Come va determinato il compenso dei professionisti

Con sentenza n. 20428/18 depositata il 2.8, la Corte di Cassazione – 3° Sez. Civ. – ha stabilito che “nella disciplina delle professioni intellettuali, il compenso va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del Giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36 comma 1 Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato”.

Il primato della fonte contrattuale – a giusta ragione – scrive la Cassazione – induce a ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d’opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa formare anche oggetto di rinunzia da parte del professionista, salva l’esistenza di specifiche norme proibitive, che possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali, le quali limitando il potere di autonomia delle parti rendono indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe”.

Settembre 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Violazione dell’art.51 della Costituzione nelle nomine dei membri laici del CSM

Il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, nella riunione del 26 luglio u.s., ha deciso di condividere il comunicato della Rete dei Comitati Pari Opportunità, presso il CNF, che alleghiamo, per manifestare il proprio dissenso rispetto alla recente nomina dei membri laici del CSM, posta in essere dal Parlamento in aperta violazione del dettato costituzionale in materia di democrazia paritaria e di uguaglianza.

Cordiali saluti.

Il Comitato Pari Opportunità
c/o Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena

Indennizzo per ritardo dell’aereo

In base al regolamento UE n. 261/2004 i passeggeri hanno diritto ad un indennizzo per ritardo superiore a tre ore, per voli all’interno dell’UE, di 250 euro per tutte le tratte pari o inferiori a 1.500 Km o pari a 400 euro se la tratta supera i 1.500 km e per tutte le altre comprese tra i 1.500 e i 3.000 km o a 600 euro per tutte le altre rotte. Al fine di stabilire il soggetto su cui grava l’indennizzo la Corte di Giustizia dell’UE con sentenza del 4.7.2018 Causa C-532/17 ha stabilito che il vettore che si limita a noleggiare i suoi aerei e a fornire l’equipaggio, senza però assumere alcuna responsabilità operativa dei voli, non può essere ritenuto responsabile ai fini dell’indennizzo, essendo irrilevante la circostanza che la conferma della prenotazione di un posto su un volo indichi come vettore quello che ha fornito l’aereomobile in wet lease.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Condanna dell’UE per un processo troppo lungo

Per la prima volta nella sua storia la Corte di Giustizia dell’UE ha condannato l’UE a causa della durata eccessiva di un procedimento giurisdizionale svoltosi innanzi al Tribunale accogliendo il ricorso di due società che avevano lamentato la violazione dell’art. 47 della Corte dei diritti fondamentali dell’UE che assicura la durata ragionevole del processo. Osservano gli eurogiudici che far passare 46 mesi tra la fine della fase scritta e l’apertura di quella orale non è giustificabile malgrado la complessità delle cause sulla concorrenza condannando l’UE a pagare alle due società 47.064 euro, oltre interessi, per il danno materiale e 5 mila euro ad ognuna per il danno non patrimoniale causato dall’incertezza prolungata.

(CdG UE sentenza dell’11.1.2017)

Agosto 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Aggravante odio razziale

Recentemente la Suprema Corte con la sentenza n. 32028 del 12.7.2018 ha stabilito che anche un’espressione generica, nello specifico: “che venite a fare qua…dovete andar via” può far scattare l’aggravante dell’odio razziale prevista dall’art. 3 del D.L. 26.4.1993 che indichi la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa configurabile nel caso specifico esaminato dalla Corte in quanto le frasi pronunciate nel corso di un’aggressione sono state ritenute “chiaramente espressione della volontà che le persone offese e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti, lasciassero il territorio italiano a cagione della loro identità razziale”.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. VI Penale, sentenza n. 31363/18 dep. il 10/7) ha escluso che possa ritenersi sussistente il reato di cui all’art. 570 c.p. in ipotesi di violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli maggiorenni o non inabili al lavoro, anche se studenti, in quanto la norma penale è operativa solo nel caso di figli minori o inabili al lavoro.  Trattasi di pacifica giurisprudenza (cfr. sent. n. 34270 Cass. Pen. Sez. VI sentenza n. 34270 del 31.5.2012).

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Legittimità costituzionale decreto Minniti

Con sentenza n. 17717/2008 la Corte di Cassazione ha sostenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del decreto Minniti rigettando sul punto il ricorso presentato. Ma nello stesso tempo la 1° Sez. Civ. ha riaffermato il principio di diritto, disatteso nel caso esaminato che “in materia di protezione internazionale, ai sensi art. 35 bis del d. lgs. n. 25/2008, come inserito nel d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni della legge n. 46/17, ove non sia disponibile la video registrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere il ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

Un’interpretazione legittima a difesa del diritto del richiedente asilo spesso violata dalla Commissione e avallata dai Tribunali.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

A rischio l’assegno divorzile

Lo ha affermato la Cassazione (Cass. Sez. VI Civ. ordinanza n. 25697/17 dep. il 27/10) accogliendo la richiesta dell’ex marito, finalizzata a veder ridotto il contributo a favore dell’ex consorte in presenza di un rifiuto della donna di una concreta opportunità occupazionale.

Su questo fronte la Corte ha ritenuto che devono essere approfondite innanzi la Corte d’Appello le circostanze richiamate dal ricorrente “di una inerzia dell’ex coniuge nella ricerca di un impiego e del suo rifiuto ad una concreta opportunità lavorativa”.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Processo Civile Telematico

La possibilità della notificazione di atti presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Corte Cass. Sez. VI Civ. – ordinanza n. 709/15 depositata il 16.1) è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell’indirizzo di posta elettronica certificata, mentre ove questo requisito sussiste, si deve ritenere che, invece, il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la Cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica.  L’art. 370 c.p.c. al comma 2, stabilisce che “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio cliente, le notificazioni gli sono fatte presso la Cancelleria della Corte di Cassazione”. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto inesistente la notifica e dichiarato inammissibile il controricorso in quanto “non notificato”.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Elenco degli Avvocati eletti quali componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina – quadriennio 2019-2022

Si provvede alla pubblicazione dell’Elenco degli Avvocati eletti quali componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina – quadriennio 2019 – 2022 – fatto pervenire dal Consiglio dell’Ordine di Bologna.

Si pubblica anche la delibera dell’Ordine di Bologna  del 25 luglio 2018 per la nomina di altri due componenti ai sensi dell’art. 5 comma 4 del regolamento CNF 1/2014.

Avviso art. 7 c. 7 Reg. CNF 1/2014

Si pubblica di seguito l’avviso ex art. 7 co. 7 del Regolamento n. 1/2014 del CNF, contenente l’elenco dei candidati in ordine alfabetico e distinti per ordine di appartenenza,  ammessi dalla commissione per la verifica delle candidature e delle condizioni di eleggibilità per la elezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Distretto dell’Emilia-Romagna quadriennio 2019-2022.

Astensione avvocati e processo con detenuti – Corte costituzionale 4.07.2018

Il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato la questione di costituzionalità con due ordinanze (allegate) in relazione alle norme sui pubblici servizi (Legge n. 146/1990) sulla quale si basa il codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati nel caso assistano imputati detenuti.

La questione sarà decisa della Corte costituzionale il 4.07.2018 (Giudice Relatore Amoroso) in cui l’Unione delle Camere Penali ha chiesto di intervenire ad opponendum.

Nel frattempo però la Cassazione con la sentenza pure allegata ha dichiarato la nullità dell’ordinanza del Tribunale Reggiano (impugnata dal Collega Avv. Luca Brezigar del Foro di Modena) perché la normativa prevede che il processo in caso di incidente di costituzionalità debba essere sospeso nella sua interezza (il giudice perde il potere di decidere la causa) mentre nella fattispecie AEMILIA è proseguito in quanto il collegio ha sospeso la decisione solo relativamente alla istanza di rinvio.

Staremo a vedere, anche perché vi è la possibilità tutt’altro che astratta che l’istruttoria compiuta dopo la pronuncia dell’ordinanza sia nulla.

Filippo Poggi

Delega orale o delega scritta?

Non persuade davvero questo recente arresto della Suprema Corte che con una sentenza per il momento isolata (né risulta che il tema sia stato affrontato in precedenza), ha creato scompiglio nell’ambito della documentazione della qualità di sostituto del difensore in ambito penale e civile.

L’art. 14, comma 2 della Legge Professionale Forense è molto chiaro e nell’ultimo periodo di tale comma prescrive che “Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta”.

Non si vede per quale motivo la Legge Professionale non possa contenere anche norme processuali che hanno in parte tacitamente abrogato le norme dei codici di procedura penale e civile in un’ottica di semplificazione delle forme di assunzione di maggiori responsabilità dell’avvocato che dichiarandosi sostituto in mancanza di delega orale, commetterebbe senza dubbio il reato di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.).

Tanto è vero che questa norma si applica solo agli avvocati e non ai praticanti abilitati per i quali resta la necessità della delega scritta con le forme di documentazione prescritte dai codici di rito (in considerazione della temporanea autorizzazione al patrocinio con non consente di considerarli ancore membri pieno titolo dell’Ordine Forense v. art. 25 Legge Professionale Forense).

La delega scritta è anche richiesta in caso di nomina di un sostituto stabile presso un Ufficio Giudiziario come previsto dal comma 4 dell’art. 14.

Il richiamo contenuto nella sentenza circa l’esercizio della mancata delega in ordine alla redazione di in Testo Unico sulla Professione Forense appare un elemento affatto eccentrico e di nessuna utilità ai fini della corretta esegesi della norma. E ancora meno pertinente appare il richiamo ai “ regolamenti previsti dalla stessa legge” che sono stati emanati e nessuno di essi doveva occuparsi della materia della rappresentanza in giudizio.

Idem la mancata formale abrogazione dell’art. 9 della Legge Professionale del 1933 che faceva espresso riferimento alla figura del “procuratore” che tra l’altro non si rinviene nel sistema del codice di procedura penale dove il difensore assiste e difende l’imputato (o altra parte privata) e solo in condizioni eccezionali specificamente previste “rappresenta” l’imputato (v. art. 420-bis, 423, 475 etc.).

Insomma, almeno a parere di chi scrive, la preferenza pratica sia come rappresentante che come rappresentato è che sia più opportuno per tutti avere una delega scritta, tuttavia questo non toglie che l’interpretazione della Quinta Sezione della Cassazione appaia gravemente erronea e sulla stessa possano pronunciarsi altre Sezioni ovvero le stesse Sezioni Unite trattandosi di questione che anche nella pratica è della massima importanza.

Infine quid juris per i processi penali pendenti in cui l’imputato è stato assistito da un difensore munito di delega orale, quindi invalida (inesistente?) secondo l’interpretazione della sentenza richiamata? Non basta la presenza di un difensore, ma è necessario il difensore dell’imputato a pena di nullità assoluta del processo.

Filippo Poggi

Riconoscimento del diritto di soggiorno a coppia dello stesso sesso

La Corte di Giustizia UE con sentenza del 5.6  C- 673/16 ha ribadito il principio che, anche quando la legislazione interna di uno Stato membro non riconosca il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non può impedire l’esercizio del diritto alla libera circolazione e di soggiorno dei cittadini UE. A rivolgersi alla Corte di Giustizia è stata la Corte Costituzionale rumena che ha esaminato il caso di un cittadino rumeno che si era sposato a Bruxelles con un cittadino statunitense che si era visto rifiutare dall’Ispettorato Generale per l’immigrazione il visto di soggiorno per il proprio coniuge per un periodo superiore a tre mesi, adducendo come motivo la circostanza che l’ordinamento rumeno non prevede il matrimonio omosessuale.

La Corte UE ha chiarito che la legislazione nazionale non può violare il diritto primario di circolare e soggiornare liberamente nello spazio europeo. Questo diritto è assicurato anche al coniuge, del cittadino europeo, anche se dello stesso sesso.

Ed invero la direttiva 2004/38 tra i familiari del cittadino include anche il coniuge. Questa nozione – osserva la Corte – ha carattere neutro dal punto di vista del genere, con la conseguenza che può comprendere anche il partner dello stesso sesso. Aggiunge la Corte che la competenza dello Stato va esercitata nel rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo né lo Stato nazionale può invocare motivi di ordine pubblico.

Giugno 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Il diritto di visita del minore secondo il regolamento n. 2201/2003

Con recente sentenza del 31.5 u.s. nella causa C- 335-17 la Corte di Giustizia UE è intervenuta per chiarire la nozione di “diritto di visita” fissata nel regolamento n. 2201/2003 precisando che il diritto di visita è riconosciuto anche ai nonni nei confronti dei nipoti mentre la competenza per la decisione spetta al Giudice dello Stato membro in cui risiede il minore.

Giugno 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

La notifica PEC è valida anche se il messaggio non viene letto perché la casella è piena

Con sentenza n. 12451/18 la Corte di Cassazione, richiamando alcuni precedenti  giurisprudenziali sul tema, ha stabilito che la notifica deve ritenersi efficace anche nel caso di mancata conoscenza per fatto imputabile al destinatario. Il titolare dell’account di posta ha infatti il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della casella e l’uso.

Giugno 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale sospende l’efficacia del provvedimento di espulsione

Tanto stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12476/18 del 21.5.18 accogliendo il ricorso proposto da un cittadino siriano che si è visto respingere dal Giudice di Pace l’opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto per immigrazione clandestina.

Il Giudice di Pace di Pesaro aveva respinto il ricorso malgrado il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale era stato impugnato dal richiedente innanzi la Corte d’Appello. La sospensione dell’efficacia del provvedimento – scrive la Corte – sussiste per l’intero giudizio e dunque fino al passaggio in giudicato della decisione, richiamando la sentenza n. 18737/17 emessa dalla Corte stessa.

Giugno 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo