Processo infinito – Parere CSM 19.12.2018

Il parere reso dal CSM in materia di sospensione della prescrizione dopo la pronuncia di primo grado in data 19.12.2018 (pagg. 4 – 14).

Quello che è avvenuto dopo anche con il mutamento di posizioni da parte di ANM da un giorno all’altro lo sappiamo bene (in allegato la relazione del Presidente Poniz).

Tra l’altro non sono nemmeno ancora stati valutati gli effetti della Riforma Orlando che avevo raggiunto la massima tensione tra esigenze di repressione e diritto ad un processo di ragionevole durata.

In questo modo tutte le inefficienze del sistema penale sono scaricate sui cittadini (sulle persone) che hanno la ventura di trovarsi indagati, imputati ed addirittura assolti in primo grado.

Ma è soprattutto la “sterilizzazione” della prescrizione del reato ad evocare il tramonto assiologico della presunzione di innocenza: con una scelta di campo che tramanda una idea di “giustizia assoluta” – secondo il principio fiat iustitia et pereat mundus, che non tollera limitazioni temporali, utilitaristiche, proporzionate quali quelle imposte dalla “pena utile” e da una idea “secolarizzata di giustizia” – si adotta un modello tanto esasperato da far ricadere sull’imputato (persino dopo una assoluzione in primo grado) il passaggio del tempo e le inefficienze della giustizia: dove il retropensiero sembra chiaro, e coincide con l’abbandono del principio in dubio pro reo in favore dell’in dubio pro republica.  (Vittorio Manes intervento al Congresso di MD in data 1/3-3-2019)

Intanto le norme della nefasta riforma Bonafede sono entrate in vigore dallo scorso 1.1.2020

Filippo Poggi

Intercettazioni telefoniche e utilizzabilità in procedimento diverso ex art. 270 c.p.p.

In questa sentenza appena depositata delle Sezioni Unite Penali è stato affermato il principio di diritto secondo il quale la nozione di “diverso procedimento” non opera quando i reati siano connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p. al reato per cui l’autorizzazione sia stata originariamente concessa sempre che per quel fatto-reato le intercettazioni siano ammissibile in relazione alla pena edittale. Non rilevante ai fini della nozione di medesimo procedimento il collegamento “debole” di natura probatoria di cui all’art. 371 c.p.p.

E’ evidente però che la connessione ex art. 12 c.p.p. in relazione a reati avvinti ai sensi dell’art. 81 c.p. che sul piano sostanziale rappresenta un istituto di mitigazione della pena, sul piano processuale diventa un utile e facile grimaldello per utilizzare le captazioni per reati diversi rispetto al provvedimento autorizzativo. Esito cui si dovrebbe giungere a questo punto solo ad opera del Legislatore che vieti espressamente qualsiasi utilizzabilità per reati diversi da quelli per cui ab origine siano stati rilevati i “gravi indizi di reato” e inoltre preveda, per scoraggiare intercettazioni “a strascico”, l’inutilizzabilità della captazione in caso di derubricazione del reato in altro reato per cui non siano raggiunte le soglie edittali di cui all’art. 266 c.p.p. Le captazioni in quel caso potrebbe correttamente essere utilizzate solo come autonome nuove notitiae criminis.

Filippo Poggi

Fiato alla speranza: l’ergastolo ostativo e la Costituzione *

di Marcello Bortolato
presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze

Nell’opinione pubblica, anche qualificata, continua a essere diffusa l’idea che l’ergastolo sia una pena riducibile e che il “fine pena mai” non esista. È vero il contrario. Mentre è in calo il numero dei reati, le condanne ergastolo aumentano e, tra esse, quelle all’ergastolo effettivamente senza right to hope, senza via di uscita. Ostativo, viene comunemente definito. Un magistrato di sorveglianza ci spiega bene cosa è e perché non dovrebbe avere cittadinanza nel nostro ordinamento, tanto più dopo la sentenza della Corte di Strasburgo Viola c. Italia. Lo pubblichiamo per sfatare luoghi comuni e false giustificazioni, in attesa che il 22 ottobre si pronunci la Corte costituzionale

  1. L’ergastolo ieri e oggi

La prima volta in cui mi imbattei nell’ergastolo fu quando venni chiamato, allora diciottenne, alle urne per il referendum abrogativo del 1981: non ebbi alcun dubbio, fui tra quei 7.114.719 favorevoli alla sua abolizione (cioè il 22,6% dei votanti), contro quei 24.330.954 (il 77,4%), che si erano espressi in senso contrario all’abolizione. La proposta venne bocciata, eppure nei contestuali referendum sull’abolizione delle norme sulla concessione del porto d’armi e sull’interruzione volontaria della gravidanza la risposta negativa, cioè il no all’abolizione, aveva raggiunto percentuali ben maggiori, che si attestavano tra l’85 e l’89%: ciò significa che circa il 10% di quelle stesse persone che si erano espresse in senso contrario all’abrogazione della legge Cossiga, concepita per affrontare l’emergenza terrorismo in Italia degli anni ’70, si era espresso nello stesso giorno in senso favorevole all’abolizione dell’ergastolo.

La seconda volta fu quando − molto più tardi − assunsi le funzioni di magistrato di sorveglianza: a quel punto il problema non fu più l’ergastolo ma il suo ulteriore aggravamento, quella sofferenza aggiuntiva, quell’inasprimento sanzionatorio − perché di questo si tratta – che va sotto il nome di “ergastolo ostativo”: la pena senza speranza, un passato che schiaccia il presente e toglie ogni speranza al futuro.

L’ergastolano “ostativo” ha la quotidiana sensazione di avere ben poche speranze di accorciare quel fine pena, la sensazione di morire giorno per giorno tanto da voler a volte desiderare che la condanna sia tramutata in pena di morte.

Il primo argomento da sfatare è che l’ergastolo sia una condanna simbolica che, si dice, di fatto non sconta più nessuno. Alcuni dati: 1700 circa oggi gli ergastolani di cui oltre 1200 “ostativi”: dal 2004 al 2014 vi è stato un incremento degli ergastoli del 38%, eppure da un anno all’altro diminuiscono gli omicidi (dal 2017 al 2018 il 16,3% in meno e quelli di criminalità organizzata da 48 a 30 dal 2016 al 2017; gli omicidi volontari in Italia nel 2018 sono stati 319 dei quali 134 in ambito familiare/affettivo e dunque al di fuori di un contesto di criminalità organizzata). L’incidenza percentuale degli ergastolani sul totale dei condannati definitivi tra il 1998 e il 2008 è passata dal 2,5% al 5,29%: una pena dunque tutt’altro che desueta.

  1. Ergastolo e compatibilità con la Costituzione repubblicana

Il più grave problema che si pone per l’ergastolo è quello della sua compatibilità con il principio della finalizzazione rieducativa della pena scolpito nell’art. 27 Cost.: se infatti per rieducazione non si può non intendere che reintegrazione, seppur tendenziale, dell’individuo nel contesto sociale, una misura come l’ergastolo, destinata ad escluderlo definitivamente, non può che risultare incompatibile con tale principio.

La Corte costituzionale, riaffermando invece la costituzionalità di tale sanzione, ha dovuto fare riferimento al fatto che l’ergastolo non è effettivamente tale − e cioè una pena perpetua − in quanto ammette il rientro nella società attraverso la liberazione condizionale (beneficio previsto non dall’ordinamento penitenziario ma dal codice penale all’art. 176 cp), incorrendo così in un evidente paradosso: quello di riaffermare la costituzionalità di un istituto in quanto lo stesso non sia effettivamente tale, quando avrebbe invece dovuto pronunciarsi sulla fondatezza e compatibilità dei principi, non sulla loro occasionale (e del tutto aleatoria) disapplicazione. Del resto si consideri che in termini percentuali gli accoglimenti dell’istanza di liberazione condizionale (per tutte le pene, anche temporanee) si aggirano intorno al 3% circa delle istanze, spiegabile proprio perché la liberazione condizionale è un beneficio che dal 1992 è soggetto alle stesse condizioni di ammissibilità dettate nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario per le misure alternative, prima fra tutte il requisito della “collaborazione” la cui mancanza di fatto rende ostativa la pena perpetua.

Con la sentenza n. 264 del 22 novembre 1974 l’ergastolo viene dichiarato conforme alla Costituzione con il rilievo che la funzione rieducativa non è l’unica funzione cui la pena deve assolvere, affiancandosi a tale funzione anche quella dissuasiva, preventiva e di difesa sociale (è la teoria “polifunzionale” della pena).

Si è così arrivati in Italia all’ergastolo moderno, pena mantenuta nella sua perpetuità ma temperata dalla concessione di molti benefici penitenziari [1]. Si è assistito ad un’opera di progressiva spoliazione dell’istituto che non si è voluto fin qui eliminare nel tentativo di renderlo compatibile con la finalità rieducativa della pena: ma il limite dell’ergastolo ostativo (che costituisce la stragrande maggioranza degli ergastoli) nondimeno − da 27 anni − è ancora lì.

Oggi la questione, dopo la condanna in sede europea (CEDU: sentenza Viola c. Italia del 13 giugno 2019), è tornata nuovamente all’esame della Corte costituzionale (sulle due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis sollevate dalla prima Sezione della Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia nei casi, rispettivamente, Cannizzaro e Pavone, la discussione è fissata il prossimo 22 ottobre) proprio perché il requisito della collaborazione rende di fatto inapplicabili tutti i benefici penitenziari. Non si è mai dunque spenta in Italia l’inquietudine, nonostante le passate stagioni terroristiche, la ferocia della criminalità organizzata e l’efferatezza di alcuni delitti, circa la compatibilità dell’ergastolo con le acquisizioni di civiltà maturate e, in particolare, sul nesso problematico che intercorre fra pena perpetua e diritti fondamentali, la prima irrimediabilmente intrecciata ad un retaggio millenario di vendetta sociale, del cui classico emblema (la pena di morte) essa ha preso ambiguamente il posto nei nostri tempi, i secondi proiettati invece verso il futuro e di fronte al quale l’alternativa ormai è tra la coscienza lacerata (i casi italiano e tedesco in cui l’istituto è mantenuto ma progressivamente sgretolato) [2] ovvero l’abolizione, secondo la strada imboccata da Spagna e Portogallo che, usciti da sanguinose dittature, hanno radicalmente rinnovato i propri ordinamenti cancellando nel sistema delle pene ogni residuo dei lasciti ancestrali. Il caso italiano, in particolare, tradisce ancora una volta il disagio a contemperare la pena massima con l’impianto della Carta: l’ergastolo si giustifica tanto quanto risulti abolito nei fatti, circostanza quest’ultima che, almeno per i 1255 ergastolani “ostativi”, non si verifica. Questa situazione non può durare a lungo risolvendosi in un’ipocrisia prolungata e per di più annidata in un istituto fortemente simbolico: non dimentichiamo che l’ergastolo infatti nasce (da Beccaria) come alternativa alla pena capitale, confermata dal fatto che esso è tuttora sconosciuto negli Stati in cui per i delitti più gravi è ancora in vigore la pena di morte.

  1. L’ergastolo “ostativo”

L’ergastolo ostativo, l’ergastolo degli “uomini ombra”, dei “senza speranza”, crea disagio, prima di tutto nel magistrato di sorveglianza. Perché?

Perché difronte all’ostatività (che discende dalla mancata collaborazione) appare del tutto irrilevante il percorso rieducativo del condannato: il giudice è impotente, nonostante l’approccio delle teorie della cd “nuova prevenzione” tenda a riproporre ampio spazio al riconoscimento della concretezza e della specificità delle situazioni in cui un reato avviene, delle caratteristiche e delle motivazioni dell’autore, della sua evoluzione personale; è sempre necessario avere il coraggio di guardare a fondo nella realtà dei fatti e delle persone coinvolte anche nei crimini più efferati e devastanti, evitando di rimuovere l’orrore con la durezza della sanzione che allontana e definitivamente seppellisce. Il giudice difronte all’ergastolo ostativo è espropriato del potere di decidere se accordare un qualche riconoscimento ai progressi del reo, progressi che possono non avere nulla a che vedere con la sua volontà di collaborare con la giustizia.

Vanno ricordate poi le enormi difficoltà dell’accertamento della collaborazione cd “impossibile” o “inesigibile” (alternativa alla collaborazione effettiva, essa consiste nell’impossibilità, riconosciuta dalla legge, di offrire una reale collaborazione poiché su quella vicenda penale ormai è stata fatta piena luce): si tratta di un accertamento rimesso a fattori esterni su cui il condannato non ha alcun dominio e che dipende perlopiù dai pareri delle Procure che hanno svolto le indagini.

Il magistrato di sorveglianza difronte all’ergastolo ostativo è inoltre consapevole dell’‘anima nera’ della preclusione dell’art. 4-bis: quel surplus di pena, quell’inasprimento sanzionatorio che rende la pena perpetua una pena senza speranza ed ha le mani legate perché non può nemmeno valutare le ragioni del silenzio di chi non vuole collaborare con la giustizia. Sia chiaro, la collaborazione è strumento strategico della lotta alla criminalità organizzata, insostituibile mezzo di repressione e prevenzione dei reati, e dove è “effettiva” consente ai condannati l’accesso anticipato alle misure alternative (a differenza di quella cd “impossibile”) ma le ragioni di una mancata collaborazione possono essere anche nobili o comunque comprensibili (la scelta morale di non voler barattare la propria libertà con quella degli altri, la paura di esporre i propri familiari a ritorsioni e vendette) eppure non sono valutabili dalla magistratura di sorveglianza che deve limitarsi a prenderne atto anche difronte alla dimostrazione, del tutto disgiunta dall’assenza di collaborazione, di una cessata pericolosità, magari dopo moltissimi anni dal reato.

Il problema è allora anche quello della libertà di autodeterminazione, che ha a che fare con la “dignità”, divenuto parametro costituzionale tout court: la preclusione derivante dalla mancata collaborazione non è solo irrazionale, è “violenta” perché coarta la libertà morale e rende l’uomo da fine a mezzo, il che significa usare gli strumenti della rieducazione per scopi che sono altri (assicurare alla giustizia ulteriori colpevoli) cioè negare in radice la funzione del magistrato di sorveglianza.

Dobbiamo inoltre chiederci se la mancata collaborazione sia effettivamente sempre e comunque sintomo di dissociazione dalle organizzazioni criminali di appartenenza. Non sono sconosciute da un lato collaborazioni del tutto strumentali ed anche “false” e, dall’altro, l’esistenza di più sicuri indici di rescissione dei legami. Si pensi che il “ravvedimento” (pieno riconoscimento della propria responsabilità ed assunzione di impegni riparatori, traduzione laica del concetto di “emenda”) è sufficiente per ottenere la liberazione condizionale (l’unico beneficio che può cancellare l’ergastolo) ma non basta per poter accedere ai benefici anche minori a chi non abbia collaborato pur ammettendo le proprie responsabilità. Con il ravvedimento il reo dimostra di aver raggiunto un grado di rieducazione tale da meritare il massimo beneficio ma se non fa i nomi dei correi non può accedervi: c’è qualcosa di fortemente irrazionale prima che ingiusto in questo meccanismo.

  1. La quaestiodi costituzionalità

Ci sono degli evidenti limiti nel petitum delle due questioni di costituzionalità sollevate e che verranno discusse il prossimo 22 ottobre: esse colpiscono infatti l’ostatività del solo permesso-premio, il primo beneficio che l’ergastolano può ottenere. Se esso costituisce lo “snodo” cruciale del trattamento, tuttavia la progressione trattamentale è l’“in sé” della rieducazione. Tutti i benefici – nell’ottica della preclusione – sono uguali, non si possono distinguere: se cadrà la preclusione tutti i benefici e le misure alternative saranno, senza distinzioni, ammissibili. È dunque necessario colpire la preclusione in sé, la sua irrazionalità intrinseca.

Spesso facendo il giudice mi chiedo: ma cattivi si diventa? anch’io ne sarei capace?

Vi sono studi criminologici che hanno passato in rassegna il genocidio in Ruanda, i suicidi e gli assassini di massa dei membri di diverse sette religiose, gli orrori dei campi di concentramento nazisti, la tortura praticata dalla polizia militare e civile e la violenza sessuale perpetrata su parrocchiani da sacerdoti cattolici. Si ricorda spesso il cd. “esperimento carcerario di Stanford”: nel 1971 sono stati reclutati con un annuncio su un giornale alcuni studenti “sani, intelligenti, di classe media, psicologicamente normali e senza alcun precedente violento”. L’esperimento doveva durare due settimane e coinvolgere i soggetti, suddivisi casualmente tra un gruppo di guardie ed uno di detenuti, in una simulazione di vita carceraria, allo scopo di mettere a fuoco le reazioni dei detenuti. Dopo soli cinque giorni, i lavori furono però interrotti: gli studenti che rivestivano il ruolo delle guardie si erano inaspettatamente trasformati in spietati aguzzini. È l’“effetto Lucifero”: la possibilità, cioè, che alcune particolari situazioni siano in grado di indurre persone ordinarie a compiere i peggiori crimini.

Il ricordo di quell’esperimento deve farci riflettere che certamente emergono situazioni difficili e per molti aspetti inquietanti, che esistono delitti assai efferati rispetto ai quali non sembra esservi alcuna pena idonea a compensare il male che hanno provocato, ma che, nel contempo, ogni situazione va sempre restituita alla sua complessità, alle sue caratteristiche reali e, soprattutto, alla sua effettiva possibilità di evoluzione. Ogni uomo va trattato come uomo: si tratta di una strada difficile, da praticare e svelare di caso in caso anche se questo è meno appagante della punizione esemplare.

[*] Testo dell’intervento al Convegno “Eppur si muove. Carcere, costituzione, speranza”, Reggio Calabria – 4 ottobre 2019

[1] La legge Gozzini del 1986 ha abbassato il tetto di ammissione alla liberazione condizionale da 28 a 26 anni: dopo cinque anni di libertà vigilata, la pena si estingue e l’ergastolano diviene persona del tutto libera; la stessa legge stabilisce che la pena dell’ergastolo debba essere espiata negli stessi istituti in cui si espiano le pene detentive a tempo e prevede la possibilità per l’ergastolano di essere ammesso all’esperienza dei permessi-premio e al lavoro all’esterno dopo 10 anni; prevede la concedibilità della misura alternativa della semilibertà dopo l’espiazione di almeno vent’anni di pena ed infine la concedibilità della liberazione anticipata, intesa come sconto di pena di giorni 45 per ogni semestre, anche all’ergastolano, stabilendo che detto beneficio sia computabile nella misura della pena che occorre avere espiato perché questi sia ammesso ai benefici dei permessi-premio, della semilibertà e della liberazione condizionale.

[2] Nel caso italiano, nell’ipotesi di integrale concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata, l’ergastolano (purché non ostativo) può aspirare alla concessione del suo primo permesso-premio dopo 8 anni di pena, della semilibertà dopo 16 anni di pena e della liberazione condizionale dopo 21 anni di pena.

15 ottobre 2019

Cosa si intende per spazio vivibile in cella?

Ancora una volta la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla vicenda dello spazio minimo di cui il detenuto possa godere all’interno della cella. Lo fa con una recente sentenza la n. 38933/19 depositata il 23 settembre, con la quale interpreta in forma restrittiva l’interpretazione della CEDU sull’art. 3 della Convenzione e fatta propria dalla Cassazione.

Vediamo la vicenda esaminata dalla Corte.

Il ricorrente si duole del criterio applicato per la determinazione dello spazio vitale all’interno della cella, ritenendolo non conforme all’art. 3 CEDU, in quanto in quello disponibile era stato incluso anche quello occupato dal tavolo, limitativo della libertà di movimento. In effetti, rappresenta un principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui “ai fini della determinazione dello spazio, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto, dalla superficie lorda della cella deve essere detratta l’area occupata dagli arredi”. Dal computo, precisa la Cassazione, non possono essere esclusi gli arredi non fissi al suolo, quali il tavolo, le sedie e il letto singolo.
Tuttavia, prosegue la Corte, che il punto centrale del ragionamento è quello di stabilire se il detenuto abbia la possibilità di muoversi normalmente nella cella.
Nella fattispecie, gli arredi rimovibili, quali il tavolo e gli sgabelli, non sono idonei a restringere o connotare negativamente lo spazio disponibile della cella, tuttalpiù se si considera che concorrono alla definizione della vivibilità dell’ambiente.
Pertanto, la Suprema Corte ritiene il ricorso infondato e lo rigetta.

Sinceramente, questa decisione non ci convince perché, che siano mobili o meno gli arredi della cella, si tratta di un’occupazione di spazio che viene sottratto al detenuto né si può ritenere – come fa la Corte – che tali arredi concorrano alla vivibilità dell’ambiente.

Altra decisione sempre della Corte di Cassazione – 1° Sez. Pen. n. 49793 del 30.10.2017 ha sostenuto una tesi diametralmente opposta, ritenendo doversi detrarre dallo spazio quello occupato dagli arredi, compreso il letto, richiamando altra pronuncia della Cassazione (Cass. Sez. I, n. 52819 del 9 settembre 2016) laddove precisa che “per spazio minimo individuale in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, il che comporta necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto”.

Vale il richiamo operato alla giurisprudenza della Corte EDU secondo cui “l’accertamento della sussistenza di uno spazio interno della cella inferiore ai 3mq., non determina, di per sé, violazione dell’art. 3 della Convenzione ma una forte presunzione di trattamento inumano e degradante, superabile solo attraverso l’esame congiunto e analitico delle complessive condizioni detentive e della durata di tale restrizione dello spazio minimo”, (sentenza della Grande Camera del 20.10.2016).

La Corte Suprema pertanto accoglie il ricorso e dichiara l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma perché proceda ad un nuovo esame della domanda conformandosi al seguente principio di diritto:

per spazio minimo individuale del detenuto in cella va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto occupante la cella ed idonea al movimento: con conseguente necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto”.

Ottobre 2019

Fonte: D&G

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

Anche dopo la riforma, la difesa evitabile non è mai legittima

Lo dice la Cassazione, ancorando saldamente la propria valutazione a parametri classici, legati al rapporto causale tra azione e reazione ed all’inevitabilità della scelta di reagire all’aggressione, rimasti immutati nel tempo.

Va sottolineato che il ricorrente, dopo aver radicato l’impugnazione, ha chiesto espressamente che s’applicasse al caso la nuova disciplina, favorevole al reo, che ha regolato da qualche mese la materia.

La sentenza. La Sezione I – su parere conforme del Procuratore generale, che s’era opposto all’operatività dell’invocata esimente, precisando che ne risultavano carenti i presupposti nel sopravvenuto contesto normativo – rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Secondo la Corte che “Anche a voler considerare la richiesta nella fisionomia frutto degli interventi del 2006 e del 2019 – da prendere in considerazione, per favor rei, seppur pubblicata prima, ma entrata in vigore dopo l’udienza di trattazione – della legittima difesa mancano qui requisiti essenziali: da un lato, non c’era alcun nesso eziologico tra offesa (neppure consumata) e reazione; dall’altro, poi, vi era manifesta sproporzione tra il pregiudizio subito e l’aggressione portata, in presenza, per di più, della chiara possibilità di sottrarsi al confronto con la vittima, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine”.

Rimane intatto, così, il principio di diritto espresso nel previgente regime, per il quale “non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità”                       (in proposito, si cita, tra le altre, Cass., Sez. I Pen., 13.9.2017, n. 56330, RV. 272036).

Ottobre 2019

Fonte D&G

Avv. E. Oropallo

Etilometro – La prova del corretto funzionamento spetta al PM

In allegato questa importantissima sentenza della Quarta Sezione Penale depositata oggi che mi è stata segnalata dall’amico e Collega Piero Monteleone.

La sentenza sulla base della esegesi della giurisprudenza costituzionale applicabile in materia di sanzioni amministrativa, evidenzia l’incongruenza della interpretazione finora maggioritaria secondo la quale proprio nella materia penale incomberebbe sull’imputato la prova (diabolica) del malfunzionamento dell’etilometro, la sua omologazione e la regolarità delle revisioni periodiche.

Invece questo onere secondo i principi generali non può che incombere sul Pubblico Ministero e per questo la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio.

Non sappiamo se tale orientamento sovvertirà quello attuale come sarebbe chiaramente giusto tanto chiari sono i principi che finalmente hanno prevalso.

Possiamo dire però che il Presidente del Collegio era il Dott. Andrea Montagni un tempo Giudice Penale a Forlì, magistrato dalla fulgida carriera ed attualmente autorevole componente delle Sezioni Unite Penali.

Filippo Poggi

Cass. sez. II 14.05.2019 n. 37478 RAPINA FILATELIA E NUMISMATICA

In allegato la sentenza della Seconda Sezione Penale della Cassazione che ha deciso definitivamente su un processo che ha avuto risonanza a Forlì nel quale in primo grado tutti e quattro gli imputati erano stati condannati a 8 anni di reclusione.

In Appello erano stati assolti i due “mandanti” concorrenti morali, mentre erano state inasprite le pene fino a 10 anni di reclusione per gli altri due imputati esecutori materiali, tutto questo dopo lunghissime custodie cautelari in carcere.

In Cassazione è stato dichiarato inammissibile il ricorso del PG contro gli imputati assolti, rilevando la Corte che giustamente la Corte Territoriale aveva sentito come teste assistito un ex indagato per il medesimo reato la cui posizione era stata archiviata e le cui dichiarazioni dovevano essere valutate alla stregua dell’art. 192 c.p.p.

La Cassazione ha quindi confermato la condanna nei confronti di uno degli imputati, mentre ha annullato con rinvio per difetto di motivazione e mancato riscontro esterno della propalazioni accusatorie nei confronti dell’altro imputato, confermando il principio di diritto affermato dalle SU che l’ex indagato per il medesimo reato non può mai essere sentito come teste “puro” sempre quale teste “assistito”, questione che era stato oggetto di impugnazione della Procura Generale di Bologna ma non condivisa dal Procuratore della Cassazione che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore a quo.

Un tale sviluppo processuale pare dovere mettere in guardia dall’uso assai prolungato della custodia cautelare in carcere in processi a forte contenuto indiziario che possono, come è avvenuto, concludersi con esiti ampiamente liberatori, mentre per l’imputato per cui è stata annullata la condanna a 6 anni dai fatti e a 4 anni da quando sono iniziate le indagini nei suoi confronti (circostanza altra che dovrebbe indurre alla massima cautela) siamo ancore abbastanza lontani da una sentenza definitiva.

Filippo Poggi

No Tav: condanna per interruzione di pubblico servizio

Occupare i binari di una stazione ferroviaria, e bloccare così alcuni treni, vale una condanna per “interruzione di pubblico servizio”. Assolutamente secondario, osservano i giudici, il fatto che il disagio arrecato sia stato minimo (Cassazione, sentenza n. 37456/19, sez. Feriale Penale).

L’episodio si è verificato a marzo del 2012 nella stazione di Torino ‘Porta Nuova’, ‘invasa’ in quella mattinata da numerosi partecipanti – soprattutto studenti – a una manifestazione ‘no Tav’. In sostanza, circa trecento persone hanno prima marciato in corteo nel centro di Torino, come previsto, per poi, all’improvviso, compiere un blitz non previsto e non autorizzato nella stazione ferroviaria, occupando i binari – anche grazie a bandiere e striscioni – col chiaro obiettivo di bloccare un ‘Frecciarossa’.
Immaginabili le polemiche. Inevitabili però gli strascichi giudiziari. In particolare, quattro persone finiscono sotto processo perché ritenuti responsabili di «interruzione di pubblico servizio». A sorpresa, però, i giudici del Tribunale di Torino, una volta ricostruito nei dettagli l’episodio, sanciscono la loro “non punibilità” per “particolare tenuità del fatto”.

In primo grado si osserva che «la manifestazione si è sempre mantenuta pacifica e non è degenerata in alcuna attività violenta contro persone o cose» sottolineando «la limitata durata della interruzione del traffico ferroviario; la modesta entità delle conseguenze immediate (consistite in un ritardo di sei minuti per un treno regionale e nel mancato ricovero di un treno “Frecciarossa”, senza disagi per i passeggeri; la particolare tenuità delle azioni singolarmente realizzate da ciascuno dei soggetti sotto processo (attraversamento; breve soffermarsi; sedersi sulla pensilina) e la loro incensuratezza.

Visione opposta, invece, quella dei giudici della Corte d’appello di Torino, i quali accolgono le obiezioni mosse dalla Procura e ritengono colpevoli i quattro manifestanti per il reato di «interruzione di pubblico servizio».

A questo proposito, viene evidenziato il fatto che «in violazione del programma comunicato alle autorità, il corteo aveva colto di sorpresa le forze dell’ordine…», senza dimenticare poi «il coinvolgimento nella manifestazione di molte persone (circa 300)».

A chiudere il fronte giudiziario provvede la Cassazione, confermando in toto valutazioni e decisione della Corte d’appello. Nessun dubbio, quindi, sulla legittimità della condanna dei quattro manifestanti.

In primo luogo i magistrati ribadiscono che ci si trova di fronte a un evidente caso di «interruzione di pubblico servizio». Subito dopo essi aggiungono che è evidente il «dolo». «La condotta è stata realizzata», viene osservato, «nell’ambito di una manifestazione contro il trasporto ferroviario veloce, …in assenza di accordi con le forze dell’ordine o con il personale ferroviario volti ad individuare un lasso temporale che consentisse una occupazione simbolica priva di conseguente e con la finalità di affermare la propria decisa contrarietà alla alta velocità».

Per quanto concerne poi la gravità dell’episodio incriminato, dalla Cassazione sottolineano che «l’alterazione della regolarità del servizio non può essere esclusa sulla sorta di un lieve ritardo nella partenza del mezzo».

Fonte: D&G

Settembre 2019

Codice rosso

In allegato il testo della Legge 19.07.2019 n. 173 e le prime disposizioni applicative e direttive alla polizia giudiziaria emanate dal Procuratore Distrettuale di Bologna.

Le nuove norme meritano una attenta riflessione e attingono a molte parti del codice penale e del codice di procedura penale.

La prima impressione e quella di un esasperato rigorismo sanzionatorio che ha condotto ad aumentare significativamente le pene edittali per tutti i reati sessuali, di maltrattamento e stalking.

Il tutto come ben si precisa, senza investire un euro, in quanto tutti nuovi adempimenti devono avvenire senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Una norma che ben rappresenta questo diritto penale durissimo e con poca possibilità di riabilitazione è quella che impone nei reati sessuali, nei maltrattamenti e nello stalking quando sia concessa la sospensione condizionale (quindi condotte non gravi sostanzialmente moleste) che il condannato sia sempre onerato, a pena di revoca del beneficio (modifica dell’art. 165 del codice penale), di frequentare corsi di assistenza psicologica o di recupero (non meglio definiti e individuati) a sue spese con evidenti profili di illegittimità costituzionale (anche per la sua totale indeterminatezza quanto a modi e durata).

Molto condivisibile invece l’introduzione dell’art. 64-bis delle disp. att. c.p.p. che onera il giudice penale di comunicare ogni provvedimento cautelare o decisorio al giudice civile competente per i procedimenti di separazione personale tra i coniugi, cause relative ai figli di minore età o all’esercizio della potestà (sic) genitoriale (art. 14 della Legge).

Insomma a prima vista oltre che Codice, almeno a mio giudizio, anche Allarme Rosso.

Filippo Poggi

Al vaglio del giudice penale l’ordine di rimpatrio emesso dal Questore

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2365/19, depositata il 18 gennaio.

Il Supremo Collegio ribadisce che può essere disapplicato dal giudice penale il solo provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore se privo di motivazione o insufficientemente motivato. Infatti il giudice penale deve procedere alla verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge nelle quali rientra «l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» del destinatario dell’ordine. Di conseguenza il medesimo Giudice non può «sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo mentre gli è consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge». Ebbene, il provvedimento questorile, vertendo su un giudizio prognostico di pericolosità sociale dell’imputato, deve riferirsi a elementi di fatto dediti alla commissione di reati che possano dunque offendere o mettere in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica.
Nel caso di specie, poiché attraverso il provvedimento questorile emergevano solo generiche espressioni prive di riferimenti a fatti concreti e modalità di condotte prive di rilevanza penale, la S.C. annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Fonte: D&G

Agosto 2019

Avv. E. Oropallo

 

Ebbrezza e avviso sulla possibilità di farsi assistere dal difensore

In questa interessantissima sentenza appena depositata dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione (25.07.2019) vengono affrontate e rivisitate alcune questioni di fondamentale importanza nell’ottica della difesa.

La vicenda era stata giudicata dal Tribunale di Forlì e confermata dalla Corte di Appello di Bologna sul presupposto che in questa materia se vi è stato decreto penale di condanna, l’eccezione di nullità per mancato avviso della possibilità di essere assistito dal difensore deve essere eccepita nell’atto di opposizione.

Quindi l’eccezione era stata sempre rigettata e l’imputato condannato mentre la Cassazione ha annullato entrambe le sentenze assolvendo l’imputato per insussistenza del fatto previa dichiarazione della nullità degli accertamenti alcolemici.

In buona sostanza la Suprema Corte ha “rivisitato” la pronuncia a Sezioni Unite che si era occupato del tema e che era stata chiarissima nell’affermare che tale eccezione poteva essere sollevata fino alla pronuncia di primo grado (nel caso che occupa era stata sollevata nella trattazione delle questioni preliminari e ribadita in discussione).

In quella sentenza vi era in effetti un passaggio successivo per cui si affermava che in caso di decreto penale l’eccezione doveva essere proposta nell’opposizione, tuttavia nella sentenza in commento quel passaggio è stato fortemente criticato, non condiviso anche perché considerato un mero obiter dictum, in cui superficialmente, tra l’altro, si equiparava il decreto penale alla sentenza di primo grado.

Nel caso in questione poi non si trattava di accertamento mediante etilometro, ma di analisi sui liquidi biologici dell’imputato ricoverato in Ospedale dopo un sinistro stradale, richiesti dalla Polizia Giudiziaria per finalità medico legali: la pronuncia che qui si annota e condivide pienamente non solo ribadisce che gli inquirenti dovevano dare formale avviso all’indagato ai sensi dell’art. 114. disp. att. c.p.p. ma rileva come giurisprudenza pacifica che tale avviso vada dato anche per eseguire esami su campioni di liquidi biologici già prelevati dai sanitari per finalità di diagnosi e cura.

Un ottimo risultato davvero per il Collega Avv. Gian Luca Betti difensore dell’imputato che ha coltivato l’eccezione fino alla Suprema Corte di Cassazione.

Buone vacanze a Tutti.

Filippo Poggi

Quali fattori possono compensare lo spazio nella cella inferiore al minimo vitale?

 Il caso.

Il Tribunale di Sorveglianza, respingendo il reclamo introdotto da un detenuto che chiedeva l’indennizzo per detenzione inumana e degradante, rilevava che solo in una delle tre strutture carcerarie era stata messa a disposizione del recluso una cella avente spazio vitale individuale inferiore a 3 metri quadrati (nello specifico erano 2,91). Tale circostanza, sosteneva il Tribunale, era stata riequilibrata dalle otto ore al giorno di permanenza esterna assicurate al detenuto. Quest’ultimo, avverso tale decisone, propone ricorso in Cassazione deducendo che il Tribunale non abbia tenuto conto delle particolari sue condizioni fisiche. Infatti, il ricorrente, affetto da numerose patologie e non in grado di deambulare in autonomia, avrebbe avuto bisogno di particolari forme di assistenza.

La Suprema Corte rileva, limitatamente al periodo di detenzione della cella inferiore a tre metri quadrati, una violazione della disciplina regolatrice. I Giudici ricordano che la Grande Camera Corte Edu, nella decisione del 20 ottobre 2016, ha affermato che quando lo spazio vitale del singolo in cella è inferiore ai 3 metri quadrati, scatta una forte presunzione di trattamento inumano o degradante. Inoltre, i possibili fattori di compensazione devono sussistere cumulativamente e possono riguardare, tra le altre cose, la minore rilevanza della riduzione dello spazio minimo richiesto, la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di adeguate attività fuori dalla cella.

La valutazione di questo minimo è relativa per definizione; la stessa dipende dall’insieme dei dati relativi al caso, e in particolare dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici e mentali nonché, talvolta, dal sesso, dall’età e dallo stato di salute».

Posto che, nel caso di specie, il riequilibrio della detenzione sofferta dal ricorrente risulta solo apparentemente motivato, senza concrete valutazioni, la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al periodo trascorso nella cella senza spazio minimo vitale, e rinvia al Tribunale di Riesame.

Così si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 23496/19, depositata il 28 maggio.

Ancora una volta la Cassazione ritorna ad occuparsi dello spazio minimo vitale necessario per il detenuto, come può essere quello di cui egli gode all’interno della cella, “che può essere compensato con adeguata attività fuori dalla cella”. A nostro avviso si tratta di un criterio del tutto incompatibile con i diritti del recluso che non può vedere ristretto lo spazio di cui dispone all’interno della cella anche quando venga ad usufruire di un altro spazio all’esterno della cella.

Fonte su D&G

Giugno 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

La commercializzazione della cannabis light è reato

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte che hanno affermato che «la commercializzazione di cannabis sativa L, e in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della l. n. 242/2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varianti iscritte nel Catalogo comune della specie di piante agricole; pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante».

La sentenza era attesa perché doveva mettere un punto fermo dopo che le singole Sezioni della Suprema Corte si erano espresse in modo diverso anche se la decisione delle SS.UU. non sembra aver sciolto ogni dubbio per cui bisognerà leggere la motivazione completa della sentenza.

Comunque, a leggere l’informazione provvisoria, ci par di capire che la Corte ha fatto riferimento alla legge del 2016 che “elenca – scrive la Cassazione – tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati”.

Richiama ancora la Corte la legge 309/1998 che punisce la produzione, il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti, “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.

Poiché fino ad oggi si vendeva la cannabis light che conteneva una quantità di principio attivo più bassa di quello previsto dalle tabelle degli stupefacenti, bisognerà capire se la Cassazione abbia stabilito una nuova soglia o lasciato in vigore la norma precedente che già individuava il limite che doveva essere inferiore allo 0,5%.

Fonte

D&G

Giugno 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

 

 

Processo Cerberus – Mafie Delocalizzate – Buccinasco (MI) NDRANGHETA

In allegato le sentenze della Corte di Cassazione cui ha fatto riferimento l’Avv. Ambra Giovene nella sua Relazione di venerdì scorso sulla vicenda c.d. Cerberus definita solo dopo 11 anni di processi e due annullamenti con rinvio della Cassazione.

La vicenda si è conclusa con la sentenza dello scorso 10.1.2019 che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano la cui motivazione è stata ritenuta idonea a superare i canoni di non manifesta illogicità o contraddittorietà previsti dall’art. 606 c.p.p.

Filippo Poggi

Il valore probatorio dibattimentale delle ricognizioni informali – Tribunale Forlì 26.02.2019 Est. Lisena

In allegato l’estratto della motivazione della sentenza del Tribunale Collegiale di Forlì che ha operato una corretta, condivisibile e prudente operazione di apprezzamento di individuazioni fotografiche informali (nella fattispecie fotogrammi di riprese di telecamere durante una partita di calcio).

Il Tribunale forlivese ha effettuato un excursus sulla questione dei riconoscimenti informali dalla Relazione Preliminare la Codice di rito fino alla recente giurisprudenza di legittimità, concludendo che detti riconoscimenti informali (prove atipiche che il Giudice deve valutare in modo quanto mai rigoroso) in assenza di altri elementi di prova, ed in presenza di elementi di prova contraria introdotti dalla difesa dell’imputato, non potevano superare il ragionevole dubbio in presenza del quale non è raggiunto lo standard probatorio per pronunciare una sentenza penale di condanna, di talché ha assolto l’imputato per insufficienza e contraddittorietà della prova (sulla capacità dimostrativa dei riconoscimenti fotografici v. le considerazioni a pagg. 8-9 della motivazione).

Filippo Poggi

Ai clienti pesce surgelato e decongelato: l’omessa indicazione sul menù vale una condanna

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sentenza n. 13726/19, sez. III Penale, depositata il 31.3.2019.

Decisiva sul fronte giudiziario è la valutazione compiuta dai Magistrati della Corte d’Appello, i quali dissentono dalla pronunzia assolutoria emessa dai colleghi del Tribunale e ritengono che “il non avere comunicato alla clientela, mediante indicazione sul menù, la somministrazione di pesce decongelato e surgelato” è catalogabile come azione finalizzata a “vendere” agli avventori “quel cibo come pesce fresco”. Conseguenziale, quindi, la condanna per i due proprietari del ristorante giapponese, fermati prima di riuscire a mettere in pratica la frode.

Fonte D&G

Marzo 2019

Legittima difesa – Testo definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 28.03.2019

In allegato il testo di Legge definitivamente approvato dal Senato ed in attesa di Promulgazione da parte del Capo dello Stato e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In ordine al nuovo assetto della legittima difesa nel nostro ordinamento quale risultante dalle modifiche degli artt. 52, 55 del codice penale e 2044 del codice civile, pare almeno a chi scrive, che le fortissime preoccupazioni espresse da più parti circa la legittimazione di un nostrano “Far West” ed il distacco (definitivo?) da un diritto penale liberale in nome di un populismo penale lontano dai criteri di razionalità che debbono governare la redazione della norme penali, sembrano un poco eccessive.

Non interessa cimentarsi in ordine alle perplessità sul carattere di norma “manifesto” che riguarderebbe un numero davvero trascurabile di procedimenti penali ed ancora di più il fatto che la norma sarebbe ingiustificata alla luce di un nettissimo calo dei reati violenti di tutti i generi ma in particolare degli omicidi volontari che non sono mai stati ad un livello, per fortuna, così basso nella storia repubblicana. Neppure si vuole discutere la questione del monopolio dell’uso della forza legale riservato ovviamente allo Stato.

L’esame del testo del codice interpolato dalle legge de qua consente una primissima esegesi delle nuove disposizioni alla luce delle quali in primo luogo l’avverbio “sempre” inserito al comma 2 dell’art. 52 dopo la parola “sussiste” certamente limita in modo molto forte la discrezionalità del Giudice ma forse può essere quasi considerata pleonastica in considerazione del fatto che trattasi pur sempre di fatti commessi per difendere all’interno del proprio domicilio (inteso come casa di abitazione ma anche negozio, studio professionale o impresa, luoghi in cui ogni persona ha diritto al massimo della sicurezza fisica che l’Ordinamento deve garantire), “la propria o altrui incolumità” quindi beni attinenti alla vita e all’integrità fisica ovvero anche i beni ma solo quando non vi sia “desistenza” dell’offensore” e comunque “vi sia pericolo di aggressione”.

In ogni caso tale concreto apprezzamento giudiziale non è affatto escluso e una ragionevole interpretazione della norma per quanto attiene alla nozione di “propria e altrui incolumità” che dovranno subire una minaccia tutt’altro che irrilevante perché possa escludersi la punibilità del fatto.

Non è quindi pensabile che si possa, anche alla luce delle nuove norme, “sparare al ladro che fugge” in quando adesso come allora si ricadrebbe senza meno in una ipotesi di omicidio volontario.

Il comma 4 aggiunto all’art. 52 del codice penale parimenti ritiene “sempre in stato di legittima difesa” chi nei luoghi sopra indicati agisce contro un offensore a condizione che questi “stia compiendo una intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica”.

La modifica dell’art. 55 del codice penale sull’eccesso colposo nella legittima difesa introduce un concetto forse di non inequivoca interpretazione quale “lo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto” che certamente potrà consentire, se applicato in modo molto estensivo dalla Magistratura (forse potranno risultare utili gli studi in tema di vittima vulnerabile nel diritto processuale), di punire con le pene per i reati colposi fatti molto gravi ma senza certamente consentire mai alcun eccesso, quello sì debordante dal diritto penale liberale e soprattutto dallo Stato di diritto, per cui l’offeso possa mai perpetrare sorta una vendetta legale nei confronti dell’offensore allorché questi abbia cessato di essere una minaccia per l’incolumità fisica e stia, per esempio, dandosi alla fuga con il bottino.

La nuova Legge modifica anche le conseguenze civilistiche della legittima difesa previste dall’art. 2044 del codice civile, per cui nel caso la stessa ricorra, per chi ha compiuto il fatto è escluso ogni obbligo di risarcimento o indennizzo nei confronti del danneggiato o dei suoi congiunti (mi sembra una scelta discrezionale del Legislatore che non può essere attaccata sul piano della legittimità costituzionale in quanto non si scorgono obblighi solidaristici nei confronti di chi sia rimasto leso nell’atto di commettere un delitto violento); in caso di legittima che però abbia ecceduto colposamente i limiti legali, è sempre dovuta invece una indennità rimessa al prudente apprezzamento del Giudice che dovrà tenere conto dei parametri legalmente determinati per la sua liquidazione.

La nuova Legge inasprisce, e molto, le pene per il furto in abitazione ex art. 624-bis del codice penale, per la violazione di domicilio ex art. 614 del codice penale e per la rapina semplice (pena minima 5 anni) o aggravata (di solito tali innalzamenti delle pene edittali non sembrano sortire evidenti effetti concreti).

Pare del tutto condivisibile la modifica dell’art. 165 del codice penale per cui in caso di condanna per furto in abitazione, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata al pagamento integrale della somma determinata a titolo di risarcimento del danno subito dalla persona offesa.

Infine viene previsto che gli oneri di difesa anche per consulenti tecnici siano a carico dello Stato, non si comprende se rilevi comunque il reddito dell’imputato ma parrebbe di sì applicandosi la stessa normativa dei collaboratori di giustizia.., quando il procedimento di concluda un provvedimento liberatorio (decreto di archiviazione, sentenza di nlp o sentenza dibattimentale di proscioglimento). Nello stesso tempo questi procedimenti vengono inseriti tra quelli per cui è prevista la trattazione prioritaria ai sensi dell’art. 132-bis disp. att. c.p.p.

Interessante il fatto che venga in un certo modo legalmente prevista (v. art. 8 delle nuove disposizioni) la formula terminale nel caso di assoluzione per ricorrenza della legittima difesa che essere quella per cui “il fatto non costituisce reato”.

Meno comprensibile perché queste ultime due disposizioni non siano applicabili ai fatti commessi ricorrendo le circostanze di cui all’art. 52, comma 1 del codice penale ossia a quella che ormai potremmo definire “legittima difesa ordinaria” (es. rappresentante di preziosi assalito sulla pubblica via, donna che si difende da un tentativo di violenza sessuale di gruppo fuori da un locale pubblico etc.).

Filippo Poggi

Elezione del domicilio presso il difensore di ufficio e processo in absentia

In questa interessante ordinanza della Prima Sezione Penale della Suprema Corte si riafferma l’importanza (invero abbastanza negletta nella pratica quotidiana) di assicurare che il processo in absentia avvenga quando dello stesso sia effettiva conoscenza da parte dell’imputato e non solo meramente formale quando avviene come nel caso all’esame della Corte, per effetto della sola elezione del domicilio presso il difensore di ufficio effettuata nella fase procedimentale ed anzi prima dell’iscrizione nel registro degli indagati.

L’ordinanza si segnala anche per l’affermazione di un principio di diritto niente affatto pacifico: la questione all’esame riguarda un verbale del 2014 tuttavia viene evocato come tertium comparationis la disciplina attuale ex art. 162, comma 4-bis c.p.p. che ha introdotto la necessità di informare immediatamente il difensore di ufficio e di raccogliere il suo consenso alla predetta elezione. La Suprema Corte ritiene che in caso di mancato consenso, le notifiche all’imputato non possano farsi che ai sensi degli artt. 157 segg. c.p.p.

Non privo di interesse il fatto che la vicenda processuale in Cassazione nasce dal ricorso del PG avverso la sentenza di appello che di ufficio aveva ravvisato la nullità della sentenza di primo grado per difetto delle condizioni per procedere in absentia.

Il PG presso la Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso del PG presso la Corte Territoriale.

E’ ben noto che la Dottrina ritiene la disciplina introdotta con Legge n. 67/2014, che ha soppresso il secolare istituto della contumacia, assai più sfavorevole delle disciplina precedente, alla quali si era giunti anche per impulso della giurisprudenza della Corte Edu, che aveva novellato l’art. 175 c.p.p. con Legge n. 60/2005. E davvero non si può, almeno ad avviso di chi scrive, concordare con le obiezioni sollevate dalla Dottrina.

Filippo Poggi

La difficoltà economica dello straniero può giustificare il mancato rispetto dell’ordine di espulsione

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 39773/18, depositata il 4 settembre.

La vicenda. Il Giudice di Pace condannava l’imputato alla pena di 10mila euro di multa per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale.

La decisione di merito è impugnata per cassazione dall’interessato. Sostiene il ricorrente che nella fattispecie era emersa una situazione di indigenza tale da non consentirgli l’acquisto del titolo di viaggio. La mancanza di fonti finanziarie, riferite da un teste appartenente allo polizia giudiziaria ed emerse anche nel decreto di espulsione stesso, venivano ignorate dal Giudice di Pace.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. In tema di immigrazione il giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, presuppone l’onere dello straniero di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, “restando fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale».

Ragioni che possono concernere «situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendo difficoltosa o pericolosa».

Pertanto, il disagio economico dello straniero e la difficoltà ad organizzare la partenza doveva essere valutata come giustificato motivo.

Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace.

Fonte D & G

Febbraio 2019