di pagamento. Per quanto concerne la Eurovignette obbligatoria per il trasporto pesante, si cercherà di definire criteri di tariffazione più omogenei tenendo conto del principio del “chi usa paga” e del “chi inquina paga”.

Fonte

Quotidiano del diritto

Marzo 2018

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

Libertà di soggiorno nell’UE di coniugi dello stesso sesso

Lo afferma l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’UE nelle conclusioni relative alla causa C-673/16 dell’11.01.2018. Un cittadino rumeno e un cittadino statunitense, dopo aver convissuto per 4 anni negli USA, si trasferiscono a Bruxelles nel 2010 dove sono uniti in matrimonio. Nel 2012 la coppia – trasferitasi in Romania – chiede alle autorità rumene il rilascio dei documenti necessari affinché il coniuge potesse lavorare e soggiornare in modo permanente in Romania, in base alla direttiva 2004/38/CE che stabilisce la libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Rifiutato il diritto di soggiorno da parte delle autorità rumene, dato che lo Stato rumeno non riconosce i matrimoni omosessuali, i due coniugi hanno proposto ricorso alla Corte Costituzionale rumena che ha chiesto alla CdG se al cittadino statunitense, in qualità di coniuge di un cittadino UE, debba essere concesso un diritto di soggiorno permanente in Romania.

Nelle sue conclusioni l’Avvocato Generale precisa che la problematica giuridica non riguarda la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, bensì la libera di circolazione dei cittadini UE, che va riconosciuta anche se nel proprio ordinamento giuridico interno non è previsto il matrimonio tra omosessuali. Inoltre, l’Avvocato stabilisce che la direttiva richiamata, quella sulla libertà di circolazione, non prevede alcun rinvio al diritto degli Stati membri per la determinazione della qualità di “coniuge”, di conseguenza “tale nozione deve essere oggetto, nell’intera UE, di un’interpretazione autonoma e uniforme- osservando l’Avvocato Generale – che la nozione di “coniuge si riferisce ad un rapporto fondato sul matrimonio, sebbene sia neutra rispetto al sesso delle persone e indifferente al luogo in cui il matrimonio è stato contratto”.

Si tratta, ovviamente, di una interpretazione della norma europea da parte dell’Avvocato Generale, sulla quale si dovrà pronunciare la CdG ma, quando essa fosse confermata, ebbene non è difficile che solleverà di sicuro l’opposizione di quei paesi membri, soprattuto dell’Europa centrale, che ritengono di disapplicare la norma rispetto al loro ordinamento interno in nome della difesa dei loro principi religiosi senza parlare dei paesi dove l’omosessualità viene combattuta, o addirittura considerata un reato. E’ un segnale questo della discriminazione sessuale su cui meditare perché essa non cancelli quei diritti civili oggi riconosciuti dopo numerose battaglie contro ogni discriminazione sessuale, religiosa e sociale.

Fonte

D&G 17.1.2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Processo mladic: ultimo atto del tribunale penale internazionale

Il Tribunale Penale Internazionale dell’Aja per i crimini nella ex Jugoslavia ha condannato all’ergastolo nei giorni scorsi il generale Rakto Mladic ex comandante in capo dell’esercito serbo-bosniaco per genocidio e crimini contro l’umanità commessi durante la guerra che insanguinò il territorio della ex Jugoslavia (1992-1995). In particolare, Mladic era accusato del massacro compiuto a Srebrenica di migliaia di civili. Il Tribunale venne istituito dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU con la risoluzione n. 808 del 22 febbraio 1993 per giudicare i colpevoli di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991 in poi. Prima di Mladic, il Tribunale già aveva condannato il leader serbo-bosniaco Karadzic, – all’epoca presidente della Repubblica Serba di Bosnia-Erzagovina – che, dopo 12 anni di latitanza, era stato arrestato e condannato a 40 anni di carcere sempre per il genocidio di Srebrenica nel corso del quale furono massacrati tra gli 8.000 e i 12.000 bosniaci mussulmani (la cifra precisa non è stata mai accertata) in quella che al momento era stata dichiarata dall’ONU come zona protetta che si trovava sotto la tutela di un contingente olandese e dei caschi blu.

Molte sono ancora le zone d’ombra, in quanto non è stato chiarito perché i caschi blu e il contingente olandese non intervennero: ufficialmente, si è giustificato il mancato intervento perché le truppe ONU erano scarsamente armate per cui non potevano far fronte da sole alla forze serbe. Ma c’è da ricordare che l’eccidio di civili inermi si prolungò per cinque giorni senza che i vertici militari delle forze ONU intervenissero. Addirittura i caschi blu decisero di collaborare a separare gli uomini dalle donne per poter tenere la situazione sotto controllo  per cui nel 1996 il governo olandese ordinò un’inchiesta per stabilire il grado di responsaiblità dei soldati olandesi impegnati nelle operazioni nell’ex Iugoslavia. Il Tribunale olandese ebbe ad accertare la responsabilità penale e civile dei soldati olandesi solo nel caso di tre cittadini bosniaci cui era stato negato il permesso di essere ospitati nella base dei soldati ONU. Oltre alla condanna dei due responsabili diretti del genocidio, era stato giudicato dal Tribunale anche il Presidente serbo in carica all’epoca dei fatti Milosevic che morì però prima della conclusione del processo. Il Tribunale Penale Internazionale – che va distinto dalla Corte Penale Internazionale- è un organismo giudiziario delle Nazioni Unite che – una volta esaurito il suo compito – a fine novembre chiuderà i battenti. La Corte penale internazionale – che ha sede all’Aja – è stata istituita con il Trattato di Roma nel luglio del 1988 – sottoscritta fino ad oggi da 132 Stati; essa ha giurisdizione internazionale e ha potere di giudicare individui (e non Stati) che si sono resi responsabili di crimini di guerra, genocidio, crimini contro l’umanità, commessi sul territorio di uno Stato membro o da un cittadino di uno Stato aderente al Trattato.

Certo, a distanza di pochi anni da quegli avvenimenti, anche se si può dir riconosciuta, sulla scorta delle diverse sentenze, la responsabilità penale e morale degli imputati, non si può ancora parlare di pacificazione dell’area balcanica, apparentemente tranquilla, ma dove ancora sono forti i contrasti etnici e religiosi.

Dopo l’adesione della Croazia all’UE tutti i paesi balcanici hanno presentato richiesta di adesione all’EU. Sarebbe auspicabile, per superare i conflitti, che gli Stati balcanici potessero entrare a far parte dell’UE in modo da ritrovare quel clima di collaborazione e di reciproca tolleranza che ancora oggi può considerarsi ancora lontano dalla realizzazione.  

Novembre 2017

(Avv. Eugenio Oropallo)

La mediazione nell’UE

Il Parlamento europeo ha approvato il 12.9.2017 una risoluzione sull’attuazione della direttiva 2008/52 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Constata il Parlamento che gli obiettivi enunciati all’art. 1 della direttiva sulle mediazioni non sono stati raggiunti, visto che la mediazione è utilizzata mediamente in meno dell’1% dei casi nella maggior parte degli Stati membri.                     

Un vero e proprio fallimento, dunque, che riflette la scarsa fiducia che i cittadini e la classe forense ripongono in questo strumento extra-giudiziale per la risoluzione di conflitti in materia civile e commerciale.  Una volta tanto, questa volta il Parlamento ha apprezzato la scelta italiana che ha utilizzato la mediazione in misura superiore a sei volte rispetto all’Europa.

Risultato, come si legge in un commento apparso su D&G del 3 novembre scorso, che deriva sicuramente dalla scelta italiana di rendere obbligatoria la mediazione per un certo numero di materie (art. 5 comma 1 bis d. lgs. n. 28/2010) ma anche dalla scelta di una parte della giurisprudenza di applicare le sanzioni per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Va riconosciuto che questo procedimento viene visto dalla gran parte dei giuristi come una formale strozzatura cui bisogna piegarsi per accedere alla giustizia ordinaria, sapendo in anticipo che la mediazione si risolverà nel 99% dei casi in un nulla di fatto.

Purtroppo, il legislatore ha optato per una soluzione che, se da una parte frena il ricorso immediato al Giudice, non fa che rinviarlo di qualche mese facendo aumentare i costi per l’utente che agisce per veder riconosciuto un proprio diritto.

Uno strumento dunque che non serve neppure a limitare l’accesso alla giustizia ordinaria. Un’occasione perduta per il legislatore per velocizzare i tempi della giustizia.

In fondo, se in Italia sono state espresse molte critiche alla scelta della mediazione, resa obbligatoria per legge, bisognerà pur tener conto del fallimento della mediazione negli altri paesi dell’UE. Dubbi, ne esprime pure la Commissione quando sottolinea proprio nella risoluzione che “la questione o meno dell’obbligatorietà o meno della mediazione è controversa”. In realtà, il progetto iniziale era proprio quello di una mediazione “volontaria”. Il Parlamento europeo rileva che sia necessario un cambio di mentalità che favorisca il ricorso alla mediazione.

Purtroppo, lo stato della giustizia in Italia è tale da aver progressivamente abbassato la fiducia dei cittadini.

Sarà la carenza di investimenti e la difesa di posizioni di rendita ma, se il panorama non muta, è chiaro che nessuna riforma potrà incidere su un sistema giudiziario come il nostro che inceppa gravemente anche il funzionamento dell’economia.

La tempistica della risoluzione delle dispute commerciali vede infatti l’Italia al penultimo posto nella classifica OCSE: peggio di noi solo la Grecia. L’inefficienza della giustizia ha un costo pesante. Ovviamente, parliamo della giustizia ordinaria.

La soluzione adottata dal legislatore, si è dimostrata fallace perché è sul processo che bisogna lavorare, eliminando le sacche di inefficienza del personale burocratico, destinando nuove risorse al settore, e soprattutto chiedendo il rispetto dei termini giudiziari anche da parte della magistratura. In qualche Tribunale, come quello di Torino, è stato possibile eliminare l’arretrato con semplici misure organizzative, utilizzando meglio le risorse umane. Certo, questo significa avere la totale collaborazione sia degli avvocati ma anche dei magistrati. La scelta del processo telematico costituisce senz’altro un passo avanti in questa direzione ma non basta per cui ci attendiamo che il legislatore, una volta tanto, voglia implementare anche il ruolo della magistratura se si vuole recuperare la fiducia dei cittadini nella giustizia.

Novembre 2017

Fonte D & G

Nota a cura avv. Oropallo

Condannata l’Italia per maltrattamenti commessi da agenti della polizia municipale

Con recente sentenza depositata il 12.10 u.s. (ricorso n. 21759/15 causa Pennino v. Italia)la Corte Edu ha condannato l’Italia per maltrattamenti commessi da agenti della polizia municipale, ritenendo sussistere violazione dell’art. 3 della convenzione che vieta i trattamenti inumani e degradanti. La vicenda è nata dalla denucia di una donna fermata da agenti della polizia municipale e condotta nei locali di servizio dove aveva subito maltrattamenti che le avevano procurato la frattura di un pollice ed altre contusioni. Scattata la denuncia, poi, la Procura della Repubblica aveva deciso di archiviarla. Diverse le violazioni contestate all’Italia. Le autorità nazionali – hanno l’obbligo – osserva la Corte – di proteggere le persone che subiscono limitazioni alla propria libertà personale per cui, in caso di denuncia, deve assicurare indagini accurate per verificare i fatti. Anche a tener conto del fatto che, se la vittima della violenza si trova sotto il controllo di autorità di polizia, spetta allo Stato in causa di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente che l’uso della forza è stato limitato a quanto strettamente necessario. Nel caso in esame, invece, lo Stato italiano non ha dimostrato la necessità dell’uso della forza, giustificandola per bloccare la persona che si trovava in stato di agitazione.

Ancora la Corte ha ritenuto che mancasse qualsiasi prova di quanto accaduto all’interno della stazione di polizia, limitandosi lo Stato italiano a mostrare un rapporto redatto dagli stessi agenti della polizia municipale. Altra circostanza che getta ombra sulla correttezza delle indagini è che la richiesta di archiviazione del procuratore aveva una motivazione molto succinta e scritta in modo standardizzato.

Stessa critica mossa al Giudice che non ha motivato in modo convincente il diniego della richiesta della richiesta di svolgere ulteriori indagini. Di qui la condanna comminata all’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione e di versare alla vittima 12.000 euro per i danni non patrimoniali e 8.000 per le spese di giustizia sotenute.

Fonte: www.marinacastellaneta.it

Ottobre 2017

Nota a cura

avv. E. Oropallo

Irricevibilita’ del ricorso alla corte EDU dichiarata dal giudice unico

Facendo seguito alla richiesta degli Stati parti della Convenzione che, nel corso della Conferenza di Bruxelles del 2015, avevano chiesto di modificare il contenuto della comunicazione del giudice unico che si pronuncia sui casi che appaiono prima facie irricevibili, in linea con il Protocollo n. 14, con il semplice invio di una lettera senza motivazioni, con la quale si comunicava semplicemente il rigetto della domanda, la Corte ha deciso di cambiare sul punto il regolamento.

Dal 1° giugno infatti il ricorrente riceverà la comunicazione della decisione del Giudice unico accompagnata da una lettera nella sua lingua nazionale nella quale andranno specificati i motivi posti a base del provvedimento di rigetto. In effetti, come rilevato da più parti, la norma modificata era decisamente incompatibile con i principi del giusto processo.

Fonte:

www.marinacastellaneta.it

Agosto 2017

(Avv. E. Oropallo)

Diritto di visita non garantito al genitore non affidatario

Il fattore tempo ha conseguenze irreparabili nelle relazioni familiari. Di conseguenza, è certa la violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, se le autorità nazionali non adottano misure adeguate per sanzionare la mancata cooperazione di un genitore che impedisce all’altro una relazione affettiva con il figlio. E’ la Corte EDU a stabilirlo con sentenza depositata il 4.5.2017 (ricorso n. 66396/14) che ha sanzionato nuovamente l’Italia per violazione dell’art. 8. Nel caso in esame la Corte assume che il padre non ha potuto vedere liberamente la figlia affidata alla madre dal 2010 mentre le giurisdizioni interne, “hanno tollerato che la madre regolasse in modo unilaterale le modalità del diritto di visita del ricorrente”. Un monito per la nostra giustizia che spesso, dopo aver adottato un provvedimento che assegna la tutela materiale ad uno dei genitori, anche nel caso di affidamento congiunto, ha obbligo di intervenire con diligenza e rapidità per far cessare ogni forma di abuso.

Fonte:

www.marinacastellaneta.it

Agosto 2017

(nota a cura avv. E. Oropallo)  

Il divieto del velo islamico per la lavoratrice mussulmana non è discriminazione

Lo afferma una recente sentenza della CdG europea del 14.3.2017 (Causa C- 157/15) che ha ritenuto che la norma del regolamento interno di un’impresa che vieta di indossare segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose non costituisce una discriminazione, ritenendo che “la volontà del datore di lavoro di adottare una politica di neutralità è del tutto legittima e non viola il principio di parità del trattamento”.

Probabilmente la CdG, almeno per questa volta, non si è accorta della gravità della sua decisione: in sostanza, si potrebbe ipotizzare che la legge, quella di Stato, si fermi dinanzi ad una fabbrica all’interno della quale il datore di lavoro possa adottare apparentemente una politica di neutralità rispetto a determinati segni che individuano il soggetto come appartenente ad una religione, ad un partito, vietando qualsiasi segno che possa portare alla luce questa appartenenza. Se volesse adottare una politica di neutralità, ebbene la cosa più semplice sarebbe stata quella di riconoscere pari dignità a tutti i segnali religiosi o politici che non vengano però a limitare il regolare processo del lavoro. Ma dove venga adottato una soluzione del genere si finisce per non rispettare la legge di Stato. Se la fabbrica è un corpo estraneo alla società, una comunità chiusa, allora non possiamo lamentarci se si parla a proposito delle fabbrica, di una vera e propria galera dove al lavoratore non si riconosce la libertà di autodeterminazione, anche sotto il profilo religioso. In effetti, la Corte di giustizia ha ritenuto che non si può parlare di discriminazione, laddove il divieto si rivolge a tutti i dipendenti indiscriminatamente. Ci fa ricordare questa storia il divieto della minigonna a scuola che finì poi per far sorridere su una scuola moralista e bacchettona che voleva imporre alle ragazze la regola del grembiule nero, una divisa certamente compatibile con i regimi autoritari e sessisti. Anche quello era un segnale (negativo) di identità e ci vollero anni perché essi scomparissero dalle scuole. Giustamente qualche commentatore più accorto (La Repubblica del 15.3.2017) si chiede “se davvero la linea di difesa della laicità dello Stato si debba trovare sul tema dell’abbigliamento formale”. Se si va indietro di qualche mese, ricordiamo che sulle spiagge francesi, sia pure a livello comunale, era stato vietato alle donne di religione mussulmana di presentarsi al bagno nell’abbigliamento previsto dalle loro regole religiose. Certo, per fortuna, la Corte si è pronunciata sulla legittimità di un abbigliamento all’interno di un luogo di lavoro ma, come abbiamo osservato, la decisione è ancora più incredibile perché qui non si tratta del burqa che impedisce il riconoscimento della persona ma di un velo che copre i capelli della dipendente. Non si può consentire che alle donne mussulmane, specie nostre concittadine, sia impedito di lavorare a capo coperto o a una donna delle nostre parti di indossare i pantaloni. “La libertà della donna, di tutte le donne, – scrive La Repubblica – non può essere minacciata o anche solo insultata da chi – spesso con la violenza – voglia imporre limitazioni nel comportamento altrui”. Diversamente, finiremmo per  piegarci ad una perversa “tolleranza dell’intolleranza”.

Marzo 2017

(Avv. E. Oropallo)

Provvedimenti sui minori con doppia cittadinanza

Recentemente con sentenza n. 1310 del 19.1.2017 a Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha stabilito che i provvedimenti in materia di minori con doppia cittadinanza non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 4 della Convenzione dell’Aja che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal Giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale, dovendosi ritenere che il luogo di residenza abituale presenti col minore il collegamento più stretto.

Il criterio cui si ispira questa soluzione fa riferimento all’art. 42 l. n. 218/1995 che appunto richiama la Convenzione dell’Aja che all’art. 1° dispone la competenza della autorità di residenza abituale del minore sulle misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. Considerato che la Corte di merito, con accertamento adeguatamente motivato, aveva individuato in Italia la residenza abituale del minore al momento della domanda, correttamente è stata ritenuta sussistente la giurisdizione italiana. Sentenza che privilegia il criterio del luogo di residenza abituale su quello della cittadinanza che può essere considerato come un dato puramente formale che deve cedere il passo, come dispone la Convenzione dell’Aja che si occupa tra l’altro dei casi di sottrazione dei minori – come era il caso di specie –, al principio della residenza abituale in quanto opportunamente il Giudice, dove trovasi abitualmente il minore, può decidere in base a dati che sono acquisiti direttamente dal giudicante.

Gennaio 2017

Fonte D & G 20.1.2017

Nota a cura avv. E. Oropallo