Violenza sessuale con abuso di autorità (privata)

E’ stata appena depositata la motivazione della sentenza con cui le sezioni unite penali hanno affermato che l’abuso di autorità previsto dall’art. 609-bis c.p. può essere rappresentato anche da una autorità di fatto e privata quindi estendendo notevolmente la portata della norma soprattutto nell’ambito del lavoro privato con possibili abusi da parte di sedicenti persone offese e conseguenti irrigidimenti nel rapporti sociali che dovranno essere sempre meno spontanei e più “sorvegliati”. Nel caso concreto per un fatto commesso da un insegnante durante lezioni private risoltosi in toccamenti vari è stata confermata l’esclusione del fatto di particolare tenuità e il diniego delle generiche. Un rigorismo eccessivo che non può mancare di ingenerare parecchie perplessità.

Filippo Poggi

I reati in materia di stupefacenti compatibili con l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. (anche la fattispecie ex art. 73, comma 5)

E’ stata appena depositata la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 24990/2020 di straordinaria utilità pratica, che dopo trent’anni dalla riformulazione dell’art. 62 n. 4 c.p. riconosce che detta attenuate è applicabile ai reati in materia di stupefacenti e compatibile anche il reato di cui all’art. 73, comma 5 del DPR N. 309/1990 senza che ciò comporti una doppia valutazione dello stesso elemento che riduce la gravità del fatto e quindi diminuisce la risposta sanzionatoria.

La ricorrenza della attenuante deve essere valutata dalla polizia giudiziaria (che si confronterà col pm) anche in sede di arresto facoltativo in flagranza e dal giudice ai fini della convalida incidendo ovviamente sulla gravità del fatto.

L’attenuante può essere applicata anche di ufficio ex art. 597, comma 5 c.p.p. nei giudizi in corso in fase di Appello e nel caso non sia stata richiesta nei motivi di impugnazione è necessario che la richiesta anche proposta in udienza consti a verbale.

Filippo Poggi

La Suprema Corte di Cassazione detta le regole per procedere validamente in assenza

La Suprema Corte di Cassazione nel suo massimo Consesso ha appena depositato la motivazione della sentenza resa lo scorso mese di novembre 2019 in ordine alla possibilità di procedere in assenza dell’imputato dettando il valore normativo della situazioni previste dall’art. 420-bis c.p.p. in modo conforme a Costituzione e Convenzione EDU, sentenza resa in procedimento precedete alla modifica dell’art. 162 c.p.p. che introduce la necessità di acquisire il consenso del difensore di ufficio per la elezione del domicilio nel suo studio, norma che rafforza i dicta della Corte.

La vicenda prende le mosse da una indagine per immigrazione clandestina in cui nei confronti di un presunto ‘scafista’ era stato redatto verbale di identificazione ed elezione di domicilio presso il difensore di ufficio (ante riforma del 2017) verbale redatto prima dell’iscrizione della persona nel registro ex art. 335 c.p.p. soggetto poi dichiarato latitante a seguito di emissione di ordinanza di custodia cautelare.

La Corte di Assise di Genova ha ritenuto corrette le notificazioni effettuate presso il domicilio del difensore e condannato alla pena di giustizia, diversamente la Corte di Assise di appello di ufficio ha annullato la sentenza ritendo che non risultasse che l’imputato avesse mai avuto una conoscenza effettiva del procedimento ovvero si fosse volontariamente sottratto allo stesso.

Presentava ricorso il PG di Genova avverso la sentenza di annullamento ma il PG della Cassazione concludeva per il rigetto del ricorso condividente la motivazione del giudice di appello.

La Suprema Corte ripercorreva la pronunce oggetto di contrasto e procedeva ad una ricognizione della successione normativa dalla emanazione del nuovo c.p.p. alla riforma del 2005 alla introduzione del processo in assenza nel 2014.

Procedeva poi alla ricognizione della giurisprudenza della Corte EDU a partire dalla pronuncia del 12/2/1985 cui si era ispirata la normativa del nuovo c.p.p. nel caso Colozza contro Italia – v. pagg. 8 segg. motivazione.

In definitiva, la Suprema Corte riteneva che in alcun modo gli indici indicati nell’art. 420-bis c.p.p. possano mai essere qualificati come presunzioni legali ed di seguito:

  • Elezione o dichiarazione del domicilio
  • Sottoposizione a misura precautelare o cautelare
  • Nomina del difensore di fiducia

Considerare che la presenza di uno di questi indici possa comportare un presunzione legale di conoscenza del procedimento che legittima il procedimento in assenza riporterebbe l’imputato ad una situazione deteriore a quella vigente nel 2005 in contrasto con l’espressa volontà del legislatore anche del 2014.

Non valgono di per sé a dimostrare in alcun modo la volontaria sottrazione dell’imputato alla conoscenza del procedimento.

La Suprema Corte in modo molto elegante fa riferimento a prassi di polizia che specialmente nei confronti di soggetti stranieri fanno ampio ricorso alla elezione del domicilio presso lo studio del difensore magari di ufficio.

Come pure anche in caso di nomina di un difensore di fiducia, che potrebbe essere solo apparente, occorre indagare se si è veramente instaurato un rapporto professionale ovvero detto difensore ha immediatamente comunicato la mancata accettazione del mandato (cosa a mio avviso altamente consigliabile a tutela prima del soggetto sottoposto a indagine ma anche per eventuali responsabilità professionali e disciplinari del difensore).

Non ha rilevanza decisiva neppure la dichiarazione di latitanza che potrebbe essere formale.

In buona sostanza gli indici sopra ricordati facilitano l’attività del giudice pur appunto non potendo mai essere considerate presunzioni legali di conoscenza quindi occorre la certezza che la vocatio in iudicium sia stata portata alla conoscenza dell’imputato ovvero che questi si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo ma distinguendo bene questa situazione che legittima di procedere in assenza, dalla semplice mancata diligenza informativa (v. pagg. 28-29 motivazione) che invece impone la sospensione del processo.

La sentenza resa in violazione di dette norme può essere annullata anche di ufficio in assenza di specifica impugnazione sul punto da parte del difensore.

Una sentenza insomma da accogliere con viva soddisfazione anche perché l’ordinanza di remissione della Prima Sezione Penale sembrava propendere per l’orientamento opposto.

Concludo affermando che a mio giudizio con la introduzione dell’art. 162, comma 4-bis c.p.p. il difensore di ufficio non dovrebbe mai prestare l’assenso alla elezione del domicilio nel proprio studio se non in casi particolari che starà a lui valutare con cura, come pure in caso di comunicazione di nomine fiduciarie con elezione di domicilio nello studio da parte di soggetti sconosciuti è altamente raccomandabile provvedere il prima possibile a comunicare la non accettazione del mandato e la non accettazione delle elezione del domicilio (vanno fatto entrambe le dichiarazioni).

Cari saluti a Tutti,

Filippo Poggi

Dialogo vero sulla separazione della carriere e dintorni

In allegato due articoli di magistrati di altissimo spessore professionale e intellettuale (Bricchetti e Borgna) con cui è davvero possibile dialogare con molto profitto. La considerazioni del Dott. Borgna su una riforma che veda il giurista nel corso della vita professionale passare da funzioni di avvocato a quello di magistrato con appositi sistemi e selezioni (a partire dalla Suprema Corte di Cassazione per espressa previsione costituzionale del tutto inattuata fino a pochissimi anni fa) mi pare una soluzione che a mio giudizio merita la massima attenzione. Le statistiche ci dicono di fatto le carriere sono ormai separate, i passaggi da funzioni requirenti a giudicanti e viceversa sono ormai molto poche (80 nel triennio).

Sarebbe tempo di ritrovare l’armonia e la comunità di intenti tra giuristi degli anni ‘60 e ‘70 che Terrorismo e lotta alla Mafia che le loro leggi speciali hanno reso molto più difficili fino a farli decisamente precipitare a livelli molto bassi (ci sono a mio giudizio anche altre ragioni).

Buone vacanze a Tutti.

Filippo Poggi

Sospensione prescrizione violenza sessuale

In questa sentenza appena depositata la Suprema Corte di Cassazione si esprime per la prima volta sulla sospensione della prescrizione covid dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con argomenti niente affatto persuasivi.

Ricordiamo le limpide parole di M. Nobili in Prescrizione fra diritto e procedura penale.

Interessante, perlomeno, la ricognizione della alluvionale normativa in materia di questi ultimi mesi.

Filippo Poggi

Carminati senza dimenticare mai Tortora

In allegato l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma che ha tanto disorientato l’opinione pubblica per la scarcerazione di quello che sarà un bel tomo ma è in custodia carceraria da quasi sei anni termine massimo previsto con notevole generosità dall’art. 303, comma 4 c.p.p.

Il Tribunale di Roma ha fatto un lavoro molto accurato anche di ricostruzione della posizione giuridica visto che la Corte di Appello di Roma invece per tre volte ha negato la scarcerazione..

Il fatto che il Presidente firmi l’ordinanza anche come estensore mentre il relatore era altro giudice fa pensare che decisione del collegio sia stata presa a maggioranza.

Se la Procura Capitolina non si fosse incaponita nella contestazione dell’art. 416-bis c.p. già esclusa in primo grado, Carminati ed altri sarebbero già in esecuzione di pena. Invece.

Fa molto piacere vedere come ci siamo tantissimi magistrati che si preoccupano solo della corretta interpretazione delle norma come hanno evidenziato anche le ordinanze di remissione alla Corte costituzionale del DL n. 29/2020 con cui si pretendeva una rivalutazione ex post dei provvedimenti emessi dopo il 23.02.2020 per riportare in galera i boss, come dicono molti cittadini male informati dalla stampa e da quasi tutti i politici.

Oggi poi vogliamo ricordare lo scempio di una persona perbene. Enzo Tortora. Arrestato all’alba del 17.06.1983. Tutti i pm di quel processo hanno poi avuto una fulgida carriera.

Cari saluti a Tutti,

Filippo Poggi

M. NOBILI, Prescrizione e irretroattività tra diritto e procedura penale

Quando tra poco cominceremo a discutere (accapigliarci?) sulle norme che in questi mesi hanno sospeso il corso della prescrizione e finanche i termini per la presentazione della querela (art. 221 del DL n. 34/2020) ricordare sempre l’insegnamento di Massimo Nobili per cui “la proibizione costituzionale cade su ogni norma che determini l’essere o non essere condannati. Sarebbe ipocrita affrontando il problema della querela, discutendo della sua natura (procedurale o sostanziale); si tratta comunque di una disciplina in base alla quale si è puniti”.

Agendo sulla sospensione della prescrizione il Legislatore ha cercato di produrre una retroattività  nascosta, indiretta ma un vero Maestro come Massimo Nobili disvela l’inganno.

Filippo Poggi

Giudizio penale di Cassazione durante l’emergenza sanitaria (e non solo)

Un tentativo di interpretare una normativa alluvionale quasi incomprensibile e parte della quale ancora da convertire in legge (DL 30.04.2020).

Tutto il notevole problema della sospensione della prescrizione dei reati non sembra adeguatamente approfondito anche in considerazione della pacifica natura sostanziale dell’istituto per cui non si potrebbero applicare sospensione del decorso della prescrizione e reati commessi prima del 9 marzo 2020 come è stato per la c.d. Riforma Orlando con Legge n. 103/2017 che ha previsto una sospensione della prescrizione per il giudizio di appello e quello di cassazione ma solo per i reati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa (03.08.2017).

La sospensione della prescrizione legata poi ad un adempimento meramente amministrativo come l’arrivo del fascicolo dal giudice di merito alla cancelleria della Suprema Corte è un inedito assoluto.

Tale sospensioni sono infatti sempre in precedenza collegate al momento della pronuncia della sentenza.

Ne vedremo delle belle.

Fino al 31 luglio 2020 ma non c’è dubbio che avremo altre sorprese.

Filippo Poggi

Vademecum difensore e direttive sequestro preventivo automobile

In queste ore in cui non è chiaro se per la prima volta in assoluto i nostri studi professionali dovranno restare chiusi, il che sarebbe un precedente gravissimo nella storia della Repubblica anzi dello Sato Unitario, invio un utile vademecum del COA di Roma sulla ultima normativa sulla difesa penale e la direttiva del Procuratore di Parma che invita la FF.PP. a provvedere al sequestro preventivo dell’autovettura in caso di spostamenti fuori dal Comune di residenza e violazione dell’art. 650 del codice penale (mi pare un interpretazione destinata a non tenere di fronte ad un riesame cautelare).

Naturalmente non dobbiamo dimenticare che siamo a tutti gli effetti in quanto avvocati degli esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359 del codice penale (la professione forense è menzionata addirittura prima di quella sanitaria) e quindi personalmente quando lo riterrò necessario per tutelare un assistito non mi farò scrupolo della molto eventuale violazione dell’art. 650 c.p. per tutelare i suoi diritti costituzionalmente presidiati.

Il momento non è davvero facile e tutti insieme dobbiamo cercare di essere all’altezza della situazione ma soprattutto della nostra Professione.

Un forte abbraccio.

Filippo Poggi

Restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio in fase di indagini preliminari

In questa interessante sentenza della Terza Sezione Penale si fa un po’ il punto su una questione che in effetti dovrebbe essere incontroversa che in pratica presenta spesso prassi difformi dal modello legale: la restituzione della cose sequestrate ai fini di prova del corso delle indagini preliminari.

La norma di cui all’art. 263, comma 4 c.p.p. è chiarissima, nel corso delle indagini preliminari provvede il pm con decreto motivato che può essere opposto avanti al GIP che procede ai sensi dell’art. 127 c.p.p.

Nel caso in questione come avviene non di rado, l’istanza di restituzione era stata correttamente presentata al pm che aveva ricusato di provvedere trasmettendo gli atti al GIP con parere contrario ed il GIP aveva difatti proceduto disponendo una “confisca anticipata” delle cose, istituto questo non presente nel sistema coma la Suprema Corte non manca di censurare annullando senza rinvio l’ordinanza del GIP.

In definitiva nel corso delle indagini preliminari di fronte ad una richiesta di restituzione di cose sottoposte al sequestro probatorio il pm deve provvedere direttamente in quanto di sua competenza funzionale sull’istanza e giammai trasmettere la stessa al GIP con un parere che è del tutto irrituale ed elusivo appunto della predetta competenza.

In tal modo l’istanza di fronte al decreto di rigetto del pm potrà presentare l’opposizione avanti al giudice che in questa fase sarà necessariamente il GIP il quale procederà ai sensi dell’art. 127 c.p.p. con udienza in camera di consiglio.

In definitiva il parere contrario del pm sulla istanza di restituzione non potrebbe mai essere considerato un provvedimento di rigetto anche implicito, mentre l’eventuale provvedimento del GIP è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale, atto che oltretutto impedirebbe alla difesa di adire l’opposizione davanti al giudice competente

Nel caso de quo la Suprema Corte ha annullato senza rinvio i provvedimento del GIP di “confisca anticipata” restituendo gli atti al pm di Bologna affinché provveda sulla istanza di restituzione.

Filippo Poggi

Nozione di pedopornografia – Organi sessuali secondari

In allegato una sentenza molto interessante non solo in tema di pedopornografia in cui viene esplicitamente affermato che anche la visione di organi sessuali secondari come seno e glutei integrano il precetto penale, ma anche per questioni processuali risolte, almeno a mio giudizio, in modo non persuasivo dalla Suprema Corte.

Innanzitutto il tema sempre molto scivoloso delle “spontanee dichiarazioni” che tutti sappiamo quanto spesse tali dichiarazioni di spontaneo abbiamo ben poco e quindi in caso di conoscenza di un procedimento penale pendente si dovrebbe sempre suggerire all’assistito di non aprire mai bocca senza la presenza del difensore (solo nome, cognome e numero di matricola, come per i prigionieri di guerra ….).

Le spontanee dichiarazioni sono pacificamente utilizzabili per la decisione del giudizio abbreviato anche se la giurisprudenza impone al giudice di verificare anche di ufficio la spontaneità della dichiarazione medesima: nel caso de quo il verbale non era stato sottoscritto dall’indagato il che, si dovrebbe convenire, era un indizio bello grosso di non spontaneità della dichiarazione, eppure la Suprema Corte ha liquidato il problema con la genericità del ricorso sul punto, il che pare francamente eccessivo.

Vi è poi la questione, almeno come pare di comprendere dalla motivazione, del giudizio abbreviato condizionato alla assunzione di una perizia in cui il quesito formulato dalla difesa sarebbe stato stravolto ed ammesso il quesito formulato dal PM che semmai poteva essere ammesso solo nell’esercizio del suo diritto di controprova. La questione anche in questo caso è stata liquidata con la mancanza di immediata eccezione di nullità formulata dalla difesa che comunque non risultava da verbale di udienza, quindi pare necessario sempre e comunque formulare immediatamente eccezioni di nullità e richiedere che il Giudice faccia leggere al cancelliere il contenuto del verbale in modo da essere certi di una verbalizzazione perfettamente conforme alle nostro intenzioni; ogniqualvolta possibile mi sembra che sia da preferire una eccezione di nullità contenuta in una nota di udienza da allegare al verbale.

In questo momento di viva apprensione che tutti viviamo ma senza per nulla sottrarci ai nostri doveri di difensori, un caro saluto.

Filippo Poggi

DDL efficienza processo penale e celere definizione procedimenti in appello

In allegato alla presente vi invio il testo del DDL licenziato da CDM lo scorso 14.02.2020 sul quale dovremo come penalisti molto confrontarci nelle prossime settimane.

Sarei molto lieto se mi voleste  fare partecipe delle vostre perplessità o condivisioni sulle previsioni di questo testo sia per quello che contiene che per quello che non contiene.

Ogni considerazione potrà essere inviata anche alla Camera Penale e all’Ordine Forense di appartenenza che certamente faranno sentire la loro autorevole voce in questo delicato frangente.

Grazie mille.

Filippo Poggi

Parere sul d.l. 161/2019 in materia di intercettazioni

Parere sul Disegno di Legge n. 1659 AS di conversione del Decreto Legge n. 161/2019 recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (GU Serie generale n. 305 del 31.12.2019).

Il parere del 13 febbraio 2020 analizza i punti salienti del testo normativo, che modifica il d.lgs. 216/17. Esso:

  • amplia i delitti in relazione ai quali è possibile disporre intercettazioni tra presenti, anche a mezzo captatore, includendo i delitti commessi da incaricati di pubblico servizio
  • amplia i delitti rispetto ai quali il pm può disporre in caso di urgenza le intercettazioni con captatore
  • amplia i casi in cui nel decreto autorizzativo non è necessario indicare tempi e luoghi in cui è consentita l’attivazione del microfono del captatore
  • amplia il regime di utilizzabilità per delitti diversi.
  • disciplina le modalità per garantire la tutela della reputazione e della privacy delle persone
  • modifica le modalità di trasmissione dei verbali e delle registrazioni dalla pg al pm
  • le procedure per acquisire le intercettazioni rilevanti ed effettuare la perizia trascrittiva
  • il diritto di accesso e copia delle parti
  • modifica il regime transitorio, ora ancorato alla data di iscrizione dei procedimenti penali. In argomento, il parere si esprime positivamente, perché lo spostamento dal criterio legato al decreto di autorizzazione alla data di iscrizione consente di evitare la coesistenza di due diversi regimi nell’ambito dello stesso procedimento. Quanto ai possibili profili problematici derivanti dai casi di riunione o stralcio, si rileva che dovrà in tal caso intervenire l’elaborazione giurisprudenziale.

Quanto al regime di utilizzabilità per delitti diversi, il parere analizza le diverse problematiche che pone la dicitura normativa e vaglia le alternative e i nodi applicativi derivanti dall’interpretazione della norma come riferita a procedimenti diversi o a reati diversi nel medesimo procedimento

Con riferimento alle modalità esecutive delle intercettazioni, il parere saluta con favore la modifica introdotta dal decreto legge, ritenendo che la stessa sia utile a superare le criticità della precedente formulazione. Si rilevano altresì però i possibili rischi derivanti dall’ampiezza dell’obbligo di vigilanza che grava in capo al p.m., specie in procedimenti con elevato numero di captazioni; inoltre, viene posta in risalto l’eccessiva elasticità della locuzione “espressioni lesive della reputazione”, che può determinare una discrezionalità applicativa foriera di disomogeneità fra diversi uffici giudiziari.

Quanto all’archivio per la conservazione delle intercettazioni, il parere rileva come ancorare la distruzione alla nozione di “non necessarietà per il procedimento” sia foriera di possibili rischi ove si consideri che le necessità probatorie possono mutare nel corso del procedimento; inoltre le intercettazioni potrebbero legittimamente essere utilizzate in altri procedimenti. Pertanto, sarebbe stato preferibile il richiamo al concetto di “manifesta irrilevanza”. Ulteriori problemi si pongono poi per il limite temporale di conservazione (fissato dal dl alla sentenza non più impugnabile), atteso che le captazioni potrebbero rivelarsi utili, anche ai fini difensivi, anche dopo molti anni. Inoltre, degno di particolare attenzione viene ritenuto il potere di vigilanza del Procuratore, con riferimento alla necessità di garantire e bilanciare il rispetto della privacy e il diritto di accesso delle parti processuali. Infine, si auspica l’introduzione della previsione della possibilità per il dirigente dell’ufficio di delegare ad altri magistrati dell’ufficio i poteri di controllo sul registro unico riservato dei decreti autorizzativi, atteso che negli uffici di maggiori dimensioni la concentrazione del potere in capo ad unico soggetto potrebbe creare difficoltà operative.

Con riferimento alla trasmissione di verbali e registrazioni dalla PG al PM, atteso che la norma configura uno sfasamento temporale tra tale adempimento e il versamento dei documenti stessi nell’archivio unico da parte del pm, il parere auspica l’introduzione di una norma che consenta alla pg di accedere a tali atti anche prima del versamento, ove necessario a fini investigativi.

Quanto alla acquisizione e stralcio delle intercettazioni, il parere rileva come il criterio utilizzato per l’acquisizione delle intercettazioni concernenti particolari dati personali sia troppo stringente, atteso che viene onerato il giudice di dimostrare la rilevanza delle conversazioni, mentre sarebbe stato più opportuno il diverso richiamo alla “non irrilevanza”.

Con riguardo alla discovery effettuata ai sensi degli art. 415 bis e 454 c.p.p., nel parere si osserva che i termini ivi previsti appaiono troppo ristretti in caso di un numero rilevante di intercettazioni e che gli stessi coincidono con quelli previsti per l’esercizio delle altre facoltà difensive. Per tali ragioni, si auspica l’introduzione di una maggiore flessibilità delle scansioni temporali nonché la previsione espressa del diritto di esaminare e ascoltare le intercettazioni anche nell’ambito dell’art. 454 c.p.p. Ed ancora, si auspica un intervento per armonizzare la disciplina della discovery e quella relativa agli adempimenti esecutivi delle ordinanze cautelari.

Ordinanza Sezioni Unite Penali

Devo alla grande cortesia dell’Estensore il Consigliere Piero Messini la copia dell’ordinanza di remissione alla Sezioni Unite Penali depositata ieri sulla questione di diritto secondo la quale possa essere considerata la recidiva qualificata circostanza aggravante ad effetto speciale e quindi idonea a rendere procedibili di ufficio alcuni reati contro il patrimonio per cui è stata recentemente modificato il regime di procedibilità prevedendo come necessaria la querela.

Tra l’altro a margine del Convegno della settimana scorsa a Bologna, il Consigliere Messini D’Agostini ha riferito come sua opinione personale, ma che ritengo particolarmente qualificata e quindi da conoscere, secondo la quale facendo corretta applicazione della sentenza delle Sezioni Unite in tema di art. 525 c.p.p. (la quale deve essere molto meditata e approfondita perché i margini di riassunzione della prove testimoniali restano ampi – questa invece sia chiaro è una considerazione di chi scrive) nei casi di reati a citazione diretta il mutamento della persona fisica del giudice, facendo retrocedere il processo ad una fase anteriore alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento, consente di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento ancorché non richiesti avanti il precedente giudice.

Filippo Poggi

Liquidi per sigarette Elettroniche – Contrabbando

In questa interessante sentenza della Terza Sezione Penale è stato affermato il principio di diritto che anche l’importazione, oltre i limiti consentiti, di liquidi per sigarette elettroniche configura il delitto di contrabbando dovendosi stabilire un rapporto tra 1 ml di liquido e 5,63 grammi di tabacco convenzionale.

Insolito che ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato ai sensi dell’art. 5 c.p. sia stato richiamato il fatto che la normativa anche secondaria che consentirebbe di fondare questa equivalenza è facilmente conoscibile siccome pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Filippo Poggi

Nuova prescrizione e nuova confisca penale

Faccio seguito all’invio della Relazione del Massimario per trasmettere un articolo appena pubblicato del Maestro di tanti di noi Prof. Avv. Filippo Sgubbi che disvela con la solita incisiva sobrietà le tante contraddizioni quando non vere e proprie norme che mettono il cittadino in condizione di non potersi difendere da un Erario ormai judex in causa propria.

Un altro esempio di quel Diritto Penale Totale di cui il Prof. Sgubbi ci ha detto parole pressoché definitive nel suo fortunato saggio breve della fine dell’anno scorso.

Come avvocati e come giuristi non dobbiamo e soprattutto possiamo limitarci a recepire le massime ormai vincolanti della Sezioni Unite, di una Corte Suprema che ormai diventa anche una fonte di dottrina in tempo reale con le puntuali Relazioni come quelle di ieri.

Per fortuna abbiamo in Italia una Accademia di tale autorevolezza e competenza che deve tornare ad essere la prima guida per i pratici, avvocati e giudici, nell’interpretazione delle norme.

Filippo Poggi

Elezione e dichiarazione del domicilio tra procedimenti diversi e imputato detenuto

E’ stata rimessa, con ordinanza della Terza Sezione Penale, alla Sezioni Unite Penali la questione di diritto su quali sia l’esatta interpretazione dell’art. 156 c.p.p. che prevede che in caso di detenzione dell’imputato la notifica degli atti processuali deve essere fatta presso il luogo di detenzione e non presso il domicilio eventualmente dichiarato o eletto. In questo senso opina l’ordinanza di remissione ed anche a chi scrive sembra l’interpretazione più convincente e garantita dal fatto che il detenuto è per definizione sempre reperibile e le notifiche debbano essere eseguite a mani proprie.

In al pronuncia della Quinta Sezione Penale la Suprema Corte afferma l’irrilevanza del mutamento dei reati indicati nel verbale di elezione/dichiarazione del domicilio e richiama anche una giurisprudenza risalente quanto poco persuasiva secondo la quale in caso di riunione di procedimenti (attività del PM) se anche solo in uno di questo l’imputato abbia eletto il domicilio tutte le notificazioni debbono compiersi presso quel domicilio.

Infine si nota come la Corte di Appello di Bologna dopo due sentenze delle Sezioni Unite tranchant sulla impossibilità di notificare al difensore il decreto di citazione in presenza di una dichiarazione/elezione del domicilio valida ed efficace, continua a notificare il decreto anche per l’imputato al difensore ai sensi dell’art. 157- comma 8 bis c.p.p. notifica all’evidenza nulla, ma con nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima dell’accertamento della regolare costituzione della parti per evitare qualunque sanatoria.

Saluti a Tutti, Filippo Poggi