Elezione dei Delegati al XXXIV° Congresso Nazionale Forense

Forlì, 15/06/2018

Si comunica che, all’esito delle elezioni tenutesi in data 14 e 15 giugno 2018, sono risultate elette quali delegate al XXXIV° Congresso Nazionale Forense gli Avv. LORENA POGGI e PATRIZIA GRAZIANI.

Delegato in sostituzione del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, impedito a partecipare, il Consigliere Avv. Luca Ferrini.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena

Liste ammesse a seguito di reclamo nelle elezioni dei delegati per la Cassa Forense

A TUTTI GLI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE

Prot.1833

Care Colleghe, cari Colleghi,
facendo seguito alla comunicazione in data 18/5/2018 di cui al prot. n. 1629, Vi  rappresentiamo che la Commissione Elettorale d’Appello, con pec pervenuta in data 8/6/2018 prot. n. 6042/2018/om, ci ha comunicato l’intervenuta esclusione della Lista n. 3 precedentemente ammessa dalla Commissione Elettorale Distrettuale.

Trasmettiamo pertanto il nuovo provvedimento di affissione del verbale redatto dalla Commissione Elettorale d’Appello in data 07/06/2018 contenente la nuova delibera di ammissione delle liste dei candidati in vista delle elezioni dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2019-2022, nonchè la bozza del manifesto riassuntivo delle liste ammesse,  così come modificata a seguito dell’esclusione della Lista n. 3.

Cordiali saluti

La Commissione Elettorale Circondariale

Cena preferiale 2018

Forlì, 29/05/2018

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 1717

Care Colleghe, cari Colleghi,

quest’anno la cena preferiale si terrà a Milano Marittima, in data 29 Giugno ORE 20.30, presso il MarePineta Resort, location veramente gradevole come potrete verificare dal seguente link:  https://www.marepinetaresort.com/it-IT

Vi aspettiamo numerosi perchè sono sempre più rari i momenti in cui vi sia la possibilità di parlare con Colleghe/i di argomenti diversi dal lavoro.

Nel corso della serata, verranno conferite le Toghe d’Oro ai Colleghi Giancarlo Fanzini, Enzo Gulmanelli, Antonio Caruso Lombardi e Giovanni Nori, che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dei 50 anni di iscrizione all’Albo, e verrà altresì assegnato il Premio Maggiori che ben conoscete.

Il costo della cena è di euro 60 a persona; vi alleghiamo il menù:

MENU’ cena Avv 29 Giugno 2018

Il termine per le iscrizioni è fissato al 18 giugno, per avvocati ed accompagnatori; al 22 giugno, se vi sarà disponibilità di posti, per eventuali ospiti.

Non mancate!

Il Consiglio

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n.1647

Care Colleghe, cari Colleghi,

pubblichiamo il messaggio di benvenuto inoltrato al nuovo Procuratore della Repubblica, nonché la risposta della Dott. Cameli.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

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 Gentile Procuratore,

a nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, di tutti gli iscritti all’Albo e mio personale, sono lieto di darLe il benvenuta a Forlì.

Certo che, sotto la Sua Direzione, l’ufficio di Procura manterrà, nel rispetto dei ruoli,  il risalente rapporto di leale e fattiva collaborazione con il Foro, porgo ossequi.

Avv. Roberto Roccari

Presidente dell’Ordine degli Avvocati

di Forlì Cesena

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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

Preg.mo Avvocato,

mi scuso per il ritardo della mia risposta, ma la mail del mio ufficio è caduta

per due giorni direi proprio in un “black-hole” , impedendomi di leggere la posta.

La ringrazio moltissimo del Suo gentile e gradito benvenuto.

Mi fa particolarmente piacere perché in passato, seppure per un breve il periodo, sono stata iscritta al Consiglio dell’Ordine di Forlì Cesena e sono felicemente colpita dal file rouge di continuità perché all’epoca era Presidente l’Avvocato Riccardo Roccari.

Mi auguro anche io di poter riprendere un antico e produttivo rapporto di leale e fattiva collaborazione.

Le chiedo, cortesemente, di porgere i miei saluti a tutti gli iscritti, in attesa di fare la Loro Conoscenza.

Grazie ancora per il Suo squisito pensiero e spero a presto.

Distinti saluti

Maria Teresa Cameli

 

Liste ammesse nelle elezioni della Cassa quadriennio 2019-2022

A TUTTI GLI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE

Prot.1629

Care Colleghe, cari Colleghi,
trasmettiamo il provvedimento di affissione del verbale redatto dalla Commissione Elettorale Distrettuale in data 16/5/2018 contenente la delibera di ammissione delle liste dei candidati in vista delle Elezioni dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio in oggetto, nonchè la bozza del manifesto riassuntivo delle liste ammesse, allegata al predetto  verbale.

Cordiali saluti.

La Commissione Elettorale Circondariale

Rettifica comunicazione del 24/04/2018

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n.1613

Care Colleghe, cari Colleghi,
in merito alla pec trasmessa il 24/04/2018 avente ad oggetto: ” CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA-ELEZIONE DELEGATI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE”

A RETTIFICA

di quanto ivi indicato, Vi segnaliamo che il termine corretto per la presentazione delle candidature individuali  è il 31/05/2018.
Pertanto chi fosse interessato dovrà far pervenire entro le ore 12,00 del 31/05/2018 la candidatura presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine .

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Sciopero selvaggio e tutela del consumatore

Con sentenza del 17.4.2018 la Corte di Giustizia UE ha chiarito che “lo “sciopero selvaggio” di una parte consistente del personale di volo non può essere qualificato dalla compagnia aerea come “circostanza eccezionale” per cui non esclude il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria” (Corte di Giustizia UE, 3° Sez., sentenza 17.4.2018 cause riunite C-195/17 e cause riunite)

Maggio 2018

(Avv. E. Oropallo)

Limite del risarcimento del danno ai soli familiari conviventi

Recentemente la Cassazione si è occupata di un ricorso presentato dalla vedova, di nazionalità macedone ma residente da anni in Italia, di un uomo morto in Serbia a seguito di un incidente stradale. Il Tribunale di Trento, cui si era rivolta la donna insieme ad altri eredi non conviventi, confermando la propria giurisdizione e applicando la legge serba, aveva concesso un limitato risarcimento alla donna, ai figli e ai gentiori del “de cuius”, negandolo invece ai nipoti e ai fratelli non conviventi, in quanto la legge serba, che non esclude la risarcibilità del danno morale, lo riconosce solo “ai congiunti che siano conviventi”. Appellata la sentenza da parte dell’assicurazione, veniva successivamente ridimensionato anche l’importo riconosciuto. Ricorre la donna chiedendo se la norma serba possa dirsi contraria all’ordine pubblico di cui all’art. 16 della legge n. 218/95. La giurisprudenza della Cassazione, già in passato, si era espressa nel senso che il venir meno della convivenza non può essere considerata a priori una negazione della relazionalità per cui la Suprema Corte ha ribadito che “una legge straniera che restringa la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del congiunto esclusivamente al caso in cui costui fosse convivente è da ritenere contraria all’ordine pubblico italiano ai sensi dell’art. 16, c. 1° della legge n. 218 del 1995 e deve essere disapplicata dal giudice italiano, dovendosi nell’ordinamento italiano dare alla convivenza solo il valore di elemento eventualmente rilevante in concreto sul piano probatorio del danno di tal genere”(Cass. Civ. 3° Sez. sentenza n. 10321/2018 depositata il 30.4). In parole più semplici, il danno morale va risarcito a tutti gli eredi legittimi, anche non conviventi con il de cuius, a condizione però che esso venga specificamente provato.

Fonte

www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Maggio 2018

Compensazione spese giudizio e obbligo di motivazione

Con ordinanza n. 9186/18 depositata il 13.4.2018 la Corte di Cassazione, ripercorrendo l’evoluzione normativa in tema di compensazione delle spese, precisa che il Giudice possa derogare al principio della soccombenza qualora ricorrano quelle “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazioneex l. n. 69/2009, restando comunque le ipotesi che consentono la compensazione circoscritte, ex l. n. 162/2014, “alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.                    In questo ambito, comunque, le “gravi ed eccezionali ragioni” espresse in motivazione, “devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le sue alterne vicende dell’iter processuale”). A proposito di compensazione delle spese, si rammenta come la Corte Costituzionale con ordinanza n. 9794/18 depositata il 19.4.2018 (già annotata in questa sezione) ha allargato le ipotesi di compensazione anche al caso di sopravvenienze relative a questioni discriminanti e/o a quelle di assoluta incertezza “che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.

Fonte D & C

Nota a cura avv. E. Oropallo

Maggio 2018

Revocabile l’espulsione dello straniero ben integrato

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9794/18 – Sez. VI Civ., depositata il 19.4.2018 ha ritenuto revocabile l’espulsione dello straniero irregolarmente soggiornante in Italia, a patto però che la sua permanenza sul suolo nazionale si accompagni anche una “adeguata integrazione sociale”, revocando il decreto prefettizio emesso  nei confronti di un cittadino albanese presente in Italia fin dal 2003, che vive con la propria famiglia in un immobile regolarmente affittato e già in possesso di un permesso di soggiorno, pur se scaduto da oltre tre mesi. In effetti la Cassazione ha tenuto conto che l’uomo vive da quell’epoca in Italia, svolgendovi un’attività di lavoratore, insieme alla moglie e alle figlie, una delle quali affetta da gravi problemi di salute.

Ha ritenuto la Cassazione che “la norma tende a salvaguardare il diritto alla vita familiare e quindi “l’espulsione deve essere evitata”, pur se consentita, sul “mero presupposto della posizione irregolare dello straniero”, peraltro in possesso di un visto di soggiorno, benché scaduto.

Fonte

D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Maggio 2018

Regolamento delle spese processuali nel giudizio civile

La Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19.4.2018, in tema di regolamentazione delle spese  processuali nel giudizio civile ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 92 – 2° c. del c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

In particolare la Corte ha evidenziato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di uguaglianza (art. 3 primo comma, Cost) aver il legislatore nel 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.

Maggio 2018

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

Il mancato rinvio pregiudiziale a Lussemburgo non viola le regole sull’equo processo

Secondo la Suprema Corte di Giustizia dell’UE (ricorso n. 55385/41 Baydar c/ Paesi Bassi), con sentenza depositata il 24.4.2018 non viola il diritto all’equo processo, garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, il giudice di ultimo grado che decide di non procedere a un rinvio pregiudiziale dell’interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE, richiamando nell’ordinanza unicamente le norme rilevanti, senza una motivazione dettagliata, respingendo così il ricorso presentato da un cittadino che aveva lamentato appunto il mancato rinvio del giudice di merito alla Corte di Giustizia per la verifica della corretta qualificazione della nozione di residenza . In base all’art. 267 del Trattato di funzionamento dell’UE, i tribunali nazionali dei singoli Stati membri, inclusi quelli di ultimo grado, non sono obbligati ad effettuare il rinvio pregiudiziale laddove ritengono che la questione non sia rilevante ai fini della soluzione del caso. Condivisibile la decisione della CdG sulla base di quanto prevede la normativa europea, fino a quando non intervenga una modifica che possa consentire alla parte privata il potere oggi riconosciuto esclusivamente solo all’organo giudicante, per giunta a carattere discrezionale.

Fonte

www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Maggio 2018

Il mancato esercizio del diritto di visita non integra il reato di cui all’art. 388 comma 2° c.p.

Lo ha stabilito una recente sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Nola del 14.3.2018 esaminando il caso di un padre separato querelato dalla sua ex moglie perché sistematicamente non si presentava agli incontri settimanali programmati col figlio ancora minorenne, cagionando allo stesso uno stato di malessere interiore. Secondo il Giudice la condotta contestata non avrebbe eluso alcuno degli obblighi statuiti dal provvedimento del giudice civile dovendosi ritenere che “costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante soltanto quello che violi le parti del provvedimento che stabiliscono obblighi funzionali all’effettività dello stesso – come può essere una violazione dell’obbligo di assistenza familiare ex art. 570 c.p. – e non anche il mancato esercizio di una facoltà prevista in caso di genitore non affidatario…E ciò anche laddove la condotta abbia prodotto effetti spiacevoli nell’animo del minore”.

Secondo il commento che si può leggere nella rivista telematica (www.ildirittopenalecontemporaneo.it) la soluzione adottata dal Tribunale di Nocera Inferiore appare largamente condivisibile. Come già osservato dalle Sezioni Unite (Sez. Un. pen. 27.9.2007 sent. n. 36692) il legislatore parla di elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice e non di mera inottemperanza dello stesso. Ancora “la condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia” viene punita solo quando abbia per risultato “la sottrazione agli obblighi assistenziali inerenti alla responsabilità genitoriale”, dovendosi escludere di conseguenza “quelle condotte di carattere meramente estemporaneo ed occasionale, che non presentino un sufficiente livello di gravità” (Cass. Sez. VI pen. sent. n. 51488 del 19.12.2013).

Fonte

www.ildirittopenalecontemporaneo.it

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

Maggio 2018

Convocazione assemblea generale straordinaria degli iscritti – elezione delegati Congresso Nazionale Forense

Forlì, 24/04/2018

A TUTTI I COLLEGHI – LORO SEDI

Prot. n. 1423

 Il Consiglio ha deliberato di convocare la

Assemblea Generale Straordinaria

degli iscritti per il giorno 14/06/2018 alle ore 8,30 in prima convocazione e per

il giorno 14/06/2018 alle ore 9,00 in seconda convocazione

presso la Sala delle Assemblee dell’Ordine Forense, Palazzo di Giustizia di Forlì, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

 1) Discussione temi congressuali: “ Il ruolo dell’Avvocato per la democrazia e nella Costituzione” con i seguenti sottotemi: – Costituzionalizzazione della figura e del ruolo dell’Avvocato e relativa proposta normativa; – analisi dei contenuti di una eventuale proposta normativa concernente la figura del cosiddetto Avvocato monocommittente; – proposta di un Nuovo Codice di procedura civile; – proposta di revisione della normativa che ha introdotto la società di capitali fra e/o con Avvocati; – proposta per il definitivo chiarimento della natura giuridica dell’Ordine Forense; – revisione del Regolamento-Statuto congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini.

2) Elezione di n. 2 delegati al XXXIV° Congresso Nazionale Forense di Catania  fissato per i giorni 4,5 e 6  ottobre 2018

SEGUIRANNO LE OPERAZIONI DI VOTO

che inizieranno alle ore 9,30 dello stesso 14 giugno 2018 e si protrarranno fino alle ore 13,30 e riprenderanno il giorno 15/06/2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

Istruzioni per il voto

A norma del Regolamento del Congresso, l’elezione dei Delegati avverrà in conformità alle regole vigenti per le elezioni del Consiglio dell’Ordine e disciplinate dalla L. 113/2017 quanto a: composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature; svolgimento delle operazioni di voto; modalità di scrutinio dei voti; modalità di proclamazione degli eletti; modalità di sostituzione dei delegati.

L’elettorato attivo è attribuito agli avvocati che risultano iscritti negli Albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti Pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione Speciale degli Avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali (13/06/2018), esclusi gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.

L’elettorato passivo spetta agli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.

Si potrà esprimere una sola preferenza.

Si potranno presentare esclusivamente candidature individuali, sino al giorno 30/5/2018 ore 12,00 mediante deposito presso il Consiglio dell’Ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

Verranno proclamati eletti i Colleghi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9,30 e termineranno alle ore 13,30 nelle giornate del 14 e 15 giugno 2018.

Seguirà lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.

Il Consiglio

L’utilizzo del termine “mafia” in un marchio di azienda è contrario ai valori essenziali dell’Unione europea

E’ quanto ha stabilito il Tribunale dell’Unione Europea – Sez. IX – con sentenza del 15.3.2018 con la quale l’Italia è riuscita ad ottenere la dichiarazione di nullità della registrazione del marchio richiesto da una società spagnola, per servizi di ristorazione, con la scritta “la mafia se sienta a la mesa” (la mafia si siede a tavola) proprio per salvaguardare i valori fondamentali e la tutela dell’ordine pubblico.

Nel commento che ne ha fatto su “Guida al diritto n. 16” la prof. Castellaneta, si rileva innanzitutto che “il regolamento n. 2071 del 2009 sul marchio dell’Unione europea, sostituito dal n. 1001/2017, dispone all’art. 7 che i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume sono dichiarati nulli “. Ed invero si legge nel commento “lo stesso Tribunale sottolinea che gli obiettivi degli impedimenti alla registrazione sono funzionali a evitare la registrazione di marchi che “pregiudicherebbero l’ordine pubblico o il buon costume al momento del loro utilizzo nel territorio dell’Unione”.

In effetti, precisa il Tribunale che i valori sui quali si fonda l’Unione ed in particolare i valori del rispetto della dignità umana e delle libertà sono patrimonio spirituale e morale dell’Unione “senza dimenticare che lo stesso Trattato dell’Unione europea, all’art. 83 include la lotta alla criminalità tra le finalità dell’Unione”.

La mafia, poi, è considerata una “minaccia seria per la sicurezza in tutto il territorio dell’Unione”.

Ci sembra inoltre condivisibile – si legge sempre nel commento – la decisione del Tribunale di non banalizzare l’utilizzo di un termine che richiama fatti cruenti per il solo fatto – addotto a giustificazione della società – che evoca il film “il Padrino” in quanto …la percezione negativa da parte del pubblico di riferimento, infatti, resta ferma e non muta per il solo fatto che il titolare del marchio riteneva effettuare un collegamento al film”. Respinta anche la tesi secondo la quale la registrazione doveva essere consentita perché alcuni marchi in Italia contengono l’elemento “mafia”” in quanto il regime dei marchi comunitari è indipendente rispetto ai diversi sistemi nazionali”.

Ovviamente, ci sembra legittimo il diritto dell’Italia di non far passare un marchio che identifica, nella percezione collettiva, il nostro paese al fenomeno criminale, ma è altrettanto incredibile che in Italia, come sembra sia avvenuto, passino marchi con riferimento esplicito alla mafia, segno che in Europa la nostra dignità sia meglio difesa che in Italia.

Fonte

Guida al Diritto n. 16/2018

Commento di Marina Castellaneta

Nota a cura avv. E. Oropallo

L’ICI non pagata dalla chiesa va recuperata dall’Italia

In una serie di cause avviate da una scuola privata laica e dal titolare di un bed & breakfast italiano, innanzi alla Corte di Giustizia, che lamentavano il più favorevole trattamento riservato negli anni passati alla Chiesa Cattolica, esentata dal pagamento dell’ICI, l’Avvocato generale della Corte UE ha chiesto ai giudici di obbligare l’Italia a recuperare il gettito che si è perduto tra il 2006 e il 2011 grazie alle esenzioni poi dichiarate illegittime dalla Commissione. Con la sua richiesta l’Avvocato generale chiede di ribaltare le conclusioni a cui era arrivato il Tribunale UE nel 2016 e le decisioni della Commissione, che avevano aderito all’idea di mettere un velo pietoso sugli sconti generalizzati agli enti ecclesiastici, esclusi dall’obbligo dell’ICI, bocciati dalla Commissione come aiuti illegittimi, perché davano un vantaggio concorrenziale rispetto alle scuole e agli alberghi soggetti all’imposta comunale. Il Tribunale però nel 2016 aveva per la prima volta giudicato appellabili le decisioni della Commissione in base all’art. 263 comma 4 del Trattato sul funzionamento della UE, aprendo la porta al giudizio arrivato ieri alle conclusioni dell’Avvocato generale che giustamente ha ritenuto che i problemi organizzativi di una pubblica amministrazione non sono una ragione sufficiente per non recuperare gli aiuti di Stato illegittimi che vengono a porsi in contrasto con la normativa UE. Richiesta, abbiamo detto, più che legittima in quanto già all’epoca non riuscivamo a capire le motivazioni di questa esclusione dalle scuole ecclesiastiche e delle migliaia di alberghi nei quali arriveranno certo anche pellegrini ma anche aperti ad un pubblico indifferenziato a tariffe che erano in concorrenza con quelle degli alberghi privati, in barba al concetto di eguaglianza difronte alla legge. Senza timore di smentite, è certo che il governo di questo paese, di qualunque colore politico, ha inteso avere un occhio di riguardo per la Chiesa Cattolica, a tutto svantaggio dell’imprenditoria privata soggetta a quell’onere fiscale. Sarà forse questo il momento di un “operoso ravvedimento”? Ne dubitiamo fortemente.

Aprile 2018   

Fonte: il Quotidiano del Diritto

Nota a cura avv. E. Oropallo