Abbandonare i rifiuti è reato, ma anche non provvedere alla rimozione

Così si è espressa la Corte di Cassazione sentenza n. 39430/18, depositata il 3 settembre.

Fermo restando che l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 vieta in generale l’abbandono di rifiuti, condotta punita dagli artt. 225 e 226 del medesimo decreto, la Corte ricorda che l’abbandono di rifiuti obbliga chiunque contravvenga al divieto al rispristino dello stato dei luoghi.

La sentenza precisa dunque che «l’obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell’abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell’ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono le conseguenze, se non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell’obbligo».

Fonte D & G

Febbraio 2019

Conferma del trattenimento presso il CIE per mancata notifica dell’avviso dell’udienza al difensore di fiducia

Così ha deciso la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 3345/19, depositata il 5 febbraio.

Il Giudice di Pace di Milano convalidava il trattenimento di un cittadino albanese presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza di Milano in virtù del fatto che l’interessato aveva terminato un periodo di detenzione domiciliare e che, avendo una moglie regolarmente soggiornante in Italia ed un figlio di due anni, avrebbe avuto le condizioni per il permesso di soggiorno per ragioni familiari. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’interessato.

Come afferma costantemente la giurisprudenza, in tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero, trovano applicazione le garanzie del contraddittorio, nella forma della necessaria partecipazione del difensore e dell’audizione dell’interessato.

Ne consegue che la mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida, a causa dell’omessa notificazione dell’avviso della data fissata per l’udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente e tanto più, dalla nomina di un difensore d’ufficio. All’udienza di convalida del trattenimento si applicano infatti le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 dell’art. 13 che prevedono espressamente la nomina di un difensore d’ufficio solo nel caso in cui lo straniero sia privo di un difensore di fiducia.

Fonte D & G

Febbraio 2019

 

Il cliente che trattiene gli onorari spettanti al proprio avvocato risponde di appropriazione indebita

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 20117/18, depositata l’8 maggio.

Il caso. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la condanna nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita), per aver questi trattenuto le somme erogategli dalla compagnia assicuratrice e spettanti al proprio difensore.

Il Supremo Collegio evidenzia che, nel caso di specie, si configuri un’ipotesi di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., così come stabilito nei precedenti gradi di giudizio.

Difatti, sottolineano i Giudici di legittimità, emerge dagli atti processuali, che la somma erogata “era stata imputata, dalla compagnia assicuratrice, al credito per la prestazione professionale del legale che aveva assistito l’imputato”.

Pertanto, correttamente la Corte distrettuale ha ravvisato nella condotta del ricorrente la configurabilità del reato di cui all’art. 646 c.p., conformemente al principio in forza del quale                             “il soggetto che abbia ricevuto una somma di denaro, appartenente a terzi, con l’obbligo di trasferirla all’avente diritto, ove non provveda alla restituzione della somma risponde del delitto di appropriazione indebita, quand’anche possa vantare ragioni di credito nei confronti del terzo”.

Febbraio 2019

Fonte: D&G

Avv. E. Oropallo

Violenze del padre sulla figlia: colpevole anche la madre “negazionista”

Il marito ha abusato della loro figlia, e lei, la moglie, ha tenuto una linea negazionista, finalizzata a salvaguardare la falsa serenità familiare. Legittimo, sanciscono i giudici, ritenere anch’ella colpevole di violenza sessuale (Cassazione, sentenza n. 1650/19, sez. III Penale).

A rendere ancora più grave la posizione della donna, poi, il fatto che ella abbia “insultato e schernito la ragazza, costringendola – con la complicità del coniuge – a ritrattare quanto da lei raccontato” a proposito degli abusi subiti. Non a caso, la ragazza “ha ritrattato la sua tragica confessione non perché segretamente costretta dal padre, ma perché sollecitata e pressata da entrambi i genitori, tra loro saldamente alleati contro la verità emergente dal racconto della figlia”.

Fonte D & G

Gennaio 2019

 

Rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza perché inoltrata tramite PEC

Laddove il difensore non possa presenziare il procedimento di appello avverso i provvedimenti de libertate, l’istanza di differimento si palesa irrituale se inoltrata tramite PEC giacché, nel procedimento penale, l’utilizzo di tale mezzo non è consentito alle parti private per effettuare comunicazioni o notificazioni”.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, nella sentenza n. 2034/19, depositata il 16 gennaio.

La S.C., circa l’utilizzo del mezzo PEC, ricorda che la notifica a mezzo telematico è “equipollente alle forme dell’ordinario regime delle notificazioni” giacché è un mezzo ritenuto alternativo alle comunicazioni: in tal senso anche le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposti dalle autorità giudiziarie.

E’ consentito l’utilizzo del mezzo PEC nel procedimento penale “solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie a persona diversa dall’imputato” per cui la Corte ritiene “giuridicamente inesistente” l’istanza di differimento trasmessa dalla difesa del ricorrente tramite mezzo PEC.

A nostro avviso, con l’avvento del processo telematico e della conseguente ritualità – come afferma la Corte – della notifica in forma telematica degli atti al difensore dell’imputato – ci sembra incredibile, al contrario, che si ritenga inesistente la notifica dell’istanza di differimento inviato dal difensore alla Cancelleria penale in via telematica. Certamente questa sentenza non ci aiuta a capire le ragioni di questa discriminazione.

Fonte D & G

Gennaio 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

Maltratta compagna e figlia e le perseguita online: necessaria la custodia in carcere

Sotto accusa per avere maltrattato l’ex compagna e la figlia, l’uomo sceglie assurdamente di minacciarla e offenderla non solo tramite telefono ma anche attraverso i social network. Legittimo, di conseguenza, secondo i Giudici, il provvedimento con cui gli viene imposta la misura cautelare della custodia in carcere (Corte di Cassazione, sentenza n. 57870/18, sez. VI Penale).

Inutile il ricorso proposto in Cassazione dall’imputato. Anche i Giudici del Palazzaccio, difatti, ritengono vada confermata “la custodia in carcere”. Decisiva la constatazione che egli ha ignorato completamente “il divieto di comunicazione” con l’ex compagna e la figlia, rivolgendo loro “messaggi vocali minacciosi” e “messaggi dai contenuti infamanti pubblicati sui social network”.

Fonte D&G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Gennaio 2019

Termine per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento (e per il deposito della motivazione)

Nella sentenza della Sezioni Unite N. 40986/2018 in tema di legge penale (quando vi sia successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p.) applicabile quando fatto e condotta sono avvenuti in tempi diversi, viene finalmente affrontata e risolta espressamente (non si tratta di affermazione incidentale) la questione del termine per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento e la possibilità per il giudice di fissare un termine per il deposito della motivazione.

La  Suprema Corte previa considerazione dei vari orientamenti della sezioni semplici perviene alla conclusione che nella sentenza di patteggiamento (che deve essere sempre considerata un provvedimento pronunciato in camera di consiglio anche nella fase del giudizio quando emessa prima dell’apertura del dibattimento di primo grado), non è intanto possibile applicare la normativa sul deposito ritardato della motivazione che vale per le sentenze dibattimentali e quelle rese a seguito di giudizio abbreviato, di talché la motivazione della sentenza di patteggiamento dovrebbe essere sempre depositata unitamente alla decisione; nel caso dell’apposizione di un termine per il deposito questo termine deve considerarsi irritualmente fissato di talché il termine per impugnare è sempre fissato in 15 giorni che decorrono, ove dispositivo e motivazione non siano contestuali, dall’ultima notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento (nel caso de quo i giudice aveva riservato un termine per il deposito di 15 giorni depositando la sentenza tempestivamente, tuttavia non era stato dato l’avviso di deposito che è quindi obbligatorio alla fine della decorrenza del termine di impugnazione).

Filippo Poggi

Giudizio abbreviato e rinnovazione in appello

In allegato l’ordinanza della Corte di Appello di Milano del 20.02.2018 di cui si è molto discusso in un corso della SSM dello scorso mese di settembre e che pare essere sul punto il classico “uovo di Colombo”. In buona sostanza la Corte afferma, con una buona dose di ‘pragmatismo ambrosiano’ che la nuova formulazione dell’art. 603, comma 3-bis c.p.p. con obbligo di rinnovazione dell’istruttoria non può trovare applicazione quando il PM impugni una sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non condizionato in quanto manca del tutto una “istruzione dibattimentale” da rinnovare in sede di appello. Non potendosi peraltro applicare i principi delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano in quanto emesse prima dell’entrata in vigore della Legge n. 103/2017.

Nel testo dell’ordinanza vengono fatte salve altre ipotesi di rinnovazione, quando anche nel corso di un giudizio abbreviato alcune prove siano state assunte nella pienezza del contraddittorio (incidente probatorio) e comunque con l’intervento delle parti, quando il giudice abbia attivato in primo grado i poteri officiosi ex art. 441, comma 5 c.p.p.

Le conclusioni appaiono completamente condivisibili e occorre aggiungere che sempre il criterio di interpretazione letterale dovrebbe essere quello preferito dal Giudice, dovendosi gli altri criteri interpretativi enunciati dall’art. 12 ss. delle Preleggi ritenere subordinati ed applicabili solo in quanto il primo risulti del tutto insufficiente a dare applicazione alla norma: regola che consentirebbe di riaffermare il principio costituzionale di “soggezione del giudice solo alla legge” ma certamente almeno alla legge verrebbe da dire, impedendo interpretazioni distanti dal testo normativo che per quanto imperfetto, mal formulato, scarsamente coordinato e con tutte le altre censure che si possono facilmente muovere al Legislatore è e resta il termine essenziale di confronto su cui di dovrebbe impegnare chi pronuncia in nome del Popolo Italiano.

La questione della riassunzione delle prove rappresentate da consulenze tecniche e perizie (dovendosi stabilire se appartengano al genere delle prove dichiarative) è sottoposta alle Sezioni Unite all’udienza del prossimo 22.11.2018 (Rel. Rago).

Filippo Poggi

Infondatezza (semplice o manifesta) del ricorso per Cassazione

In allegato una sentenza della Seconda Sezione Penale (Pres. Davigo) depositata lo scorso marzo 2018 che mi era del tutto sfuggita e che ho sentito richiamare ieri nel corso di una udienza in Cassazione dove personalmente ho incassato un’altra inammissibilità (sempre alla Seconda Penale) del ricorso che pur era sfuggito alla scure della Settima Penale.

La sentenza richiama con un buon grado di approfondimento le ragioni (v. pagg. 9-11) che hanno portato le Sezioni Unite 22.11.2000 n. 32 ad una vera e propria creazione giurisprudenziale che non ha un reale fondamento normativo: la inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce l’instaurarsi del rapporto processuale e quindi tra l’altro di dichiarare la prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p. medio tempore intervenuta (la tra la pronuncia in grado di appello e quella di cassazione). Tra l’altro non si è mai capito perché a questa regola peraltro molto lineare farebbe e fa eccezione il caso di querela rimessa e accettata, per in questa ipotesi invece anche nel caso di ricorso che sarebbe inammissibile, l’estinzione del reato viene dichiarata.

Ma tornando alla questione centrale della sentenza in commento, la Cassazione tenta di fornire un decalogo (v. pagg. 12 – 13 della motivazione) per distinguere l’infondatezza manifesta da della “mera” infondatezza, senza la quale si finirebbe nell’arbitrio (nel quale almeno a mio modesto giudizio ci troviamo senz’altro, decalogo e non decalogo).

Il decalogo anzi appare abbastanza “aperto” nel senso che la discrezionalità che deve guidare il giudice a prendere per l’una o l’altra infondatezza sembra restringere i casi di infondatezza manifesta. Però la sentenza stessa finisce per dichiarare l’inammissibilità del ricorso tra nullità innocue, nullità non tempestivamente eccepite, “prove di resistenza” quando si invochi l’inutilizzabilità di una prova che trasformano tout court il giudice di legittimità in un giudice di merito.

Insomma per quanto mi riguarda posso convenire senza troppe difficoltà che il mio ricorso fosse inammissibile, ma lo era certamente anche quello del Procuratore Generale che criticava il giudice di appello per avere concesso le attenuanti generiche. E vorrei che qualcuno mi citasse il caso di ricorsi in cassazione accolti per motivazione illogica o contraddittoria sulla mancata concessione delle generiche: nella esperienza un caso mai visto.

Intanto in tema di prescrizione ci siamo incassati, con la cd Riforma Orlando, la sospensione per 18 mesi tra il giudizio di primo grado e quello di appello per i reati commessi dal 3.08.2017, poi è notizia di oggi che il Governo approverà la norma che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado (anche di assoluzione), una norma palesemente incostituzionale per cui l’Unione delle Camera Penali ha proclamato l’astensione dalle udienza per quattro giorni.

Filippo Poggi

Rinvio al giudice civile in grado di appello ex art. 622 c.p.p.

Invio in allegato questa sentenza appena depositata in data 3.10.2018 dalla Sesta Sezione Penale (Presidente Fidelbo – Estesore Silvestri)  su un tema abbastanza negletto eppure di notevole importanza: il perimetro della cognizione civile in grado di appello investito del giudizio a seguito di accoglimento del ricorso della parte civile o di annullamento di capi che riguardano l’azione civile. La Sesta Sezione affronta le problematiche definendo esattamente quel perimetro e richiamando il principio di diritto secondo cui la prova inutilizzabile nel giudizio penale resta tale anche nel giudizio civile di rinvio, quale naturale prosecuzione di un processo che si è svolto con le regole del rito penale.

Filippo Poggi

Riforma ordinamento penitenziario – DD. LGS. NN. 123 – 124/2018

In allegato i testi dei Decreti Legislativi di riforma dell’Ordinamento Penitenziario (dopo che il precedente Governo e il Ministro Orlando si sono fatti scadere la delega in maniera inescusabile), decreti che riguardano i condannati adulti mentre per i minorenni vi è altro decreto. Le nuove norme entrano in vigore il 10.11.2018 e ci sono anche parecchie modifiche al codice di procedura penale.

L’efficacia di diverse norme in tema di vita penitenziaria  è differita al 31.12.2021 (il che lascia molto da pensare sugli intendimenti riformatori).

Filippo Poggi

Delega orale o delega scritta? La Prima Sezione afferma la legittimità della delega orale

In allegato alla presente, invio la sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione depositata ieri 25.10.2018 che con argomenti del tutto condivisibili, in consapevole contrasto con la precedente pronuncia della Quinta Sezione (pure allegata insieme alla breve nota dell’epoca), afferma che l’avvocato può legittimamente delegare un collega con mandato orale che poi sarà trasfuso nel verbale di udienza. La questione appare trattata in modo molto più approfondito e meditato, trattandosi peraltro di una vicenda in cui la stessa Suprema Corte in una udienza camerale “partecipata” ha ammesso alla discussione il sostituto del difensore munito appunto di sola delega orale.

Una sentenza che merita piena condivisione e che si spera sarà applicata nei nostri Tribunali e Corti, come afferma la motivazione, anche per esaltare l’affidamento dell’ordinamento nell’avvocato quale custode dei valori della Professione.

Filippo Poggi

Rinnovazione istruttoria in appello e obbligo di ri-sentire consulenti tecnici e periti

In allegato alla presente, invio l’ordinanza della Seconda Sezione Penale 26.09.2018 che ha trasmesso alle Sezione Unite il processo per dirimere la controversia se la prova offerta da periti e consulenti tecnici in caso di assoluzione in primo grado debba essere rinnovata in appello ai fini di una eventuale condanna (la questione prende le mosse da una sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva condannato l’imputato assolto in primo grado senza rinnovare l’istruttoria per sentire i consulenti tecnici del PM).

L’ordinanza fa particolare riferimento al fatto che l’attività degli esperti non solo quella di offrire una valutazione tecnica o scientifica, ma al fatto che spesso l’esperto è chiamato ad individuare dati fattuali che possono essere reperiti solo tramite se le sue competenze e rispetto a tali dati la sua posizione non è difforme a quella di altri dichiaranti, testimoni o meno (v. pagg. 8 – 9 ordinanza).

Fino a ieri ho avuto l’opportunità di partecipare ad un corso di aggiornamento della SSM sulle novità del giudizio di appello e colgo l’occasione per riportare alcuni spunti che ho còlto dai relatori e dalle reazioni della platea (tutti magistrati con funzioni di appello giudicante o requirente).

In ordine alla vexata quaestio dell’art. 603, comma 3 – bis c.p.p. la Corte di Appello di Milano con pragmatismo lombardo ha affermato seccamente che dato il tenore letterale della norma non vi è alcuna obbligo di rinnovazione in caso di appello che derivi da giudizio abbreviato in primo grado (la questione resta comunque ancora aperta e molto dibattuta).

Il Prof. Oliviero Mazza ha messo in guardia dal tentativo strisciante di trasformare il giudizio di appello in una sorta di giudizio di cassazione in cui si censura la motivazione del giudizio di primo grado, riservando poi alla Cassazione solo i vizi per violazione di legge sostanziale e processuale. Il Prof. Mazza ha particolarmente insistito sul fatto che il giudice di appello deve restare saldamente attaccato al giudizio sul fatto e non alla critica della motivazione essendo appunto l’ultimo giudice di merito che con la sua pronuncia da questo punto di vista conclude il processo (un nuovo giudizio naturalmente nei limiti del devoluto). Ha rilevato inoltre che una impostazione di questo tipo unita alla fortissima compressione della collegialità in primo grado stabilita nel 1999 sconterebbe un tasso di democraticità nel processo fortemente preoccupante.

In tema di concordato in appello, le esperienze dei vari Distretti sono molto varie, i giudici in generale lamentano una troppo scarsa applicazione dell’istituto, è stata criticatissima l’impostazione di alcune Procure Generali di non dare il consenso nei processi cumulativi se tutti gli imputati non operavano la medesima scelta processuale, critica che mi sento di condividere in pieno oltre alla troppo differenze tra le varie Procure Generali che devono trovare qualche forma di composizione anche tramite la moral suasion del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Il Dott. Luigi Riello Procuratore Generale di Napoli ha ribadito il fatto ben noto agli addetti ai lavori che il 70% delle prescrizioni è dichiarato del GIP mentre il restante 30% dal Tribunale e dalla Corte di Appello in percentuali quasi identiche (dato a livello nazionale). Esistono poi differenze enormi tra Corti che sono al collasso (Napoli, Venezia) con percentuali di prescrizioni dal 30 al 40% e Corti virtuose (Palermo) con prescrizioni sotto il 10%. Il Procuratore ha pure rilevato senza eludere il problema che la Circolare del CSM sulle avocazioni da parte del PG finisce di fatto per eludere un chiarissimo disposto normativo di natura essenzialmente processuale, anche se pare che non si potesse fare altrimenti. Mi pare che il dato delle prescrizioni sia stato confermato anche dal Dott. Renato Bricchetti Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano.

Sono stati messi a fuoco anche problemi organizzativi come Uffici Spoglio di cui dotare le Corti di Appello (anche tramite l’Ufficio del Processo) e la necessità del potenziamento delle cancellerie post dibattimento specie in primo grado, la Presidente della Corte di Appello di Firenze Dott.ssa Margherita Cassano ha osservato che all’inizio del suo incarico da alcuni Tribunali del Distretto i fascicoli pervenivano in Corte  anche dopo 5-6 anni dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

E’ stato sottolineato il fatto come in tutti i Distretti vi sia un numero elevato o elevatissimo di assoluzioni in primo grado avanti il Tribunale Monocratico il che involge la responsabilità dei Procuratori della Repubblica unici titolari dell’azione penale (più frequente e accorto uso dell’art. 125 disp. att. c.p.p.).

Spero di avere riferito correttamente e soprattutto di avere attribuito le affermazioni ai singoli relatori che le hanno espresse.

Filippo Poggi

Aggravante odio razziale

Recentemente la Suprema Corte con la sentenza n. 32028 del 12.7.2018 ha stabilito che anche un’espressione generica, nello specifico: “che venite a fare qua…dovete andar via” può far scattare l’aggravante dell’odio razziale prevista dall’art. 3 del D.L. 26.4.1993 che indichi la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa configurabile nel caso specifico esaminato dalla Corte in quanto le frasi pronunciate nel corso di un’aggressione sono state ritenute “chiaramente espressione della volontà che le persone offese e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti, lasciassero il territorio italiano a cagione della loro identità razziale”.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. VI Penale, sentenza n. 31363/18 dep. il 10/7) ha escluso che possa ritenersi sussistente il reato di cui all’art. 570 c.p. in ipotesi di violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli maggiorenni o non inabili al lavoro, anche se studenti, in quanto la norma penale è operativa solo nel caso di figli minori o inabili al lavoro.  Trattasi di pacifica giurisprudenza (cfr. sent. n. 34270 Cass. Pen. Sez. VI sentenza n. 34270 del 31.5.2012).

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Astensione avvocati e processo con detenuti – Corte costituzionale 4.07.2018

Il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato la questione di costituzionalità con due ordinanze (allegate) in relazione alle norme sui pubblici servizi (Legge n. 146/1990) sulla quale si basa il codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati nel caso assistano imputati detenuti.

La questione sarà decisa della Corte costituzionale il 4.07.2018 (Giudice Relatore Amoroso) in cui l’Unione delle Camere Penali ha chiesto di intervenire ad opponendum.

Nel frattempo però la Cassazione con la sentenza pure allegata ha dichiarato la nullità dell’ordinanza del Tribunale Reggiano (impugnata dal Collega Avv. Luca Brezigar del Foro di Modena) perché la normativa prevede che il processo in caso di incidente di costituzionalità debba essere sospeso nella sua interezza (il giudice perde il potere di decidere la causa) mentre nella fattispecie AEMILIA è proseguito in quanto il collegio ha sospeso la decisione solo relativamente alla istanza di rinvio.

Staremo a vedere, anche perché vi è la possibilità tutt’altro che astratta che l’istruttoria compiuta dopo la pronuncia dell’ordinanza sia nulla.

Filippo Poggi

Delega orale o delega scritta?

Non persuade davvero questo recente arresto della Suprema Corte che con una sentenza per il momento isolata (né risulta che il tema sia stato affrontato in precedenza), ha creato scompiglio nell’ambito della documentazione della qualità di sostituto del difensore in ambito penale e civile.

L’art. 14, comma 2 della Legge Professionale Forense è molto chiaro e nell’ultimo periodo di tale comma prescrive che “Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta”.

Non si vede per quale motivo la Legge Professionale non possa contenere anche norme processuali che hanno in parte tacitamente abrogato le norme dei codici di procedura penale e civile in un’ottica di semplificazione delle forme di assunzione di maggiori responsabilità dell’avvocato che dichiarandosi sostituto in mancanza di delega orale, commetterebbe senza dubbio il reato di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.).

Tanto è vero che questa norma si applica solo agli avvocati e non ai praticanti abilitati per i quali resta la necessità della delega scritta con le forme di documentazione prescritte dai codici di rito (in considerazione della temporanea autorizzazione al patrocinio con non consente di considerarli ancore membri pieno titolo dell’Ordine Forense v. art. 25 Legge Professionale Forense).

La delega scritta è anche richiesta in caso di nomina di un sostituto stabile presso un Ufficio Giudiziario come previsto dal comma 4 dell’art. 14.

Il richiamo contenuto nella sentenza circa l’esercizio della mancata delega in ordine alla redazione di in Testo Unico sulla Professione Forense appare un elemento affatto eccentrico e di nessuna utilità ai fini della corretta esegesi della norma. E ancora meno pertinente appare il richiamo ai “ regolamenti previsti dalla stessa legge” che sono stati emanati e nessuno di essi doveva occuparsi della materia della rappresentanza in giudizio.

Idem la mancata formale abrogazione dell’art. 9 della Legge Professionale del 1933 che faceva espresso riferimento alla figura del “procuratore” che tra l’altro non si rinviene nel sistema del codice di procedura penale dove il difensore assiste e difende l’imputato (o altra parte privata) e solo in condizioni eccezionali specificamente previste “rappresenta” l’imputato (v. art. 420-bis, 423, 475 etc.).

Insomma, almeno a parere di chi scrive, la preferenza pratica sia come rappresentante che come rappresentato è che sia più opportuno per tutti avere una delega scritta, tuttavia questo non toglie che l’interpretazione della Quinta Sezione della Cassazione appaia gravemente erronea e sulla stessa possano pronunciarsi altre Sezioni ovvero le stesse Sezioni Unite trattandosi di questione che anche nella pratica è della massima importanza.

Infine quid juris per i processi penali pendenti in cui l’imputato è stato assistito da un difensore munito di delega orale, quindi invalida (inesistente?) secondo l’interpretazione della sentenza richiamata? Non basta la presenza di un difensore, ma è necessario il difensore dell’imputato a pena di nullità assoluta del processo.

Filippo Poggi

Il mancato esercizio del diritto di visita non integra il reato di cui all’art. 388 comma 2° c.p.

Lo ha stabilito una recente sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Nola del 14.3.2018 esaminando il caso di un padre separato querelato dalla sua ex moglie perché sistematicamente non si presentava agli incontri settimanali programmati col figlio ancora minorenne, cagionando allo stesso uno stato di malessere interiore. Secondo il Giudice la condotta contestata non avrebbe eluso alcuno degli obblighi statuiti dal provvedimento del giudice civile dovendosi ritenere che “costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante soltanto quello che violi le parti del provvedimento che stabiliscono obblighi funzionali all’effettività dello stesso – come può essere una violazione dell’obbligo di assistenza familiare ex art. 570 c.p. – e non anche il mancato esercizio di una facoltà prevista in caso di genitore non affidatario…E ciò anche laddove la condotta abbia prodotto effetti spiacevoli nell’animo del minore”.

Secondo il commento che si può leggere nella rivista telematica (www.ildirittopenalecontemporaneo.it) la soluzione adottata dal Tribunale di Nocera Inferiore appare largamente condivisibile. Come già osservato dalle Sezioni Unite (Sez. Un. pen. 27.9.2007 sent. n. 36692) il legislatore parla di elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice e non di mera inottemperanza dello stesso. Ancora “la condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia” viene punita solo quando abbia per risultato “la sottrazione agli obblighi assistenziali inerenti alla responsabilità genitoriale”, dovendosi escludere di conseguenza “quelle condotte di carattere meramente estemporaneo ed occasionale, che non presentino un sufficiente livello di gravità” (Cass. Sez. VI pen. sent. n. 51488 del 19.12.2013).

Fonte

www.ildirittopenalecontemporaneo.it

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

Maggio 2018

Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 656 c.p.p. e sospensione degli ordini di esecuzione (emessi o anche eseguiti)

In allegato l’interessante provvedimento della Procura Generale di Napoli che dopo approfondita riflessione sulle conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 656 c.p.p. di talché devono essere sospese le condanne fino a 4 anni di pena detentiva, ha deciso che trattandosi di illegittimità costituzionale quindi la norma cessa di esistere con effetto ex tunc, tutti gli ordini di esecuzione devono essere sospesi e i condannati scarcerati, mentre gli ordini non ancora eseguiti dalla polizia giudiziaria vengono restituiti all’Ufficio della Procura Generale.

L’interpretazione delle conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità non sono unanimi (anche se a chi scrive sembra l’unica corretta), tuttavia altre Procure hanno orientamenti diversi, ritenendo, per esempio, che debba essere attivato il Giudice dell’Esecuzione.

L’amico e caro collega Piero Monteleone la scorsa settimana ci ha fatto avere un provvedimento del Procuratore di Rimini Dott.ssa Melotti conforme all’orientamento sopra citato, che ha disposto l’immediata scarcerazione del condannato.

Filippo Poggi

Lesioni personali stradali – art. 590-bis cod. pen. – certificazione medica e criteri medico-legali

In allegato alla presente, la copia della richiesta di archiviazione presentata dal PM di Forlì ed accolta dal GIP in sede in un caso di lesioni stradali ex art. 590-bis del codice penale in un caso in cui la gravità delle lesioni risultava solo da certificazione medica del medico generico senza la prescrizione o la indicazioni di terapie o accertamenti diagnostici (normalmente certificazioni rilasciate più che altro a scopo risarcitorio in ambito RCA) a fronte di un referto del Pronto Soccorso che certificava una prognosi di guarigione individuata in 10 gg.

Tuttavia la durata della malattia deve essere saldamente ancorata alle norme del codice penale ed alla criteriologia medico legale.

La conclusione è stata quindi che una volta esclusa la ricorrenza del reato di cui all’art. 590-bis del codice penale (che la giurisprudenza edita dalla Suprema Corte ritiene una fattispecie autonoma e non una circostanza aggravante del reato di lesioni colpose) il PM ha derubricato la originaria contestazione in quella di cui all’art. 590 del codice penale (lesioni colpose lievissime) improcedibili per difetto di querela.

Una decisione che merita sicura condivisione (ma anche apprezzamento visto che evita di sottoporre a processo penale persone che potrebbero malauguratamente subire danni gravissimi caso di condanna, attesa la sanzione amministrativa della revoca della patente) e che, per quanto mi risulta, risulta in linea con le conclusioni cui normalmente giungono anche i medici legali.

Filippo Poggi