Rassegna della giurisprudenza penale della cassazione – 2017

In allegato l’interessantissima Rassegna della Giurisprudenza di legittimità dell’anno 2017 a cura dell’Ufficio del Massimario.

Uno strumento di lavoro straordinariamente utile e molto bene organizzato, senza trascurare la Dottrina e soprattutto di pensare con la nostra testa, ci sono orientamenti giurisprudenziali alcuni dei quali meno condivisibili, dei quali occorre prendere atto senza per nulla rinunciare a contribuire al loro mutamento con tutte le sollecitazioni che l’Avvocatura è in grado di dare.

Filippo Poggi

Ricorso per cassazione dell’imputato e necessità della difesa tecnica

In allegato la motivazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite depositata il 23.02.2018 che ha chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, come la possibilità per l’imputato di proporre ricorso per cassazione (ivi compresi motivi aggiunti e memorie) sia stata eliminata dall’ordinamento dalla Legge n. 103/2017 con riferimento a qualsiasi tipo di ricorso, anche a quelli avverso provvedimenti in materia de libertate ex art. 311 c.p.p. (possibilità invece sostenuta dalla Sezione remittente).

Ne consegue che il ricorso può essere proposto solo avvalendosi di un avvocato iscritto all’apposito albo dei patrocinatori avanti alle Magistrature Superiori.

Resta naturalmente intatta la possibilità per l’imputato di presentare e sottoscrivere personalmente ogni altro tipo di impugnazione tra cui in primis l’atto di appello.

La soluzione è appunto condivisibile dato l’estremo tecnicismo (e formalismo) che caratterizza il ricorso per cassazione (esasperato da pronunce della Suprema Corte auto-difensive, volte a limitare anche con interpretazioni forzate della norme “l’assalto” alla Cassazione).

Tuttavia la necessaria qualificazione degli avvocati iscritti all’albo speciale non appare affatto scontata, in considerazione del fatto che nella quasi totalità dei casi (che riguarda anche chi scrive) si è diventati cassazionisti per mera anzianità, per decorso cioè del termine di 12 anni dall’iscrizione all’albo degli avvocati, dimostrando di avere semplicemente esercitato con continuità la professione (senza alcun distinguo tra settore civile, penale e amministrativo).

In questo contesto colpisce molto, non certo favorevolmente, che la nostra Legge Professionale che aveva previsto una disciplina transitoria per l’iscrizione all’albo speciale per gli avvocati esercenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento Professionale.

L’art. 22 della Legge n. 247/2012 prevedeva che potessero iscriversi all’albo speciale gli avvocati maturassero il requisito entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 2 Febbraio 2016, sennonché in ogni occasione utile qualche lobby ha costantemente approfittato per prolungare questo termine attualmente fino a 6 anni quindi entro il 2 Febbraio 2019 (tre interventi normativi di cui l’ultimo contenuto nella Legge di Stabilità approvata lo scorso dicembre), vanificando di fatto l’esame per diventare cassazionista (mi rendo conto che sia poco elegante trattare l’argomento da parte di un cassazionista “per anzianità” ma tant’è).

E’ anche vero che da un esame che non ha alcuna pretesa di scientificità e tanto meno completezza, ma solo dalla lettura di un po’ di sentenze (i ricorsi della parte pubblica sono di numero incomparabilmente inferiore), anche i Pubblici Ministeri sembrano avere qualche difficoltà col ricorso per cassazione che non di rado viene giudicato inammissibile, a volte su sollecitazione della stessa Procura Generale presso la Corte di cassazione.

Filippo Poggi

Alcooltest e termine per sollevare eccezione di mancato avviso di farsi assistere dal difensore

In allegato una recentissima sentenza della Quarta Sezione Penale n. 7686/2018 (Est. Montagni) in tema di termine ultimo per sollevare l’eccezione di mancato avviso all’indagato/imputato di farsi assistere da un difensore in caso di alcooltest (ma anche di prelievo ematico in ospedale).

La questione è stata a suo tempo affrontata e risolta dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 5396/2015 che individua una nullità di ordina generale a regime intermedio che può essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

La sentenza in esame ribadisce un punto che, almeno per chi scrive, non era stato ben compreso (anche se le Sezioni Unite sono chiare anche se il punto non viene inserito nella massima enunciata ma nel seguito della motivazione), cioè che in caso sia stato emesso decreto penale di condanna, tale atto va equiparato alla sentenza di primo grado di talché l’eccezione (e tutte quelle dello stesso tipo) deve essere al più tardi sollevata con l’atto di opposizione a decreto penale.

Niente affatto priva di interesse l’affermazione contenuta in altra pronuncia sempre della Quarta Sezione Penale 16.11.2017 n. 1235/2018 (Est. Gianniti) per cui l’avviso della possibilità di farsi assistere dal difensore deve essere dato prima che venga avviata la proceduta di accertamento strumentale, di talché il mancato avviso rileva anche nel caso di rifiuto a sottoporsi all’esame (nel caso di specie però la questione è stata rigettata perché avendo l’imputato scelto il rito abbreviato, ciò comportava la sanatoria della nullità).

Filippo Poggi

L’astensione del difensore nel processo

Nel caso in cui il difensore aderisca all’astensione dichiarata dalle Camere Penali, detta adesione deve essere esaminata dal giudice procedente e non può essere messa in discussione la sua validità solo perché la volontà di astenersi è comunicata a mezzo fax. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza della IV Sez. Penale  n. 3861/18, depositata il 26 gennaio.

Sentenza con la quale la Corte ha dichiarato fondato il ricorso presentato dal difensore dell’imputato annullando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello e trasmesso gli atti alla Corte per l’ulteriore corso. Ha argomentato la Corte che non è giustificabile il fatto che la Corte di merito non abbia menzionato nella impugnata sentenza la volontà di astensione formulata dal difensore – in quanto si tratta di un “diritto avente sicuro fondamento costituzionale” per cui la mancata concessione del rinvio dell’udienza determina una nullità per mancata assistenza dell’imputato ai sensi art. 178 c.p.p..

Ancora, osserva la Corte, che l’art. 3 del codice di autoregolamentazione recita testualmente che “l’atto contenente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso e depositato nella Cancelleria del Giudice o nella segreteria del PM” e dunque deve ritenersi ritualmente formulata la richiesta trasmessa a mezzo fax dal difensore alla Cancelleria del giudice competente trattandosi di uno strumento tecnico che “dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo spesso opparecchio di trasmissione mediante il cd. OK”.

Fonte D & G febbraio 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Modifica dei giudizi di impugnazione

In allegato il testo del D. Lgs. n. 11/2018 che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo 2018.

Non mancano disposizioni notevole importanza, tra le quali quelle volte a limitare il potere di impugnazione del Pubblico Ministero (che è bene ricordare, è atto totalmente discrezionale non essendo stabilito alcun criterio legale che la parte pubblica debba osservare per prendere le sue determinazioni), per cui viene abrogata la possibilità di appellare contro le sentenze di condanna al solo fine di ottenere un inasprimento sanzionatorio (appello solo in caso di modifica del titolo di reato o esclusione di aggravanti ad effetto speciale) come pure viene abrogato l’appello incidentale del PM mentre il PG potrà impugnare solo quando il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado (quindi non si vedranno più casi di sentenze impugnate contemporaneamente dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale), ovvero quando abbia avocato a sé il processo.

In caso di sentenze per reati di competenza del Giudice di Pace pronunciate in grado di appello è esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione per vizio della motivazione.

Molto importante dal punto di vista pratico l’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. c.p.p. che sostanzialmente recepisce le circolari ministeriali sulla formazione dei fascicoli da inviare al giudice del gravame (formati a cura del giudice o del presidente del collegio), elevandole a livello di norma primaria, intervento assai opportuno perché in precedenza talvolta le circolari restavano lettera morta.

Al solito mancano disposizioni transitorie.

Filippo Poggi

Computo della sospensione della prescrizione

In allegato due interessanti sentenza della Suprema Corte in tema di corretto computo della sospensione della prescrizione, espressione di orientamenti consolidati ma che non sempre abbiamo presenti nell’attività processuale.

Nella prima sentenza (Cass. 5481/2018) si afferma il principio per cui in caso di processo plurisoggettivo (v. pag. 3) se anche uno solo dei difensori degli imputati chiede rinvio per astensione dalle udienze, la sospensione della prescrizione si estende a tutti i coimputati, anche quelli assistiti da difensori che non si astengono, a meno che questi si oppongano formalmente al rinvio e chiedano ex art. 18 c.p.p. la separazione della posizione del proprio assistito per la trattazione immediata della causa (richiesta assistita dal favor separationis).

Nella seconda pronuncia (Cass. 3671/2018) si precisa che in caso di cause concorrenti cause di rinvio del processo, una dipendente dall’imputato o dal suo difensore e l’altra determinata da esigenze processuali, prevale la seconda e non si tiene conto del periodo di sospensione (nella fattispecie il difensore aveva aderito alla astensione dalle udienza ma la stessa udienza avrebbe comunque dovuto essere rinviata per mancata notifica all’imputato del decreto di citazione – v. pag. 6).

Filippo Poggi

Cassazione e poteri di rideterminazione di ufficio della pena

In allegato l’interessante (ma anche un poco preoccupante) motivazione resa della Prima Sezione Penale della Cassazione avverso un provvedimento del Giudice dell’Esecuzione proposto dal carissimo amico e collega Avv. Antonio Giacomini.

In buona sostanza, il Giudice dell’Esecuzione dopo avere revocato le condanne per i reati concorrenti di ingiuria e danneggiamento siccome depenalizzati, ha rideterminato la pena per il residuo reato di minaccia semplice in € 200,00 di multa.

La Corte Suprema, premesso un lungo excursus giurisprudenziale, e facendo riferimento al novellato art. 620, comma 1 lett. l) c.p.p. come novellato dalla Legge n. 103/2017, ha ritenuto di potere direttamente riterminare la pena senza rinvio al giudice del merito.

E tuttavia non pare che nel provvedimento impugnato vi fossero quegli elementi per rideterminare la pena ”sulla base delle statuizioni del giudice del merito” ovvero pare che esse siano state fraintese.

Il Giudice dell’Esecuzione aveva errato infliggendo una pena appunto di € 200,00 di multa facendo riferimento alla nuova cornice edittale che prevede la pena della multa fino a € 1032,00 mentre per i reati commessi prima del 2013 la pena era quella della multa fino a € 51,00.

Non appare quindi esattamente motivata un pronuncia che si sostituisce al giudice di merito applicando una pena pari a quella massima in vigore all’epoca del fatto, mentre il Giudice dell’Esecuzione aveva (sia pure erroneamente) individuato una pena pari a circa 1/5 del massimo edittale.

La questione in questo caso è minima ma segnala certamente una tendenza del giudice di legittimità a sconfinare merito, senza problemi di sorta, quando si tratta di rideterminare una pena, mentre ricusa sistematicamente ogni rivisitazione del fatto e della motivazione (non si ritiene di potere comparare ricostruzioni alternative nemmeno al fine di ravvisare il ragionevole dubbio che imporrebbe un annullamento con rinvio), come pure non è avara di pronunce di inammissibilità quando il ricorso che sostenga il travisamento della prova non contenga (integralmente riprodotto) o non alleghi il verbale integrale della prova travisata (il che pare in contrasto con la norma che semplicemente impone di indicare specificamente l’atto processuale (v. anche protocollo CNF/Corte di Cassazione 17.12.2015) nonché la Circolare del Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale 16.05.2016 per le formazioni dei fascicoli da inviare alla Suprema Corte in cui vengono indicati precisamente gli atti indispensabili ai sensi dell’art. 164, comma 4 disp. att. c.p.p.).

Filippo Poggi

Atti sessuali con minorenne – revoca misura cautelare e parere persona offesa

In allegato l’interessante (ma niente affatto condivisibile) motivazione della sentenza resa della Terza Sezione Penale della Cassazione che ha ritenuto inammissibile l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale non previamente comunicata alla persona offesa dal reato di cui all’art. 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne).

La Corte di Cassazione per superare il chiaro dettato della norma con riferimento al concetto di reati commessi con violenza, essendo questa pacificamente esclusa nella fattispecie di cui all’art. 609-quater del codice penale (che appunto segna il confine – al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609-bis – con la fattispecie di cui all’art. 609-bis rubricata appunto come “Violenza sessuale”) fa riferimento alla Direttiva EU 2012/29/UE che è stata recepita nell’ordinamento interno e sulla base della quale dovrebbe interpretarsi la norma di cui all’art. 299 c.p.p.

L’operazione ermeneutica appare scorretta (la difesa aveva invocato infatti la violazione delle Preleggi) in quanto non appare possibile, quando non vi siano dubbi sul preciso significato testuale della norma che dovrebbe sempre essere il primo criterio interpretativo, utilizzare altri argomenti per snaturare (in questo caso) il preciso significato normativo del termine “violenza alla persona” come questo è assunto nell’ordinamento interno, sostituendolo con un altro, di derivazione eurounitaria, asseritamente più ampio, fino ad arrivare alla conclusione (certamente una analogia in malam partem in materia processuale penale, ma con rilevantissimi effetti sulla libertà personale) che siccome si sono conseguenze dannose per la parte lesa, allora vi è stata certamente una violenza, magari di natura morale o psicologica.

Si potrebbe senz’altro convenire sulla opportunità di inserire il reato tra quelli per cui è prevista la comunicazione dell’istanza alla persona offesa (mentre è certo che dovrebbe essere eliminata l’individuazione per categoria a favore di una individuazione per specifici titoli di reato), ma in questo caso l’attività di interpretazione della norma sembra avere invaso le prerogative che spettano solo al legislatore.

Come si legge in motivazione, il GIP aveva ritenuto ammissibile l’istanza di revoca/sostituzione della misura rigettandola poi nel merito.

Una sentenza forse non abbastanza meditata che si spera resti isolata nella giurisprudenza di legittimità.

Filippo Poggi

Richiesta di revoca/sostituzione della misura e informazione alla persona offesa

In allegato un importante sentenza (che non mi pare sia stata oggetto di particolare diffusione) che è stata segnalata con molto favore da uno dei Relatori al Convegno, il Consigliere Marco Alma, sulla giurisprudenza di legittimità 2017, tenutosi lunedì scorso a Bologna.

In buon sostanza la sentenza (nello stesso senso anche la n. 36160/2017 dello stesso Relatore ma con diverso Collegio) conclude per una interpretazione della norma dell’art. 299 c.p.p. che prima facie sembra disporre a pena di inammissibilità dell’istanza, un obbligo di previa informazione alla persona offesa dai reati (tutti) commessi con violenza alla persona, tramite notifica della richiesta di revoca alla persona offesa ovvero presso il suo difensore ove nominato.

Un onere che sacrifica e non poco i diritti dell’indagato di vedere trattata in tempi brevi le questioni de libertate, quindi la necessità di compiere una approfondita esegesi della norma che deriva dal dovere di adeguamento dell’ordinamento interno alla Direttiva comunitaria 2012/29/UE che aveva finalità e oggetto assai più limitati.

Di qui la conclusione del giudice di legittimità che perviene ad annulla la decisione del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile una istanza di revoca di misura cautelare personale, in quanto il giudice del merito deve compiere una interpretazione della norma conforme al diritto eurounitario che escluda oneri generalizzati di notifica alle persone offese da reati anche con violenza alla persona quando questi non possano dirsi che detti reati comportino seri rischi di pericolo di intimidazioni, ritorsioni, o vittimizzazione secondaria reiterata della persona offesa (v. pagg. 8-9 della motivazione).

Qualora il giudice del merito ritenga e motivi sulla insussistenza di tali rischi, l’istanza dovrà essere considerata pienamente ammissibile e valutata nel merito.

Idem in caso di impossibilità ovvero anche di errore scusabile nella individuazione della persona offesa, ove non perfettamente generalizzata ed i dati non risultino chiari ed evidenti dal fascicolo processuale.

Filippo Poggi

Il GUP deve valutare l’inutilità del dibattimento e non l’innocenza dell’imputato

Lo ribadisce con sentenza n. 851/18 depositata l’11 gennaio u.s. la Corte di Cassazione che ha cassato, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, la sentenza con la quale il GUP aveva emesso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituiva reato. La Corte ha in effetti ritenuto che la sentenza oggetto di gravame non risulta essere stata formulata secondo le regole dettate dall’art. 425 c.p.p. in quanto il giudicante – esorbitando dai poteri conferitigli – “ha proceduto ad una valutazione di merito circa la colpevolezza degli imputati senza neppure una furtiva osservazione sulla sostenibilità dall’accusa in dibattimento”. Secodo il costante dictum della Corte di Cassazione, il GUP, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., “deve valutare, sotto il profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative….”.

Fonte

  1. & G. 15.1.2018

Gennaio 2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Criteri della Procura Generale di Napoli sul concordato in appello

In allegato la Circolare sul Concordato sui motivi di appello elaborata della Procura Generale di Napoli che si segnala, qualunque possa essere la valutazione o la condivisione degli approdi cui giunge, per il notevole grado di approfondimento anche teorico della nuova normativa, del contemperamento tra l’uniformità tendenziale dei criteri da seguire e l’indipendenza del Sostituto Procuratore Generale in udienza (invero un po’ compressa dalla possibile attivazione di procedimenti disciplinari).

Filippo Poggi

Competenza del Giudice dell’Esecuzione Penale

In allegato una utile sentenza della Prima Sezione Penale n. 3438/2018 che compendia i criteri per determinare la competenza del Giudice dell’Esecuzione penale in caso  di pluralità di provvedimenti di condanna emessi da giudici diversi, eventualmente riformati in appello oltre alla ripartizione all’interno del medesimo Tribunale tra composizione monocratica e collegiale.

Nel caso in questione l’ordinanza è stata annullata per violazione della competenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica in quanto l’art. 665, comma 4-bis c.p.p. si applica solo quando tutti i provvedimenti sono stati emessi dallo stesso Tribunale, diversamente, come nel caso in questione, si applica la regola generale (comma 4 primo periodo) per cui è competente il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento della presentazione della domanda.

Filippo Poggi

Esercizio abusivo della professione ed altro

In allegato il testo (estratto) della Legge 11.01.2018 n. 3 di riforma delle Professioni Sanitarie che entrerà in vigore il prossimo 15.02.2018.

Nel testo della Legge (art. 12) viene molto opportunamente riscritto l’intero articolo 348 del codice penale che reprime l’esercizio abusivo di qualsiasi professione prevedendo adesso pene adeguatamente deterrenti della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da 10.000 a 50.000 oltre a misure di sicurezza della confisca, pubblicazione della sentenza e trasmissione della stessa al competente Ordine professionale (tra cui appunto quelli sanitari in cui tutti i precedenti Collegi tra cui quello degli Infermieri vengono elevati ad Ordini).

Il delitto di omicidio colposo si arricchisce di una nuova aggravante per cui se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria la pena edittale viene elevata da 3 a 10 anni di reclusione. Inasprimenti di pena anche per le lesioni colpose commesse nelle stesse circostanze.

Viene introdotta (art. 14) una circostanza aggravante comune all’art. 61 del codice penale, segnatamente il nuovo numero 11-sexies che prevede un inasprimento di pena fino a 1/3 per tutti i delitti non colposi commessi in danno di persone ricoverate in strutture sanitarie, socio-sanitarie (anche semi-residenziali), socio-educative pubbliche e private.

Infine sono previste nuove pene in materia di corretta conservazione e distribuzione dei farmaci.

Filippo Poggi

Legittimo impedimento del difensore per concorrente impegno professionale

In allegato un recentissima ordinanza del Tribunale di Forlì 12.1.2018 che ha accolto la richiesta del difensore di rinvio del processo per legittimo impedimento.

Il caso: il difensore dell’imputato per il reato di cui all’art. 612-bis avanti il Tribunale monocratico di Forlì ha chiesto che venisse riconosciuto il suo legittimo impedimento a comparire in quanto impegnato nella stessa giornata avanti il Tribunale collegiale di Rimini nella difesa di un imputato accusato di violenza sessuale.

Nel procedimento avanti il Tribunale di Rimini l’imputato era assistito da due difensori come risultava dal verbale di udienza allegato alla istanza di rinvio.

Nell’ordinanza il Tribunale di Forlì effettuando una lettura non formalistica della norma (anche se in contrasto con la maggioritaria giurisprudenza di legittimità) ha osservato che l’impegno professionale avanti il Tribunale di Rimini doveva considerarsi prevalente in quanto fissato per l’esame di un consulente tecnico e la discussione finale (mentre il processo forlivese era fissato per completare l’assunzione delle testimonianze dei testi del PM).

Quanto alla circostanza che nel processo avanti il Tribunale di Rimini l’imputato fosse assistito da due difensori di fiducia, il Tribunale ha osservato che “non si è in condizioni di valutare i motivi dell’assenza del codifensore avv. VP ma che tuttavia deve tenersi conto della presenza del solo avv. V. ai fini delle incombenze avanti al Tribunale collegiale”.

Per completezza va detto che tanto il reato di cui all’art. 609-bis che quello di cui all’art. 612-bis devono essere trattati con priorità ai sensi dell’art. 132 disp. att. c.p.p.

Una ordinanza che merita piena condivisione, avendo affermato il principio della necessaria presenza della difesa tecnica valutando nel merito la gravosità dei due impegni professionali, senza limitarsi a prendere atto della mera presenza di due difensori in uno dei due procedimenti. In conclusione si può solo osservare che meglio sarebbe che le istanze di legittimo impedimento venissero immediatamente (quantomeno nei 5 gg dal deposito della richiesta) decise dal giudice anche fuori udienza, come stabilito da alcune sentenze di legittimità nell’interesse delle parti, dei difensori e dei testimoni chiamati a deporre.

Filippo Poggi

Dichiarazione o elezione del domicilio e notifica presso il difensore di fiducia

In questa sentenza della Sezioni Unite N. 58120/2017 di cui è stata appena depositata la motivazione lo scorso 29.12.2017, è stato definitivamente cassato quell’orientamento giurisprudenziale che nel caso di nomina di difensore di fiducia riteneva che la notifica del decreto di citazione a giudizio potesse essere effettuata presso il difensore anche qualora l’imputato avesse dichiarato o eletto il domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p. addirittura anche nel caso in cui il difensore avesse regolarmente manifestato la sua volontà di non accettare notificazioni per conto dell’assistito nei termini di cui all’art. 157, comma 8-bis c.p.p.

La sentenza è stata deliberata su conclusioni conformi dell’Avvocato Generale che aveva richiesto l’annullamento della pronuncia della Corte di Appello di Bologna.

La sentenza che merita piena condivisione, tra l’altro sembra frenare sul tanto inopportuno quanto metodologicamente scorretto, indirizzo secondo il quale le norme processuali potrebbero anzi dovrebbero essere interpretate anche alla luce di norme deontologiche forensi, all’evidenza dettate per altri fini (v. sentenze sul cd abuso del processo e sulla sanatoria della nullità in caso di mancata notifica del decreto di citazione ad uno dei due difensori di fiducia qualora l’altro non abbia eccepito formalmente tale omessa notifica).

Filippo Poggi

Notifica al difensore vie Pec e dichiarazione del domicilio

In allegato alla presente, la  motivazione di una sentenza appena depositata il 21.12.2017 dalla Terza Sezione Penale con la quale, mi pare, si demolisce definitivamente un orientamento giurisprudenziale che aveva avuto una certa fortuna presso la Corte di Appello Felsinea.

La questione verteva intorno alla possibilità di notificare il decreto di citazione in appello presso il difensore anche quanto l’imputato avesse regolarmente dichiarato il domicilio altrove, in totale contrasto con gli approdi cui erano giunti le Sezioni Unite nel 2006.

La questione ora è stata nuovamente sottoposta alle Sezioni Unite che con la sentenza del 22.06.2017, Tuppi (la motivazione non è stata ancora depositata) hanno ribadito la nullità di tale notifica presso il difensore, anche di fiducia, quando vi sia un domicilio dichiarato senza che debba accollarsi alcun onere allo stesso difensore circa la mancata conoscenza dell’atto da parte dell’assistito.

In questa pronuncia della Terza Sezione Penale, resa il 12.4.2017, quindi ben prima dell’intervento delle Sezioni Unite, si afferma che in caso il difensore di fiducia abbia regolarmente ricusato di volere ricevere notificazioni per conto dell’assistito ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis c.p.p., la notifica effettuata via Pec al difensore non può in alcun modo essere considerata una tacita rinuncia a detta dichiarazione, in quanto la modalità stessa della notifica impedisce qualunque opposizione da parte del difensore.

Non è chiaro, almeno a  me, perché dall’annullamento della sentenza di appello consegue il rinvio della causa alla Corte di Appello in altra composizione personale, invece che ad altra sezione della Corte (ma forse si tratta di un refuso).

E con questa annosa e anche abbastanza spiacevole questione finalmente composta dalla giurisprudenza di legittimità colgo l’occasione per augurare a tutti Buon Anno Nuovo!

Filippo Poggi

Iscrizione nel registro notizie di reato e vigilanza del Procuratore della Repubblica

In allegato la Circolare del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in tema di corretta procedura di iscrizione della notizia di reato.

La Circolare in questione che da alcuni è stata salutata positivamente ed è stata resa necessaria anche dalla modifica ordinamentale che rende il Procuratore della Repubblica responsabile “dell’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizioni delle notizie di reato”, con conseguente quindi possibile responsabilità disciplinare e valutazione in sede di riconferma dell’incarico direttivo.

Nella Circolare vengono puntualmente riportati gli arresti della giurisprudenza della Cassazione specie a sezioni unite, e sembra esaltarsi il potere-dovere del PM di valutare specifici elementi indizianti prima di procedere ad inscrizione che deve reputarsi tutt’altro che automatica e dovuta per il solo fatto che all’Ufficio di Procura pervenga una denuncia anche della p.g. o un querela del privato (questo, si afferma, anche in una ottica garantista e di tutela della reputazione comunque lesa anche dalla iscrizione).

Tuttavia non tutto appare convincente e garantista nelle disposizioni del Procuratore di Roma, ottimo esempio la colpa medica e la non necessità di iscrivere i sanitari che non siano già raggiunti da specifici elementi indizianti, i quali però perdono per sempre (scusate se è poco) la possibilità di intervenire anche con in consulenti all’accertamento tecnico irripetibile.

Per non dire della durata delle indagini preliminari che potrebbe subire indebiti prolungamenti, mentre non sembra approfondita la parte della normativa che impone al PM di aggiornare sempre il registro della notizie di reato quando muti la qualificazione giuridica del fatto o questo risulti diversamente circostanziato (nella prassi questi adempimenti sembrano rinviati alla emissione dell’avviso 415-bis con contestuale ordine alla segreteria di aggiornare le iscrizioni).

Insomma non è tutto oro quello che luccica e almeno a mio parere non se ne esce finché il Legislatore non rimetterà al giudice la possibilità di sindacare le iscrizioni nel registro delle notizie di reato, vista la chiusura sul punto della Sezioni Unite.

Cari saluti a tutti a auguri di Buon Natale.

Filippo Poggi

Avvocato arriva in anticipo ma l’udienza già è stata celebrata

Strana ed insolita vicenda questa che si è trovata ad esaminare la Suprema Corte.

In un processo per spaccio di droga avanti la Corte d’Appello il difensore si presenta alle 10:45, 15 minuti prima dell’orario previsto per l’udienza, fissata alle 11:00. Ma, in anticipo rispetto all’orario previsto, la Corte d’Appello ha già svolto il processo, pur in assenza del difensore di fiducia, con la lettura del dispositivo della sentenza – poi impugnata in Cassazione – alle ore 10:30. La Cassazione accoglie il ricorso dell’imputato (Cass. III Sez. Pen. sent. n. 51578/2017 del 13.11) affermando la “palese illegittimità della celebrazione del processo a suo carico ante tempus”. La Corte ha stabilito che si tratta di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. essendo stato il processo celebrato in ora diversa da quella fissata, determinando così “una lesione ineliminabile del diritto di difesa dell’imputato”. Sembra incredibile, eppure è successo, che né i Giudici della Corte d’Appello, né il P.M., né il difensore di ufficio nominato al posto di quello di fiducia, si siano resi conto dell’errore commesso. Annullata la sentenza impugnata, la Corte rimette gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello, così come prescrive la legge, per un nuovo giudizio! Meno male….

Fonte

D & G 14.11.2017

(Nota a cura avv. E. Oropallo )

Condannato per le nozze virtuali con una straniera

IL FATTO

Un uomo si rende disponibile a unirsi in matrimonio con una donna albanese e prendere in locazione a proprio nome un’abitazione dove farla risiedere, assieme ad altre due donne, di nazionalità rumena, ottenendo in cambio “la disponibilità di una casa e di un’autovettura” grazie ai “protettori stranieri delle donne che ne favorivano e ne sfruttavano la prostituzione”. Matrimonio di interesse, dunque, con la consapevolezza del marito virtuale di aver favorito “la presenza illegale in Italia” della donna che è risultata essere sua moglie. Decisione conforme sia dal Tribunale in primo grado che della Corte d’Appello con condanna dell’imputato a quattordici mesi di reclusione “per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sentenza confermata dalla Corte di Cassazione. (Corte Cass. Sez. I, penale, sentenza n. 52460/17 del 16.11)”.

Fonte

D & G 17.11.2017

(Nota a cura avv. E. Oropallo)